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Circolazione contromano: cosa rischio

22 Novembre 2017 | Autore:
Circolazione contromano: cosa rischio

Chi procede contromano rischia una pesante sanzione economica, oltre alla sospensione e al ritiro della patente.

Chi circola contromano rischia di incorrere in una severa sanzione amministrativa; oltre a ciò, si tratta comunque di un comportamento pericolosissimo, in grado di causare seri incidenti. Vediamo cosa dice il codice della strada e cerchiamo di rispondere alla seguente domanda: cosa rischio se circolo contromano?

Il codice della strada

Innanzitutto, va precisato che la circolazione contromano si ha quando un veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata all’opposta direzione di marcia (praticamente, la corsia a sinistra), oppure procede nella carreggiata destinata al senso opposto (marcia controsenso).

Il codice della strada dice che chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ricompresa tra i centosessantatre e i seicentocinquantadue euro; in aggiunta, è prevista la decurtazione di quattro punti dalla patente. Più severe sono le sanzioni per chi circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate: in questo caso, la sanzione amministrativa va da 321 a 1283 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi. In casi di recidiva, la sospensione è da due a sei mesi [1]. La patente viene in ogni caso ritirata e dalla stessa vengono decurtati ben dieci punti.

Andare contromano o controsenso?

In passato è sorto il dubbio che guidare contromano non potesse essere equiparato al procedere controsenso. Spieghiamo meglio. Procedere contromano presuppone, di regola, una carreggiata con due sensi di marcia: chi invade il senso opposto va contromano. Colui che, invece, imbocca un senso unico al contrario (in altre parole, chi non rispetta il segnale di divieto di accesso) commetterebbe la più lieve infrazione di circolazione in senso vietato, punita dal codice della strada con la sola sanzione pari a 41 euro se commessa in centro abitato, 84 euro se fuori [2]. Questa contrapposizione è stata creata sulla base di un’interpretazione letterale della fattispecie. Infatti, in senso stretto, guidare contromano presupporrebbe necessariamente la contrapposizione di due direzioni diverse: in altre parole, una carreggiata con (almeno) due corsie. Viaggiare contromano, quindi, significherebbe esclusivamente percorrere la corsia opposta, cioè quella non propria (per “mano” quindi, si intende l’altra direzione di marcia); cosa che non potrebbe accadere nella circolazione controsenso, ove v’è un’unica direzione di marcia consentita (quindi, un’unica “mano”).

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha risolto la questione optando per un unico regime sanzionatorio, quello previsto per la circolazione contromano: infatti, procedere in un senso vietato comporta gli stessi rischi, se non maggiori, di quelli di invadere la corsia altrui. Secondo la Suprema Corte, la circolazione contromano è configurabile sia quando il veicolo percorre una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all’opposto senso di marcia, sia quando procede in senso opposto a quello consentito in una strada a senso unico [3]. Infatti, il codice della strada, in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario, punisce qualsiasi pericolo per la sicurezza della circolazione, pericolo in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta (quella di circolazione controsenso) che, pertanto, va punita alla stessa stregua della prima (circolazione contromano). Dunque, deve intendersi per circolazione contromano anche quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita.


note

[1] Art. 143 codice della strada.

[2] Art. 7 codice della strada.

[3] Cass., sent. n. 16515/2005 del 5 agosto 2005.

Autore immagine: Pixabay.com


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