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L’assicurazione può decidere di non rinnovare più la polizza?

4 Novembre 2017
L’assicurazione può decidere di non rinnovare più la polizza?

Ho comprato una polizza contro il rischio di perdita di lavoro che prevede l’erogazione dello stipendio in caso di licenziamento. Ora la compagnia mi ha inviato disdetta. È corretto?

È bene evidenziare preliminarmente che la disdetta unilaterale del contratto assicurativo da parte della compagnia, oltre ad essere possibile, così come indicato anche dal contratto sottoscritto dal lettore con la compagnia, è anche molto frequente nella pratica. Ciò può accadere per diverse motivazioni, come ad esempio la rinegoziazione con termini differenti del medesimo contratto, al fine di rivedere e modificare alcune condizioni ritenute poco vantaggiose. Nel caso del lettore, invece, come comunicato telefonicamente dalla compagnia stessa, la causa della disdetta unilaterale è la dismissione del ramo assicurativo dell’azienda. Tale disdetta implica la chiusura definitiva del contratto, senza la possibilità, così come accaduto negli anni precedenti, di rinnovarlo mediante il versamento anticipato del premio. L’estinzione del rapporto con la compagnia assicurativa, per i motivi esposti, non deve però comportare l’estinzione del diritto del lettore a ricevere mensilmente la quota di stipendio, indicata dal contratto da lui sottoscritto, elargita dalla compagnia in seguito all’evento dannoso, ossia la perdita del lavoro. Poiché da contratto di assicurazione, accettato e sottoscritto dal lettore, la compagnia assicurativa predetta, dietro il pagamento del premio annuale, si è impegnata, in caso di perdita di impiego, ad erogare una quota pari al 60% di stipendio, per un periodo di 12 mesi, lui è nel pieno diritto a percepire tali somme sino alla data prevista, rientrante nei 12 mesi. Inoltre, dal momento che la situazione di disoccupazione deve essere provata mensilmente, mediante l’invio di apposita certificazione emessa dal centro per l’impiego di riferimento, non si può fare un discorso di liquidazione complessiva dell’importo previsto dalla polizza. Infine, uno sguardo alla giurisprudenza. La Suprema Corte di Cassazione [1] ha imposto alle compagnie di assicurazione, oltre l’obbligo di dover indicare un motivo oggettivamente valido per disdire unilateralmente un contratto, anche quello di attenersi alle tariffe in vigore al momento del rinnovo, pena la restituzione al cliente delle somme pagate in eccedenza. La Cassazione [2] ha statuito inoltre che il recesso dal contratto non può assolutamente essere arbitrario. Ciò in quanto qualsiasi atto di autonomia privata può celare l’abuso del diritto. Spetta al giudice verificare se la parte, nell’esercizio della facoltà che lo schema negoziale le riconosce, abbia rispettato i principi generali di correttezza e buona fede.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta


note

[1] Cass. sent. n. 10142 dello 03.05.2007.

[2] Cass. sent. n. 20106 del 18.09.2009.


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