Sono invalido civile al 100% e inabile totale al lavoro. Equitalia mi ha intimato di pagare molti soldi entro 30 giorni. Che fare se mi bloccano il conto corrente?
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Il pignoramento eseguito sulle somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio [1]. Si è individuata una soglia di impignorabilità dell’assegno sociale, ossia di quella parte necessaria al soggetto per assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita. L’importo dell’assegno sociale è stato fissato dall’Inps nella misura di 448,52 euro. Solo l’eccedenza rispetto alla somma costituita della misura dell’assegno sociale + ½ sarà pignorabile nel limite di 1/5. Il pignoramento eseguito sulle somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace e tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio. Qualora il lettore volesse sanare la sua posizione debitoria attraverso lo strumento del procedimento di composizione della crisi, dovrebbe depositare opportuna domanda presso la sezione di volontaria giurisdizione del tribunale del luogo di residenza. Il soggetto sovraindebitato, ossia la persona fisica, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e così via, ha a disposizione uno strumento che può portare ad un accordo, tra debitore e creditore, che consente di cancellare i debiti e soddisfare i crediti. La nuova normativa in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, offre al debitore, tra gli strumenti per liberarsi dai propri debiti, l’accordo di ristrutturazione. Tale accordo viene predisposto con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi e prevede un piano di rientro mediante il quale il debitore si impegna a pagare regolarmente quanto dovuto. È bene precisare che il sovraindebitato ricorre a questa soluzione solo quando ottiene il consenso di almeno il 60% dei creditori. La ristrutturazione dei debiti e la, conseguente, soddisfazione dei crediti, possono avvenire attraverso qualsiasi forma: viene attribuita dunque al debitore un’ampia discrezionalità. Nel momento in cui però il patrimonio del sovraindebitato risulti insufficiente a garantire la fattibilità del piano, è possibile l’intervento del terzo sia come aiuto concreto, mediante il conferimento di denaro o beni a copertura dei debiti, che come garante dell’adempimento dell’accordo da parte dell’obbligato. Come ulteriore garanzia di adempimento possono essere adottate delle misure di limitazione nei confronti del debitore che riguardano l’utilizzo delle carte di credito, la sottoscrizione di contratti di strumenti di finanziamento e l’accesso del mercato del credito al consumo. Affinchè la proposta di accordo abbia una validità tra le parti, deve essere depositata, dal debitore, presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza. Il giudice investito della questione, oltre a prendere visione della proposta e della documentazione allegata dal richiedente, esamina la relazione dell’organismo di composizione della crisi, riguardante la situazione del sovraindebitato, ed eventuali contestazioni mosse dai creditori. Se la proposta soddisfa i requisiti di legge, il giudice fissa immediatamente l’udienza e dispone la pubblicità dell’accordo. In sede di udienza, dunque, qualora non si ravvisino atti in frode ai creditori, viene stabilito un termine non superiore ai centoventi giorni in cui non possono essere attivate azioni esecutive né sequestri né diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori. Pertanto, con l’accordo di ristrutturazione anche la persona letteralmente sommersa dai debiti riesce dunque ad avere un po’ di respiro per sanare la propria situazione e, nella maggioranza dei casi, tornare a vivere serenamente. La giurisprudenza conferma quanto detto. La Corte Costituzionale [2] per la prima volta apre alla possibilità di pignoramento delle pensioni, evidenziando che è costituzionalmente illegittima la norma [3] che esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’Inps, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. La Corte di Cassazione [4] ha sottolineato che l’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita e tale finalità è ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, efficace dal 1° dicembre 2009 (data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona), che garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti; ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta
note
[1] Il d.l. n. 83 del 27.06.2015 ha apportato delle novità in materia di pignoramento delle pensioni, modificando il limite stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ.
[2] Corte Cost. sent. n. 506 dello 04.12.2002.
[3] Art. 128 R.D.L. n. 1827 dello 04.10.1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella l. n. 1155 dello 06.04.1936.
[4] Cass. sent. n. 6548 del 22.03.2011.