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Posso sparare al ladro che sta entrando in casa?

16 Ottobre 2017 | Autore:
Posso sparare al ladro che sta entrando in casa?

Puoi sparare al ladro che entra in casa tua solo per legittima difesa, cioè se usa un’arma mettendo concretamente in pericolo la tua vita o quella di un terzo.

Nell’ultimo anno abbiamo sentito molto parlare della legittima difesa: ma com’è finita? Posso sparare al ladro che sta entrando in casa per il solo fatto che stia violando il mio domicilio e che possa essere armato e mettere in pericolo la mia vita o posso sparare solo in situazioni specifiche? Benché sia approdata in parlamento una proposta di legge (molto criticata) secondo la quale sarebbe legittimo reagire sparando ad un ladro che si introduce dentro casa nelle ore notturne, a prescindere dal fatto che sia armato e concretamente pericoloso, secondo la normativa attuale si può sparare per legittima difesa solo se tale reazione è necessaria (in ragione di un reale pericolo) e proporzionata all’offesa ingiusta. Ma andiamo con ordine e vediamo se, ed in quali casi, posso sparare al ladro che sta entrando in casa.

La legittima difesa

La legittima difesa è una delle cause di giustificazione previste nel nostro ordinamento, cioè una condizione che giustifica un reato in modo da renderlo non punibile. In sostanza la legittima difesa consente ad un soggetto che si trovi in uno stato di pericolo imminente (per sé o per altri) di difendersi da solo senza l’intervento dell’autorità, anche con condotte che integrano dei reati, e di non essere punito.

In virtù di tale principio, non è punibile chi:

  • ha commesso un determinato fatto di per sé illecito (ad esempio un omicidio);
  • costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o un diritto altrui;
  • purché lo abbia fatto per scongiurare il pericolo attuale di un’offesa ingiusta;
  • sempre che il comportamento difensivo (che deve essere giustificato con la legittima difesa) non risulti eccessivo, ma proporzionato all’offesa [1].

Questo significa che:

  • se entra dentro casa un ladro disarmato, io non potrò sparargli in quanto la mia difesa sarebbe decisamente sproporzionata rispetto al danno che potrebbe arrecarmi e, soprattutto, perché non vi sarebbe alcun pericolo per la mia vita;
  • se entra dentro casa un ladro armato, esisterà un concreto pericolo per la mia vita e per quella degli altri presenti in casa e ciò giustificherà la mia eventuale reazione (sparare).

È necessario:

  • che il pericolo sia attuale, per cui sono esclusi tutti i casi in cui il pericolo sia già esaurito (il ladro sta andando via dopo aver realizzato il furto) o debba ancora verificarsi (so che il ladro entrerà ma non è ancora entrato in casa);
  • che la difesa del privato (senza richiesta di intervento dell’autorità preposta) sia indispensabile, nel senso che non si potrà parlare di legittima difesa se il pericolo (derivante dal ladro) si sarebbe potuto neutralizzare con azioni diverse (per esempio con la fuga), oppure con azioni meno lesive;
  • che la difesa sia proporzionata all’offesa. Il requisito della proporzionalità viene presunto nel caso in cui l’offesa (nel nostro caso il furto) avvenga nel domicilio o nel luogo di lavoro del derubato, così rendendo sostanzialmente legittima qualsiasi tipo di difesa nei luoghi sopra indicati.

La nuova legittima difesa

La nuova disciplina sulla legittima difesa, approvata alla camera ma non ancora in vigore, prevede le seguenti novità.

  • La difesa si considererà proporzionata all’offesa subita (così com’è nel caso di furto realizzato nel domicilio) anche tutte le volte in cui il furto (o qualsiasi altra offesa) sia perpetrato nelle ore notturne (questo significherebbe che, a prescindere dal fatto che il ladro sia o meno armato, se si introducesse in casa mia nelle ore notturne potrei sparargli senza essere punito);
  • non sarà punito chi, avendo visto un ladro introdursi dentro casa, lo abbia ucciso a causa del grave turbamento psichico dovuto all’aggressione (nel nostro caso al furto) subita;
  • se il tribunale riscontrerà la legittimità della difesa,le spese processuali e gli onorari degli avvocati (che di solito sono a carico dell’imputato) saranno a carico dello Stato.

La violazione di domicilio

Se un soggetto estraneo entra in casa senza il nostro permesso, siamo dinanzi ad una violazione di domicilio [2] che, nello specifico, si realizza:

  • quando un terzo estraneo si introduce nella nostra abitazione (o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi) o all’interno di ogni altro luogo nel quale si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale;
  • contro la nostra volontà (espressa o tacita);
  • o clandestinamente o con l’inganno.

In caso di violazione di domicilio (come già chiarito sopra) sussiste, a prescindere dai fatti, il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa richiesto dalla legge per poter applicare la legittima difesa, per cui non sarà punito chi reagirà, usando un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo, al fine di difendere:

  • la propria o altrui incolumità;
  • i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Se si introduce in ladro in casa e, spaventato per l’incolumità dei miei figli, reagisco sparando con un’arma da me detenuta legalmente potrò invocare la legittima difesa anche se forse la reazione è stata, nei fatti, un po’ sproporzionata.

note

[1] Art. 52 cod. pen.

[2] Art. 614 cod. pen.


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