Precetto: si possono pignorare la cassetta di sicurezza ed il libretto postale?


Ho ricevuto un atto di precetto da parte di un soggetto privato con invito ad adempiere al pagamento entro 10 giorni: il creditore può bloccare, pignorare o sequestrare il contenuto di una cassetta di sicurezza o di un libretto postale a me intestati?
Il principio da cui partire è quello di cui all’art. 2740 del codice civile, a norma del quale, “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
La questione della possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi (così si chiamano con terminologia giuridica perché i beni sono in possesso di soggetti terzi: poste e/o banca) è di natura pratica e non giuridica: dal punto di vista giuridico, stante il principio cui si è appena fatto riferimento, non sussistono impedimenti alla esecuzione forzata.
Nel caso specifico, il creditore potrebbe chiedere all’ufficiale giudiziario di rivolgersi ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche per l’individuazione dei beni in possesso del lettore e, individuata la presenza sia della cassetta di sicurezza sia del libretto postale procedere alle richieste di pignoramento.
In buona sostanza, se il creditore si attiva, utilizzando i dati accessibili all’anagrafe tributaria e/o altre banche dati pubbliche, alcun impedimento di tipo normativo sussiste ai pignoramenti.
Da un punto di vista strettamente giuridico il debitore potrebbe impugnare il precetto oppure tentare un componimento della quesitone in via stragiudiziale (raggiungendo, cioè, un accordo con il creditore) che possa essere soddisfacente per entrambi.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Ciotola