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Sposarsi a 16 anni: occorre il consenso dei genitori?

24 Novembre 2017 | Autore:
Sposarsi a 16 anni: occorre il consenso dei genitori?

Matrimonio minorenni: quando è possibile.

Il matrimonio dei minori infrasedicenni non può mai essere ammesso nel nostro ordinamento. E’ invece possibile il matrimonio di minori che abbiano compiuto almeno sedici anni di età, ma solo se autorizzato dal giudice. I minori che intendano sposarsi devono infatti rivolgersi al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (circoscrizione di residenza) presentando un’apposita domanda di autorizzazione alla quale devono essere allegati:

  • certificati di nascita;
  • certificati di residenza;
  • certificato medico che descriva, con motivata e dettagliata relazione, l’evoluzione psicofisica del soggetto/i, dalla quale possano trarsi elementi per giudicare la maturità per un anticipato matrimonio;
  • se la minore si trova in uno stato di gravidanza: certificato di gravidanza.

Requisiti matrimonio minorenni

L’autorizzazione del Tribunale viene concessa solo se sussistono due requisiti: la presenza di gravi motivi che giustifichino il matrimonio e il raggiungimento della maturità psicofisica dei minorenni che intendono sposarsi.

Uno dei gravi motivi di ammissione al matrimonio potrebbe essere rappresentato dallo stato di gravidanza della minore; i giudici potrebbero ritenere opportuno, anche e soprattutto per l’interesse del nascituro, che la coppia, seppur giovanissima, si unisca già nel vincolo del matrimonio.

La maturità psico-fisica dei minorenni è accertata mediante l’ascolto degli stessi e in questa fase il giudice può essere affiancato da uno psicologo.

Matrimonio minorenni: serve il consenso dei genitori?

Nell’accertamento dei requisiti per l’autorizzazione alle nozze, è necessario sentire il pubblico ministero e i genitori. La legge non richiede quindi il consenso espresso dei genitori quale requisito di autorizzazione al matrimonio, ma solo il loro ascolto al fine di valutare i presupposti dell’autorizzazione stessa.

I genitori possono certamente opporsi al matrimonio ma possono impedirlo soltanto qualora i motivi di opposizione siano fondati e accolti dal giudice.

Per esempio, i genitori potrebbero dimostrare che le condizioni psico-fisiche dei minori non sono idonee e adeguate a garantire la costruzione di una famiglia e l’acquisizione della responsabilità genitoriale. Sarà comunque il giudice ad avere l’ultima parola e a valutare quanto l’opposizione dei genitori sia fondata e qual è la scelta migliore per l’interesse dei minori (ed eventualmente del nascituro).

Il provvedimento con il quale il Tribunale autorizza il minore a contrarre matrimonio può comunque essere impugnato con reclamo presso la Corte di Appello – Sezione per i minorenni, entro 10 giorni dalla sua comunicazione ai nubendi, ai loro genitori, al tutore e al pubblico ministero.

In ogni caso una madre o un padre non possono impedire al proprio figlio di diventare a sua volta genitore e tenere il bambino. I genitori, in qualità di nonni, possono tuttavia chiedere l’affidamento del nascituro nipote qualora i minori versino in una temporanea situazione di disagio economico o psichico tale da non garantire al bambino un ambiente familiare adeguato.

Emancipazione minori sedicenni

Con il matrimonio, il minore è emancipato di diritto. L’emancipazione è uno status che comporta:

  • l’estinzione della responsabilità genitoriale sul minore; l’obbligo di mantenimento potrebbe comunque permanere nel caso in cui il figlio continui a vivere nello stesso nucleo familiare e né lui né l’altro coniuge dispongano dei mezzi necessari al mantenimento;
  • l’acquisto di una limitata capacità di agire (per i soli atti di ordinaria amministrazione) – capacità che normalmente si acquista solo con il compimento dei 18 anni.

Il minore emancipato, che sia stato autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, ad esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, acquista la capacità di compiere da solo ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione, anche se estraneo all’esercizio dell’impresa, salvi gli atti specificamente vietati dalla legge.



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