Il mio avvocato mi ha presentato una parcella molto diversa e eccessivamente più alta rispetto al preventivo iniziale. Cosa posso fare?
Indice
Excursus sulla questione dei compensi professionali degli avvocati
Il compenso per l’attività professionale dell’avvocato [1] costituisce il corrispettivo della prestazione d’opera costituita dal patrocinio legale. Il codice civile, nella sua originaria stesura, indicava quattro criteri per la determinazione del compenso: l’accordo tra le parti, in mancanza di questo le tariffe o gli usi e, infine, la determinazione giudiziale. Le modifiche introdotte dalla cosiddetta legge Bersani [2] che ha eliminato i minimi tariffari ed introdotto il principio della contrattabilità del compenso, ha introdotto una radicale trasformazione. Con la liberalizzazione del mercato dei compensi per gli avvocati, non esiste più un “tariffario” obbligatorio, né vi sono importi minimi o massimi da rispettare. Così il legale può concordare, con il proprio cliente, il preventivo che meglio ritiene. Anzi, il nuovo codice deontologico sancisce un vero e proprio dovere, in capo all’avvocato, di fornire al cliente un preventivo per iscritto. Tale preventivo non è vincolato ad alcuna tariffa, in quanto le parti possono concordarlo liberamente. La normativa in vigore, infatti, ha definitivamente abrogato le tariffe statuendo che sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e che sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe. Dal 2012, pertanto, il compenso può essere liberamente determinato tra le parti e, anzi, esso deve avvenire, in via preferenziale, tramite l’accordo tra il professionista e il cliente e, quindi, tramite la stipula di un contratto d’opera professionale, in mancanza del quale esso è rimessa alla valutazione del giudice vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali [3]. I criteri fissati dalla legislazione vigente fanno, dunque, riferimento:
- alla centralità dell’accordo tra il professionista e il cliente;
- alla non utilizzabilità degli usi, perché non menzionati con la nuova legge speciale;
- alla non necessità del parere dell’associazione professionale per la determinazione giudiziale dei compensi.
Il ricorso ai parametri avviene nelle ipotesi in cui le parti non hanno concordato preventivamente il compenso, o vi siano state attività professionali non previste. I cosiddetti parametri ministeriali hanno valore, concludendo, nel caso di patologia dell’accordo: o perché il cliente deduce una sopravvenuta eccessiva onerosità, o perché vi è stato un errore o per altre cause che sono in grado, come in tutti i contratti, di causarne la risoluzione. Solo nel momento il in cui il giudice giungesse alla conclusione che l’accordo tra le parti non è in vigore, potrà ricorrere ai criteri indicati dai parametri. L’ultimo intervento legislativo in materia, relativo al nuovo ordinamento forense, conferma quanto detto, ribadendo il principio secondo cui la determinazione del compenso avviene, di regola, per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista è, quindi, tenuto a comunicare in forma scritta il costo prevedibile della prestazione, nel rispetto del principio di trasparenza, con un preventivo di massima.
Disamina della questione sottoposta
La situazione ricostruibile dalla lettura della domanda può essere concentrata su un quesito preliminare ed essenziale: può dirsi esistente un accordo sulla base del quale il compenso era stato determinato tra le parti e, dunque, sostenersi l’inapplicabilità dei parametri ministeriali? Non si può presumere in via di fatto l’esistenza di un contratto tra avvocato e cliente per la determinazione degli onorari e, tantomeno, un patto limitativo degli stessi entro un certo tetto. L’accordo suddetto deve pertanto essere provato dal cliente e deve essere provato con mezzi diversi dalla prova orale che, in materia, è inammissibile [4]. La risposta, a questo punto, dipende dal peso attribuibile alla corrispondenza intervenuta a mezzo di posta elettronica. Il codice civile attribuisce alle riproduzioni informatiche valore probatorio eccetto che colui contro il quale vengono prodotte non le disconosca [5]. Su questo argomento che se esso vi era stato, potrà essere invocato per contestare la successiva richiesta che lo modifica sostanzialmente.
L’accordo sui compensi. L’accordo può essere concluso via web?
È senza dubbio utile esaminare in che maniera la prassi tradizionale di formalizzazione contrattuale (scrittura privata, corrispondenza, ecc.) sia idonea a esprimere il raggiungimento dell’accordo ove questo si sia formato con l’intervento della tecnologia web. In linea generale, il contratto telematico si differenzia dal contratto tradizionalmente inteso, solo per quanto attiene le modalità informatiche adottate in tutto l’iter che porta all’accordo, restando comunque invariata la struttura di base. La sua ammissibilità nel nostro ordinamento appare certamente possibile, considerato il codice civile lascia ampia libertà di contenuti e forma alle parti e che, inoltre, la forma come requisito sostanziale dell’atto è richiesta solo in casi particolari, tutti disciplinati da precise norme [6]. Si può dunque concludere che, nel caso esaminato, vi è stato un accordo sui compensi raggiunto a mezzo dello scambio di mail. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale [7]. La locuzione “di regola” lascerebbe trasparire la possibilità di una pattuizione orale; ma è possibile ritenere che, nel caso del lettore, si sia andati oltre la semplice oralità, dal momento che vi sono state anche le mail, per giunta rese note ad un altro professionista. La Cassazione civile [8] ha stabilito, tra l’altro, che in tema di attività professionale svolta da avvocati, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Il compenso per le prestazioni professionali va pattuito liberamente al momento del conferimento dell’incarico professionale. Prevede altresì che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico. In ogni caso, stabilisce che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, e deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il testo definitivo del decreto non richiede che tale pattuizione debba essere necessariamente formata per iscritto. Anzi, la conferma che il patto sul compenso e le altre informazioni ben possano normalmente effettuarsi in forma orale è data dalla previsione secondo cui la misura del compenso deve essere resa nota al cliente anche in forma scritta, se da questi richiesta. L’inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare. Compresa l’omessa indicazione per iscritto della misura del compenso onnicomprensivo, se espressamente richiesto dal cliente. Come già detto, diversamente dalla bozza circolata inizialmente, che prevedeva l’obbligo di preventivo scritto , il testo definitivo in vigore prevede unicamente che il compenso debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico ; sicchè deve ritenersi non più obbligatoria la forma scritta; ma semplicemente utile a fini probatori. La mancata previsione dell’obbligo della forma scritta comporta che, in caso di contrasto fra professionista e cliente, ove nessuno dei due sia in grado di provare l’esistenza dell’accordo o il suo esatto contenuto, il compenso non potrà che essere stabilito dal giudice. Nel tradizionale caso in cui il cliente versi un acconto firmando il mandato, senza altra pattuizione, il compenso sarà determinato in base ai parametri, con un sostanziale ritorno al regime tariffario. È previsto prevede una sorta di tentativo obbligatorio di conciliazione che precede il parere di congruità da parte del Consiglio dell’ordine. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
Conclusioni
In conclusione, può affermarsi che se vi è stata una determinazione anticipata dei compensi dovuti al professionista e se questi ha fornito al lettore un preventivo scritto (tale può considerarsi la mail) esso appare vincolante sia per l’una che per l’altra parte. Solo in assenza di accordo, sarà possibile far riferimento ai parametri ministeriali che, in effetti, potrebbero giustificare la richiesta formulata dall’avvocato nella fase finale del rapporto professionale col lettore. Il professionista non negherà di aver ricevuto eventuali somme in contanti, anche in considerazione della trilateralità del rapporto con l’altro avvocato che ha tentato una composizione bonaria e, dunque, è a conoscenza di tutto. Al Consiglio dell’ordine degli avvocati che si sta occupando della questione sarà opportuno fornire copia della corrispondenza intercorsa, eliminando quella che riguarda il merito della causa ed i rapporti personali, e concentrandosi, invece, su quella che riguarda la richiesta di preventivo ed il preventivo medesimo come reso noto al lettore e anche all’altro avvocato che si è occupato delle udienze. Il ricorso ai parametri, infatti, scatterebbe solo se emergerà che non vi era stato un accordo preliminare per la determinazione dei compensi. In ogni caso il Consiglio dell’ordine deve tentare la conciliazione e, solo se questa non riesce, può rilasciare a richiesta dell’avvocato un parere sulla congruità della parcella.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Vincenzo Rizza
note
[1] Art. 2233 cod. civ.
[2] L. n. 27 del 24.03.2012.
[3] Fissati con d.m. n. 140 del 20.07.2012.
[4] Trib. Genova sent. dello 05.02.2015.
[5] Art. 2712 cod. civ.
[6] Art. 1350 cod. civ.
[7] Art. 32 l. n. 247 del 31.12.2012.