Che fare prima che Equitalia prenda provvedimenti contro di me?


Se le cartelle non sono non opposte nei termini, prima che Equitalia proceda a ipoteche o fermi, posso chiedere al giudice l’accertamento negativo del credito contributivo e la ripetizione dell’indebito?
Indice
- 1 Obblighi contributivi nei confronti della Cassa di previdenza. Iscrizione nell’albo professionale
- 2 Cartelle per contributi previdenziali: sono ancora impugnabili?
- 3 Arricchimento senza causa da parte della Cassa di previdenza?
- 4
- 5 Ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati
- 6 Possibilità di chiedere la sospensione delle cartelle esattoriali
- 7 Conclusioni
Obblighi contributivi nei confronti della Cassa di previdenza. Iscrizione nell’albo professionale
I geometri iscritti all’albo professionale, che non siano iscritti, e non siano tenuti all’iscrizione, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza di categoria, sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà nella misura minima e fissa [1], ancorché non esercitino la professione e non percepiscano, quindi, alcun reddito professionale, senza che ciò renda la norma sospettabile d’illegittimità costituzionale, tenuto conto che l’obbligo del contributo, nella misura minima predetta, trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell’iscrizione all’albo, la quale è libera e fonte, di per sè, di utilità almeno potenziali [2]. Da questa premessa discende una prima conseguenza: la Cassa di previdenza ha diritto di chiedere il contributo di solidarietà per il semplice fatto che un geometra è iscritto nel relativo albo tenuto dal Collegio provinciale. La risposta fornita dall’Istituto previdenziale appare pertanto legittima poiché l’esenzione dell’obbligo di pagamento potrebbe scaturire solo dalla circostanza che l’iscrizione all’albo era erronea. L’obbligo di iscrizione alla Cassa prescinde dalla possibilità di poter usufruire, o meno, di un trattamento pensionistico a fronte dei versamenti contributivi. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo ed in virtù dell’iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall’obbligo dell’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell’attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all’interno del sistema previdenziale di categoria, senza che vi contrasti il diritto al rimborso dei contributi [3].
Cartelle per contributi previdenziali: sono ancora impugnabili?
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche la legge, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.
Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore [4]. La legge indicata, pertanto, prevede l’obbligo di impugnare le cartelle entro quaranta giorni dalla notifica. Si tratta di un termine perentorio? In assenza di una precisa definizione legislativa, la risposta la fornisce con chiarezza la giurisprudenza della Suprema Corte. In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali – secondo la Corte di Cassazione – il termine per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo [5]. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale, poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione e rientrando nell’ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d’ufficio, preclude l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore [6].
Arricchimento senza causa da parte della Cassa di previdenza?
Nel caso in cui non si sia proceduto ad impugnare nel termine di quaranta giorni le cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali non dovuti, è possibile esperire l’azione di arricchimento senza causa? L’azione di indebito arricchimento viene considerata dal nostro ordinamento una possibilità di carattere residuale per il caso in cui non è possibile tutelare le proprie ragioni in altro modo e, ciò nonostante, la mancanza di una tutela specifica rende iniquo il fatto che qualcun altro si arricchisca ai danni di un altro senza un motivo legittimo. Nel caso del lettore, i contributi versati, invero, non potranno servirgli a vantaggio della sua posizione previdenziale e – nello stesso tempo – con ogni probabilità non erano dovuti. Contro l’esperibilità di questo rimedio marginale depongono, però, molte decisioni giurisprudenziali. Esse stabiliscono che l’impossibilità per il soggetto iscritto a Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa, in conseguenza dell’inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell’inesistenza di un giustificato vantaggio della cassa o dell’istituto di previdenza e assistenza che ha riscosso i contributi [7].
Ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati
Nel caso del lettore, a seguito di un ricorso, il Consiglio nazionale dei geometri ha rigettato le richiesta formulate. Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere. Esso deve essere proposto tramite un avvocato iscritto nell’elenco dei patrocinanti avanti le giurisdizioni superiori, cioè un cassazionista. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sei mesi. Lo ha stabilito la Cassazione anche con riguardo al ricorso avverso le pronunce del Consiglio nazionale geometri. Il termine in parola decorre dalla data del loro deposito in segreteria, il quale ne determina la pubblicazione [8]. Stante l’avvenuto deposito della decisione in data 4 giugno 2015, il termine per il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione è scduto il 4 gennaio 2016. Circa i motivi dell’eventuale ricorso, esclusa l’applicabilità dell’ipotesi di incompetenza, esso potrebbe basarsi sull’altra ipotesi di eccesso di potere. L’eccesso di potere consiste in un vizio della decisione derivante dalla manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e dal travisamento dei fatti. In sostanza, il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri avverso il provvedimento del consiglio di un collegio provinciale introduce un procedimento giurisdizionale diretto al controllo della legittimità dell’atto (avente carattere amministrativo) impugnato; pertanto, detto consiglio nazionale, che – nella veste di organo speciale – è investito solo del potere di rimuovere (in tutto o in parte) il provvedimento impugnato o di tenerlo fermo. Esso non può sostituirsi all’organo amministrativo titolare del potere disciplinare imponendo, ancorché in virtù di una diversa valutazione degli stessi fatti contestati ed accertati, una diversa decisione. In sostanza, il Consiglio nazionale o la Cassazione debbono solo verificare se l’atto del Collegio provinciale è legittimo o meno con l’ulteriore conseguenza, ovviamente, che il Collegio non potrà fare altro che conformarsi alle decisioni degli organi superiori.
