Fondo patrimoniale: che succede alla casa se devo pagare i debiti?


Fondo patrimoniale: in caso di condanna a risarcimento, non avendo liquidi o altro, posso continuare a usare la mia casa? Cosa possono sperare di ereditare i miei figli, solo il 50% della casa della madre?
Nonostante il lettore e sua moglie abbiano agito correttamente sia nella costituzione del fondo patrimoniale sia in quella del regime patrimoniale, il venir meno del vincolo del matrimonio – a causa della morte di uno dei coniugi – comporta da un lato lo scioglimento del fondo e dall’altro la cessazione del regime della separazione dei beni. Di conseguenza il coniuge rimasto in vita che abbia assunto la qualità di debitore non potrà opporre ai propri creditori né l’esistenza del fondo patrimoniale, perché ormai sciolto, né l’intangibilità dei beni dell’altro coniuge, poiché l’assunzione della qualità di erede comporta la confusione dei due patrimoni (cioè l’unificazione dei due patrimoni nell’unico patrimonio dell’erede). Né è di utilità l’istituto giuridico dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, poiché tale istituto ha come finalità quella di proteggere l’erede non debitore dai debiti del de cuius e non l’ipotesi inversa. Ci sono, tuttavia, diverse possibilità alternative che potrebbero risultare interessanti al fine di impedire la confusione dei due patrimoni adesso distinti in virtù del regime della separazione dei beni. Una prima possibilità è data dal ricorso al contratto di donazione: la moglie, ancora in vita, potrebbe donare la porzione d’immobile di cui è titolare ai figli in modo da non lasciare nulla in eredità al momento della sua morte. Tuttavia, la donazione non è intangibile posto che i creditori potrebbero agire in giudizio chiedendo la revocatoria della rinuncia del legittimario all’azione di riduzione. In altre parole, se il testatore viola la quota di legittima di uno dei propri eredi questi può agire con l’azione di riduzione. Qualora l’erede la cui quota di legittima sia stata lesa non faccia nulla per tutelarsi, la sua condotta omissiva equivale ad una rinuncia tacita all’azione di riduzione. La rinuncia tacita viene però considerata dalla giurisprudenza prevalente assimilabile ad un atto di disposizione lesivo dell’integrità del patrimonio e, quindi, suscettibile di formare oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del legittimario rimasto inerte. Le conseguenze derivanti dall’esercizio dell’azione revocatoria consistono nel rendere inefficace la rinuncia tacita all’azione di riduzione, rinuncia che si considera come mai avvenuta facendo così acquistare la quota di legittima al debitore e consentendone l’aggredibilità da parte dei creditori. Altra possibile alternativa potrebbe essere quella di rinunciare all’eredità della moglie consentendo così di fare acquistare la proprietà dell’immobile ai figli. Anche questa soluzione però non è assolutamente intangibile poiché i creditori, qualora la rinuncia crei loro un danno, potrebbero farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino al completo soddisfacimento del credito. Entrambe le ipotesi paventate, benché utili, tuttavia, non solo non risolvono il problema di mettere al sicuro il patrimonio della moglie del lettore (che, al momento della sua morte, verrebbe a confondersi con il suo), ma non gli consentono neppure di salvaguardare il diritto di abitazione sulla parte di edificio di cui lui è proprietario. Una soluzione possibile potrebbe essere quella di stipulare con i suoi figli un contratto di mantenimento. Il contratto di mantenimento è un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive con cui un individuo trasferisce la proprietà di un bene in cambio del mantenimento sia materiale che morale da parte dei beneficiari. In altre parole il lettore e sua moglie, mediante il contratto citato, potrebbero trasferire la proprietà di cui sono titolari in favore dei loro figli; in cambio i beneficiari dovranno obbligarsi a corrispondervi una serie di prestazioni continuative sia di natura economica che morale. Affinché il contratto sia valido ed efficace il rapporto tra le prestazioni deve essere equilibrato e non fittizio risultando una chiara volontà delle parti di porre in essere un contratto a titolo oneroso. In un’ipotesi del genere i creditori non subiranno alcun danno poiché, qualora dovessero avviare un’azione esecutiva nei confronti del coniuge debitore, potranno soddisfarsi sulle somme di denaro che il debitore riceve a titolo di mantenimento ma l’immobile sarà salvo in quanto non aggredibile poiché di proprietà di soggetti non debitori. Qualora nessuna delle ipotesi prospettate risultasse di utilità ed i creditori procedessero con il pignoramento e con la successiva vendita all’asta (fermo restando l’impossibilità per Equitalia, ma non per gli altri creditori, di pignorare la prima casa), la disciplina vigente prevede che il giudice è tenuto a dichiarare chiusa la procedura esecutiva qualora l’asta risulti deserta, cioè non vi sia stata alcuna offerta o istanza di assegnazione.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Giovanna Pangallo