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Tassa rifiuti: così i Comuni aumentano gli importi (illecitamente)

23 Ottobre 2017
Tassa rifiuti: così i Comuni aumentano gli importi (illecitamente)

La quota variabile della Tari non può essere calcolata per ogni pertinenza dell’abitazione, ma resta unica.

Se ti è arrivato l’avviso di pagamento dell’imposta sui rifiuti (la Tari) e ti sembra che si tratti di un importo superiore a quello che ci si potrebbe attendere da un appartamento come il tuo, è perché, molto probabilmente, anche tu vivi in uno dei Comuni italiani dove l’amministrazione ricorre a un (illecito) artificio per aumentare le tasse. L’illegittimità di questo comportamento è stata smascherata da un’interrogazione parlamentare presentata negli scorsi giorni al Ministero dell’Economia [1] il quale, intervenendo a tutela della legalità, ha chiarito quali sono le corrette modalità di calcolo dell’imposta sulla spazzatura. Cerchiamo dunque di capire come i Comuni aumentano gli importi della tassa sui rifiuti (illegittimamente).

La Tari va calcolata secondo le aliquote definite dai Comuni in base a due componenti:

  • una parte fissa che viene collegata alla dimensione dell’appartamento: questa componente va moltiplicata per i metri quadri dell’abitazione;
  • una parte variabile che viene invece collegata al numero delle persone che abitano nell’immobile.

La parte variabile viene determinata secondo il numero di persone che fanno capo alla medesima utenza; quindi, ad esempio, se alla stessa utenza sono collegati, oltre all’immobile in questione, delle pertinenze (come ad esempio il magazzino, il garage e il box auto) la parte variabile non va conteggiata due volte in quanto non dipende dai metri quadri occupati. Immaginiamo due famiglie, entrambe composte di quattro persone (padre, madre e due figli); una però occupa un appartamento di 150 metri quadri mentre l’altra ha, oltre all’appartamento, una pertinenza di 50 metri quadri. Ebbene, in entrambi i casi la quota variabile è sempre la stessa; a cambiare è solo la quota fissa (pagherà di più la seconda famiglia, quella cioè con più metri quadri).

Tuttavia, alcuni Comuni considerano ogni unità immobiliare come una autonoma utenza e finiscono per conteggiare la quota variabile tante volte per quante sono le pertinenze collegate all’immobile. In tal modo l’importo lievita notevolmente. Invece il ministro dell’Economia ha chiarito che «la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei Comuni non trova alcun supporto normativo». In altri termini, in presenza di un’abitazione e di pertinenze autonomamente accatastate, la quota variabile è unica e la quota fissa va applicata alla sommatoria dei metri quadrati occupati, considerando anche le pertinenze.

Come se ciò non bastasse, vi sono poi delle amministrazioni locali che tassano le pertinenze sulla base delle tariffe previste per le utenze non domestiche, applicando gli importi dovuti per la categoria delle «autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta». Anche questo comportamento è illegittimo e si somma a quello appena descritto.

A salvare il Comune non è neanche la diversa previsione del proprio Regolamento che, di certo, non può porsi in contrasto con la legge.

Alla luce di ciò, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi maggiorati pagati negli ultimi 5 anni (a tanto ammonta la prescrizione dell’imposta sui rifiuti). In caso di diniego o di assenza di risposta è possibile fare ricorso alla Commissione Tributaria e chiedere la riduzione della Tari imposta dal Comune.


Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10764

L’ABBATE Giuseppe

Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755

L’ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all’allegato 1 e precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;

il «Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da StudiareSviluppo, all’articolo 16, riporta le «tariffe per le utenze domestiche» e risulta essere l’ultimo vademecum a disposizione di enti e contribuenti in grado di illustrare la normativa in oggetto;

il Sole24Ore, nell’articolo dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio» (datato 4 dicembre 2014), parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze […] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia» –:

se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l’utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici. (5-10764)

Con l’atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all’articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;

il prototipo di «Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all’articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;

l’articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze

[…] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.

La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell’articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all’appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all’appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all’appartamento che per le pertinenze.

Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile #TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza».

Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.

Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell’articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.

Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».

La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell’interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.


note

[1] Interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18.10.2017


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1 Commento

  1. La quota variabile va pagata oltre che per l’abitazione principale anche per una abitazione tenuta a disposizione nello stesso comune ?

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