Multa: ricorso al Prefetto o al giudice di pace?


Ho ricevuto una multa. Mi conviene oppormi facendo ricorso al Prefetto a al giudice di pace?
I motivi per presentare ricorso sono sufficientemente fondati (sia quello relativo all’inesistenza di un potere, in capo al sindaco, di riservare spazi per la sosta dei residenti, sia quello relativo alla non conformità della segnaletica orizzontale a quella necessaria per limitare aree di sosta riservata). Ciò premesso, mentre il ricorso al Prefetto richiede, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione del verbale, la semplice spedizione (al comando accertatore, come è consigliabile, oppure direttamente al Prefetto del luogo di commissione dell’infrazione) dello stesso ricorso a mezzo di raccomandata a.r. e, in caso di rigetto, comporta l’automatico raddoppio della sanzione irrogata, il ricorso al giudice di pace deve essere proposto entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione del verbale mediante deposito a mani presso la competente cancelleria oppure mediante spedizione a mezzo posta con raccomandata munita di avviso di ricevimento (fa fede la data di spedizione). Il ricorso al giudice di pace, poi, va corredato di contributo unificato dell’importo di 43 euro e, in caso di rigetto, se è vero che il giudice ha il potere di mantenere la sanzione al minimo edittale (che è poi l’importo dovuto entro i sessanta giorni dalla notificazione ove non si proponga ricorso) è altrettanto vero che il giudice stesso potrebbe condannare il lettore alle spese legali del giudizio ove il Comune resistente affidasse la propria difesa ad un avvocato. Sarà anche noto al lettore che per i procedimenti di opposizione a verbali per violazione di norme del codice della strada il cittadino non è obbligato a ricorrere all’assistenza di un difensore abilitato, ragion per cui potrà difendersi anche in proprio. Si tenga, infine, conto che il Prefetto, essendo parte dell’amministrazione, difficilmente è orientato ad archiviare (cioè annullare) i verbali di contestazione, mentre il giudice di pace ha meno “vincoli” di appartenenza e (almeno in teoria) più attenzione al tenore letterale della legge e di ciò che effettivamente sanziona.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte