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Registrazione sentenza: perché devo pagare solo io?

17 Novembre 2017 | Autore:
Registrazione sentenza: perché devo pagare solo io?

L’Agenzia delle entrate, a fronte dell’obbligo di pagamento delle spese di registrazione della sentenza, chiede l’adempimento ad uno solo dei condebitori. Cosa posso fare?

Registrazione della sentenza con obbligo di solidarietà tra parte vincitrice e parte soccombente

Letta con attenzione la disamina dei fatti narrati, emerge con forza l’estrema iniquità di un comportamento dell’Agenzia delle entrate che, a fronte dell’obbligo di pagamento delle spese di registrazione della sentenza, ne chiede l’adempimento ad uno solo dei condebitori senza tener conto degli effetti sostanziali del provvedimento e del loro effettivo beneficiario. In definitiva, la sentenza avrebbe avuto effetti traslativi della proprietà di un immobile a favore di una delle parti con conseguente obbligo di pagamento delle relative imposte di registro, catastali ed ipotecarie. Seppure sembrerebbe logico affermare che il beneficiario del trasferimento, come avviene nella prassi, debba sostenere le spese dell’atto, così non è stato in quanto l’Agenzia delle entrate sta chiedendo a tutte le parti del giudizio, solidalmente, il pagamento degli oneri fiscali senza tener conto della singola posizione di ciascuno. Quel che più sorprende, sta chiedendo il pagamento al primo della lista senza una ragionevole giustificazione di tale scelta. Può agevolmente presumersi, a questo proposito e sulla base dell’esperienza, che l’Agenzia abbia semplicemente estratto dalla sentenza i nomi delle parti nell’ordine in cui vengono di regola elencati: prima gli attori secondo l’ordine indicato nell’atto di citazione, e poi i convenuti. La prima domanda a cui rispondere è: questo comportamento è legittimo? Abbandonando il tema dell’equità, o meno, della scelta dell’uno, piuttosto che dell’altro dei responsabili in solido, la cui risposta potrebbe sembrare ovvia, occorre dare una risposta sul terreno della conformità a legge di questa situazione concreta. A questo proposito soccorre il dettato del Testo unico sull’imposta di registro. Tutte le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta: sia chi ha vinto, che chi è risultato soccombente. La conseguenza di questa solidarietà è che il creditore – nel caso l’Agenzia delle entrate – ha discrezionalità nella scelta di colui nei confronti del quale chiedere l’adempimento e quindi, di chiedere il pagamento ad uno dei condebitori salva, per costui, l’azione di regresso nei confronti del soccombente. Si tratta di un principio derivante dal combinato delle norme fiscali prima indicate e di quelle civilistiche in materia di obbligazioni solidali. L’iniquità che spesso succede, nella realtà, all’applicazione di questi principi, è un fatto notorio a tutti gli operatori del diritto. Il creditore che ottiene un provvedimento giudiziario esecutivo è spesso costretto, nel caso di impossidenza del debitore, a sobbarcarsi anche le spese di registrazione di provvedimenti che non potranno trovare alcuna utilità ad essere eseguiti. Nel caso in esame aggiunge una particolare peculiarità alla vicenda la circostanza che si sia dovuto instaurare un contenzioso anche per chiedere l’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa in favore dell’effettivo beneficiario degli effetti della sentenza, sebbene costui  sia stato inadempiente agli obblighi di registrazione. La questione principale, in ogni caso, è se è legittimo che l’imposta sia chiesta a chi, seppure vittorioso nel giudizio o comunque estraneo agli effetti traslativi della proprietà dell’immobile conteso, abbia avuto la mala sorte di essere iscritto come primo intestatario del provvedimento di liquidazione delle imposte. La risposta della giurisprudenza, peraltro rinvenibile anche mediante applicazione dei principi generali in materia di solidarietà passiva nell’obbligazione, è univoca: l’Agenzia delle entrate ha una discrezionalità piena nella scelta del debitore a cui chiedere l’adempimento. Non appare, però, conforme a logica ed ai principi di equità e di imparzialità, non porre a carico dell’Amministrazione anche un obbligo di motivazione o di discernimento nella valutazione delle singole posizioni debitorie. Si pensi al fatto, per esempio, che anche il notaio rogante è solidalmente responsabile con le parti di una compravendita e che, in teoria, a lui può essere richiesto il pagamento delle imposte: in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poiché lo stesso è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri. Il principio, in definitiva, è che il pagamento può essere chiesto senza obbligo di motivare perché all’uno, piuttosto che all’altro condebitore solidale.

La solidarietà tra le parti del giudizio. Sulla base di quale principio?

L’apparente illogicità dei principi in materia di registrazione degli atti giudiziari trova risposta in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione. Pronunciandosi su una situazione perfettamente attinente al caso in esame, nella quale si era verificato un trasferimento di proprietà immobiliare, la Cassazione ha stabilito che non vi sia l’onere, per l’Agenzia delle entrate, di verificare gli effetti sostanziali della sentenza e dei soggetti che sono divenuti proprietari dell’immobile. Secondo la Corte, infatti, assume carattere scriminante nell’applicazione del regresso a chi ha versato l’intero importo della imposta di registro, la circostanza che il trasferimento cui la stessa si riferisce sia determinato da un negozio – sia esso in funzione di uno scioglimento di comunione o sia espressione di una volontà traslativa – oppure da una sentenza: in questo secondo caso la registrazione costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia e va posta a carico delle parti che da tale servizio abbiano tratto vantaggio. È duro, nel caso in esame, doverlo affermare: ma non si può fare a meno di prendere atto del fatto che i comportamenti amministrativi tenuti dall’Agenzia delle entrate trovano conforto nella legislazione in essere. Da ciò non si trae però la certezza che essi siano ragionevoli ed equi.

Come può difendersi chi è costretto ad anticipare le spese di registrazione?

La risposta a questo quesito va ricondotta ai principi sulla solidarietà: chi paga deve, successivamente, chiedere il rimborso di quanto pagato agli altri condebitori. Anche in questo caso, peraltro, vale il principio invocato a favore della discrezionalità dell’Agenzia delle entrate: il regresso potrà essere esercitato sia sulla parte soccombente nel giudizio, che nei confronti delle altre parti aventi posizione processuale coincidente con la parte vittoriosa. L’azione di recupero, in mancanza di altri cespiti, potrà esercitarsi sull’immobile oggetto del giudizio, anche attraverso l’attivazione di procedimenti cautelari nel caso in cui vi sia timore di perdere la garanzia del credito (ipoteca giudiziale). La ricevuta di pagamento potrà essere utilizzata quale prova scritta per la richiesta di decreto ingiuntivo che, in alcuni casi, può essere anche provvisoriamente esecutivo.

Il ruolo del Garante del contribuente

Per migliorare il difficile rapporto tra cittadini e burocrazia fiscale è stata istituita la figura del Garante del contribuente: trattasi di un organo istituito presso ogni direzione regionale dell’Agenzia delle entrate con funzioni di  tutela e di mediazione tra il cittadino  e l’Amministrazione finanziaria. In pratica il Garante verifica, attraverso accessi agli uffici ed esame della documentazione, le irregolarità, le disfunzioni e le eventuali scorrettezze dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti. Il Garante è competente riguardo ai reclami relativi a qualsiasi tipo di tributo (sia per imposte dirette che indirette) come anche per i tributi locali (ad esempio l’Ici), ponendosi  al fianco dei cittadini-contribuenti nei casi di presunte irregolarità commesse da parte dell‘Amministrazione finanziaria nei loro confronti. Come detto, il legislatore ne ha previsto l’istituzione presso ogni direzione regionale delle Entrate e delle Province autonome di Trento e Bolzano, confermando, in tal modo, la funzione di collegamento più immediato tra il cittadino e gli uffici tributari locali. Una conseguenza di ciò è la mancanza di una autorità centrale di collegamento e coordinamento tra i singoli garanti, con il rischio di non rendere uniforme l’azione dei vari Garanti sull’intero territorio nazionale e di tutelare il contribuente in modo differente da una regione all’altra.