Possibilità di chiedere la sospensione delle cartelle esattoriali
Di norma la sospensione cautelare di un atto oggetto di impugnazione o, comunque, apportatore di un pregiudizio grave ed irreparabile, può essere invocata mediante un procedimento regolato dal codice di procedura civile: il procedimento d’urgenza [9]. La tutela cautelare, però, è inammissibile nel giudizio di legittimità, cioè in un giudizio quale quello che il lettore potrebbe promuovere avanti alla Corte di Cassazione [10]. In definitiva, non c’è la possibilità di chiedere un provvedimento d’urgenza; non lo si potrà chiedere alla Cassazione, né ad un altro giudice competente per il merito come stabilito dal codice: non vi sono, infatti, giudici di merito in una questione che riguarda – nel caso del lettore – solo motivi di legittimità. Una ipotesi – in questo caso – potrebbe essere quella di chiedere la rateazione del debito con Equitalia, in attesa della decisione. In seguito all’eventuale accoglimento del ricorso, eventualmente, si potrebbe richiedere la restituzione di quanto pagato.
Conclusioni
Nel caso del lettore è opportuno ricorrere avverso la decisione del Consiglio nazionale. Ciò che appare particolarmente iniquo, oltre che viziato, è il comportamento del Collegio provinciale che – a quanto lamentato nel ricorso – non avrebbe preso in considerazione le sue istanze di cancellazione. Questo, infatti, sembra l’aspetto più forte di un’eventuale impugnazione. Esso, insieme a possibili altri, configura i vizi suscettibili di ricorso: violazione di legge ed eccesso di potere. A prescindere, infatti, dal mancato svolgimento di attività libero-professionale peraltro documentata anche dalla cessazione della Partita iva, la semplice iscrizione all’albo dà diritto alla Cassa di pretendere i contributi minimi e non sarebbe possibile ottenerne l’annullamento per inesistenza dei presupposti. Anche in considerazione del fatto che è ampiamente decorso il termine di quaranta giorni per l’impugnazione. Ed anche in ordine alla mancanza del requisito della continuità professionale, se esso può essere il presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, non è essenziale per esimere dall’obbligo di pagamento dei contributi di solidarietà. Vi potrebbero, infatti, essere dei motivi particolari che rendono utile mantenere l’iscrizione all’albo professionale anche nel caso in cui non si svolga attività autonoma. Sembra, infine, particolarmente punitivo l’atteggiamento del Collegio provinciale che, a quanto emerge dal ricorso, avrebbe omesso il compimento di atti dovuti quale la cancellazione. Tale cancellazione, più che dal mancato pagamento di tasse e contributi obbligatori, e quindi quale sanzione disciplinare, sarebbe stata consequenziale alla sua richiesta risalente, a quanto emerge dal ricorso, al 2002. Se la questione è questa, ma ciò emerge solo dagli atti di parte e sarebbe necessario verificare anche le argomentazioni del Collegio, sembra che il Collegio abbia omesso di adottare atti che sembrerebbero vincolati. Una situazione che giustificherebbe, in definitiva, anche provvedimenti in autotutela che andrebbero comunque richiesti formalmente dal lettore. Un diniego di atti dovuti, infatti, e per concludere, potrebbe implicare responsabilità anche di tipo risarcitorio nei confronti di chi, come il lettore, si troverebbe a dover obbligatoriamente pagare i contributi automatici per gli iscritti all’albo, a causa di un’omissione di chi avrebbe dovuto tempestivamente cancellarlo. L’istanza di riesame in autotutela è sempre possibile anche in pendenza di ricorsi e, nel caso del lettore, non sembrerebbe affatto inopportuna o inutile. Rafforzerebbe un’eventuale azione di tipo risarcitorio qualora si potrebbe dimostrare che i comportamenti amministrativi del Collegio provinciale sono stati contrari ad obblighi di legge.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Vincenzo Rizza
note
[1] Prevista dall’art. 10, co. 6, l. n. 773 del 20.10.1982.
[2] Cass. sent. n. 6156 del 14.11.1988.
[3] Cass. sent. n. 2858 dell’11.04.1988.
[4] Art. 24, co. 5, d. lgs. n. 46 del 26.02.1999.
[5] Cass. sent. n. 8931 del 19.04.2011.
[6] Cass. sent. n. 8931 del 19.04.2011.
[7] Cass. sent. n. 1572 del 26.01.2006.
[8] Cass. sent. n. 1066 dello 03.02.1988.
[9] Ex art. 700 cod. proc. civ.
[10] Cass. sent. n. 14503 del 10.06.2013.