Obbligo di Pec per le imprese: non sarà comunicabile quella del commercialista o quella del legale.
Entro il 30 giugno 2013 le imprese individuali già attive e non soggette a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012 devono comunicare il proprio indirizzo Pec al registro imprese. Per le imprese individuali neoiscritte, l’indicazione dell’indirizzo Pec va effettuata, invece, nell’atto di presentazione della domanda di iscrizione, pena la sospensione della relativa domanda sino alla sua integrazione e sua decadenza decorsi inutilmente 45 giorni dal deposito.
È fatto divieto alle imprese individuali di domiciliarsi presso terzi come normalmente è sempre successo con la posta tradizionale (le aziende spesso ricevono la corrispondenza all’indirizzo dello studio del proprio commercialista); ciò significa che non potrà essere comunicato l’indirizzo Pec dello studio professionale che assiste l’impresa negli adempimenti.
A riguardo, ci sono state diverse interpretazioni della legge che hanno generato confusione anche all’interno delle Camere di commercio. Alcune di queste hanno riconosciuto la possibilità di comunicare l’indirizzo Pec di un soggetto terzo. Sarebbe opportuno, a riguardo, un intervento chiarificatorio anche se, ad oggi, prevale la tesi negativa.
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Servizio a cura di METAPING
Articolo di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce, su II Sole 24 Ore del 15.06.13 pag. 19