Funzioni del Garante. L’autotutela

Il Garante non è un organo di amministrazione attiva, non potendo emanare atti che incidono direttamente sulle questioni sottoposte al suo esame e non dispone, inoltre, del potere di annullare o revocare atti dell’Amministrazione, né del potere di sostituirsi ad essa. Ed è questo il limite di questa figura che, a tal proposito, non è in condizione di rivestire un ruolo immediato nella soluzione delle problematiche di chi vi si rivolge. Dalle disposizioni che ne disciplinano le funzioni, tuttavia, è possibile individuare due ipotesi principali di intervento: la prima consiste in un’attività istruttoria prodromica a tutte le ipotesi contemplate, ovvero nella richiesta di documenti o chiarimenti agli Uffici competenti; la seconda, invece, concerne il potere di attivazione delle procedure di autotutela, potere circoscritto in relazione agli atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Quest’ultimo potere rappresenta un’attività molto più incisiva della prima e presuppone l’avvenuto compimento di ogni attività istruttoria di richiesta di documenti e chiarimenti. Laddove, infatti, il Garante, a seguito del compimento della predetta attività, ritenga che sussistano i presupposti, può attivare la procedura di autotutela. Come è noto, l’esercizio dell’autotutela spetta all’organo che ha emanato l’atto ritenuto illegittimo e, solo in caso di grave inerzia, la competenza è avocata dalla competente direzione regionale, ovvero all’organo sovraordinato. Di conseguenza, il Garante è legittimato a promuovere e ad intervenire presso l’ufficio affinché venga adottato il relativo provvedimento di autotutela, in presenza, ovviamente, delle condizioni stabilite dalla legge, ma non può ex officio emettere atti di annullamento in sostituzione degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. L’attività del Garante in materia di autotutela si sostanzia, pertanto, in un sollecito “qualificato” dal quale nasce l’obbligo dell’ufficio di procedere al riesame dell’atto in precedenza adottato. Tra i poteri del Garante è, inoltre, previsto quello di rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli Uffici per la tutela del contribuente e la migliore organizzazione dei servizi. Il Garante, infine, provvede a segnalare i casi nei quali può essere esercitato il potere ministeriale di rimessione in termini dei contribuenti colpiti da eventi di forza maggiore, ovvero di sospensione o differimento degli adempimenti tributari nelle ipotesi di circostanze eccezionali ed imprevedibili. Come si evince dal complesso delle funzioni attribuitegli, il Garante costituisce il destinatario istituzionale delle segnalazioni dei contribuenti che lamentino disfunzioni o irregolarità di qualunque sorta nella conduzione del rapporto con l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come detto, tale organo è titolare di una mera funzione di indirizzo nei confronti degli uffici, non potendosi sostituire agli stessi nell’adozione degli atti di loro competenza ovvero nella rimozione degli atti che si assumono viziati. Al Garante, come può leggersi sul sito dell’Agenzia delle entrate per il Piemonte, si può rivolgere per iscritto (in carta libera) qualsiasi contribuente, inviando un’istanza contenente i propri dati anagrafici e il codice fiscale e segnalando eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria.

Si consiglia al lettore una nuova segnalazione nella quale, in modo molto sintetico, venga illustrato il problema e sollecitato un intervento presso l’Agenzia competente per far sì che le procedure di riscossione coattiva “aggiustino il tiro” riconoscendo alla logica ed all’equità il giusto peso. È chiaro che, come abbiamo detto all’inizio, non è possibile invocare un esonero di responsabilità per il pagamento delle imposte in esame; non è invece né irrazionale, né illegittimo, chiedere che esse vengano prima espletate nei confronti del debitore che, più degli altri, o in modo esclusivo, ha beneficiato degli effetti del provvedimento giudiziale. Il lettore, poi, dovrebbe valutare l’ipotesi di rivolgersi al Garante per il Piemonte? Non si esclude del tutto l’eventualità di un colloquio per illustrare le problematiche segnalate e per invocare un intervento di sollecito ai poteri di autotutela. Si potrebbe comunque far rilevare l’irragionevolezza delle prassi messe in atto dall’Agenzia delle entrate, auspicando una loro modifica in senso più razionale.

Conclusioni. Cosa fare?

Per quanto riguarda il passato, il lettore ha fatto tutto quanto è possibile fare in una situazione quale la sua.  Anche se lo stile delle sue segnalazioni, molto particolareggiato e ricco di riflessioni, mal si presta ad una lettura semplice e veloce delle questioni sollevate. Potrebbe essere questo il motivo dell’abbaglio evidente contenuto nella risposta del Garante del contribuente per il Lazio che, evidentemente, non ha colto il senso delle sue doglianze. Non si suggerisce di fare affidamento sugli effetti della sua segnalazione alla magistratura penale: non pare che, nel caso in esame, siano ravvisabili comportamenti illeciti e rilevanti per eventuale violazione di norme del relativo codice o di leggi penali speciali. L’effetto auspicato dal lettore di mettere le istituzioni l’una contro l’altra non ha buone probabilità di realizzarsi in presenza di comportamenti formalmente corretti, ma sostanzialmente ingiusti. L’intervento del Garante del contribuente potrebbe però innescare una proficua reazione verso best practies in linea con i moderni orientamenti sul rapporto tra fisco e cittadini. Orientamenti consacrati nello stesso Statuto del contribuente che stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Da ultimo, per quanto riguarda i rapporti interni tra i condebitori, appare ovvio recuperare presso gli altri le loro quote di pertinenza: potrà farlo o sviluppando delle azioni giudiziali nei confronti della controparte soccombente, ovvero recuperandole anche nei confronti delle altre parti vittoriose, ma legate dal vincolo della solidarietà. Non si vede, infatti, il motivo per il quale il lettore si debba sobbarcare il peso di questa spiacevole vicenda tributaria (oltre che civilistica) svolta anche nell’interesse dei suoi fratelli.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Vincenzo Rizza                                                  



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