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Tirare sassi contro le auto non è più reato

12 Ottobre 2017
Tirare sassi contro le auto non è più reato

Esclusa l’ipotesi del danneggiamento aggravato se il proprietario è vicino all’auto mentre il vandalo la danneggia.

Le applicazioni del diritto a volte possono dare luogo a risultati aberranti. Come in questo caso. Tirare tassi contro un’auto non è reato se il proprietario è nelle dirette vicinanze del mezzo. Si tratta infatti di un danneggiamento che rientra tra le condotte di recente depenalizzate. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di ieri [1]. Cerchiamo di capire sulla base di quali principi la Corte è giunta a questo principio e cosa rischieranno, da oggi in poi, i proprietari di macchine lasciate parcheggiate sulla strada o sul cortile del condominio.

Il danneggiamento non è più reato

Dall’anno scorso il danneggiamento non è più reato. Rientra infatti tra quelle fattispecie che la legge [2] ha depenalizzato. Al posto del processo e delle conseguenti pene ci sono solo sanzioni amministrative di tipo pecuniario: da euro 100 a euro 8mila.

Il danneggiamento resta però reato se “aggravato”. L’aggravante scatta quando il bene viene «esposto alla pubblica fede» ossia quando l’oggetto è lasciato senza una custodia continua, come nel caso in cui l’auto sia stata parcheggiata sul ciglio della strada pubblica. Si punisce il fatto di aver violato una consuetudine sociale: quella di far affidamento nel rispetto dei beni altrui. Pertanto l’atto vandalico compiuto ai danni di un’automobile parcheggiata a bordo del marciapiedi (o in un’area di sosta pubblica) continua a rimanere punito penalmente (si pensi al caso di chi riga lo sportello con una chiave o buca le ruote).

Se il proprietario è nei paraggi o dentro l’auto

Secondo il ragionamento della Cassazione, quando il proprietario dell’auto è nei paraggi o dentro l’abitacolo, il bene non può più dirsi «esposto alla pubblica fede»; al contrario esso rimane sotto la custodia del titolare. Non scatta quindi l’aggravante e il comportamento rientra nelle ipotesi depenalizzate.

In altre parole, la possibilità di esercitare un controllo sulla propria macchina fa sì che chi tira sassi contro l’auto in presenza proprietario non commette reato, ma solo un illecito amministrativo.

A tirarsi la zappata sul piede è proprio il danneggiato che, nel denunciare alla polizia l’episodio, dichiara di aver visto il gesto. Ciò significa, osservano i giudici della Cassazione, che questi «era presente al momento dei fatti, avendo in custodia la propria automobile ». Viene meno, di conseguenza, l’ipotesi della «maggiore tutela accordata alle cose esposte alla pubblica fede», come le automobili.

Una volta escluso questo elemento, può essere applicata la depenalizzazione e il colpevole non subisce alcun processo né può essere denunciato.

Ricordiamo che in passato la Cassazione ha detto che l’aggravante è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria (si pensi al caso del proprietario del negozio fronte strada che, di tanto in tanto, controlla che nessuno tocchi la propria auto.


note

[1] Cass. sent. n. 46585/17 dell’11.10.2017.

[2] D.lgs. n. 7/2016.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 maggio – 11 ottobre 2017, n. 46585
Presidente Davigo – Relatore Taddei

Motivi della decisione

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato n.d.p. nei confronti del minore Ia. An. per essere, egli, al momento dei fatti, minore degli anni 14, ricorre il difensore di fiducia del minore, chiedendo l’annullamento della pronuncia e lamentando l’erroneità della stessa che ha ritenuto sussistente, ma scriminato per minore età, il tentativo di danneggiamento aggravato, senza rilevare l’inesistenza dell’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod.pen., che non può ravvisarsi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, se il bene, oggetto di danneggiamento, è sotto il controllo dell’avente diritto e che in tale situazione si trovava la vettura della De Ci., come emerge dalla sentenza impugnata, posto che era si parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria. L’ipotesi di cui all’art.635 comma 1 cod.pen. peraltro, è stata abrogata e comunque, il reato era procedibile a querela, querela che manca nel caso in esame.
Rivendica il ricorrente anche l’interesse a ricorrere essendo la formula del proscioglimento per difetto di capacità meno garantista della formula piena. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto riconosciuto l’interesse a ricorrere attesa la diversa natura ed estensione delle due formule assolutorie ed anche la diversità degli effetti ad esse connessi.
Emerge, poi, dalla lettura dell’impugnata sentenza che agli agenti intervenuti nell’immediatezza dell’accaduto su richiesta di De Ci. Fr., persona offesa, quest’ultima aveva indicato gli autori del lancio di pietre contro la propria autovettura, segno evidente ch’ella era presente al momento dei fatti avendo in custodia la propria vettura, tanto da attivare subito il presidio pubblico.
Questa Corte, con decisioni che questo collegio condivide, ritenendo opportuno darvi continuità, ha già affermato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. Sez. 2, Sentenza n. 44331 del 2010, Rv. 249181; n. 44953 del 2016 Rv. 268318. Nel caso in esame non è stato affatto accertato l’affidamento alla pubblica fede ed anzi, per quel che emerge dalla motivazione della sentenza sembra che debba proprio escludersi un affidamento del genere.
La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché, esclusa l’aggravante, a norma del D.Lgs. n.7 del 2016, il fatto non è previsto dalla legge come reato, a norma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


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3 Commenti

  1. e cosa ci possiamo aspetare da certi giudici, tanto loro chi più chi meno anno gli autisti quindi la cosa non li tocca, allora e anche giusto se il proprietario e presente e manda all’ospedale il bastardo che vede che gli danneggia l’auto…………naturalmente senza denuncia. cosa ne pensate anche cosi e giusto no.

  2. Se ho capito bene: mi trovo con il cacciavite in mano per sostituire una lampadina bruciata quando vedo uno che mi lancia una pietra danneggiandomi la vettura. A questo punto, visto che l’individuo non commette reato, mi sento autorizzato per difendere il mio bene a mettergli il cacciavite in pancia. Direi che non commetto nessun reato in quanto l’individuo era presente.

  3. Legge assurda che porterà la gente a farsi giustizia da sola :
    A volte mi domando come gli “ermellini” riescano ad arrivare a sentenze tanto stupide.
    Ho l’impressione che queste depenalizzazioni siano un modo per “scaricare lavoro” e non invece una presa di coscienza della realtà.

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