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Equitalia: come capire se le notifiche sono avvenute

25 Novembre 2017
Equitalia: come capire se le notifiche sono avvenute

Ho inviato ad Equitalia una raccomandata con una istanza di accesso alle cartelle e alle relative relate di notificazione. Per due cartelle mi è stato indicato “tentativo fallito, nominativo non rinvenuto”. Per le altre quattro mi è stata inviata copia dell’estratto di ruolo corredato da una frase che assevera la rispondenza dei dati riportati nell’estratto con le risultanze dei ruoli, senza alcun riferimento alla notifica. Mi sembrerebbe di poter concludere che le notifiche non ci sono state. È così?

Dall’analisi degli allegati inviati dal lettore emerge che sono stati inviati, in risposta alla sua richiesta, relate di notificazione relative a due cartelle (ed una parte degli estratti ruolo fanno riferimento proprio a queste relate e cartelle) e, in aggiunta, soltanto estratti ruolo (senza relate di notificazione) relativi ad altre due cartelle e ad un avviso di addebito.

Per le cartelle (e l’avviso di addebito) per le quali Equitalia si sia limitata ad inviare al lettore gli estratti ruolo e non, come dal lettore richiesto, le relate di notificazione, si può affermare che non è stata fornita prova dell’effettuazione di alcuna notifica (l’estratto ruolo, infatti, non costituisce prova dell’effettuazione e della regolarità della notificazione).

Di conseguenza, per le cartelle per le quali Equitalia ha inviato solamente gli estratti ruolo, si può affermare che:

1) non esiste, allo stato, la prova della relativa notifica il che, però, non vuol dire che la prova Equitalia non sia in grado poi di reperirla, messa alle strette, in un eventuale giudizio;

2) tuttavia l’invio del solo estratto ruolo potrebbe anche soltanto significare che le cartelle e/o l’avviso non siano ancora stati notificati e che, magari, la notificazione avverrà in futuro.

Per quello che, invece, riguarda le cartelle per le quali Equitalia ha inviato fotocopia della relata con le indicazioni di un tentativo di notifica infruttuoso e richiesta di visura, occorre precisare quanto segue. La ditta individuale è obbligata ad indicare, iscrivendo il relativo dato nel registro delle imprese, anche la propria sede (articolo 2196 del codice civile).

La ditta individuale è anche obbligata ad iscrivere nel registro delle imprese le modificazioni della propria sede entro trenta giorni da quello in cui si è verificato il trasferimento (sempre articolo 2196, secondo comma, codice civile).

Se la modificazione della sede (o qualunque altro fatto di cui la legge imponga l’iscrizione) non viene iscritta e finché non venga iscritta, il trasferimento della sede non si può opporre ai terzi (i quali, quindi, potranno continuare a notificare con pieno effetto all’indirizzo risultante e non ancora modificato). Ciò significa che se alle date dei tentativi di notificazione indicate nelle relate che Equitalia ha inviato, la sede della ditta era stata trasferita dalla  via precedente senza che, però, il trasferimento fosse stato iscritto nel registro delle imprese, la notificazione si potrebbe essere perfezionata alle condizioni indicate dall’articolo 140 del codice di procedura civile (che prevede che l’atto da notificarsi all’indirizzo nel quale il destinatario non sia reperibile, ma dal quale non risulti essersi trasferito – a seguito di esame, ad esempio, di visura camerale – si esegue depositando copia dell’atto presso la casa comunale del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’azienda e dando di questo notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento).

Quindi, ammettendo che le cose siano andate in questo modo (cioè che la ditta si fosse trasferita, ma che il trasferimento non fosse stato iscritto al registro delle imprese), la notificazione delle cartelle di cui è stata inviata al lettore la relata, si potrebbe essere perfezionata con le modalità sopra descritte.

Tuttavia la relata di notificazione in questi casi deve contenere anche la menzione del compimento di queste attività (deposito nella casa comunale, affissione alla porta dell’azienda e invio di raccomandata) e, da quello che si riesce a leggere nelle relate che sono state spedite al lettore, non è assolutamente chiaro se in esse sia stato indicato che:

1) il deposito in comune sia stato effettuato,

2) che l’affissione alla porta dell’azienda sia stata eseguita

3) e che sia stato indicato anche il numero della raccomandata, che deve essere inviata al destinatario per avvertirlo del compimento di queste attività (in un paio di relate si legge una “r” seguita da alcune cifre che potrebbe indicare la avvenuta spedizione della raccomandata).

In conclusione, le relate inviate non danno modo di avere certezza che la notificazione di quelle due cartelle sia stata effettuata in modo corretto e cioè secondo quanto prescrive la legge nel caso di trasferimento di sede di ditta individuale che non sia stato iscritto nel registro delle imprese (sempre ammesso che questo sia il caso che riguarda il lettore). Sicuramente, leggendo le relate manca la certezza che tutte quelle attività (deposito nella casa comunale, affissione alla porta dell’azienda e invio di raccomandata) siano state in esse descritte come è necessario fare nel caso di trasferimento di sede di ditta individuale che non sia stato iscritto nel registro delle imprese.

Si aggiunga, infine, che se anche il trasferimento della sede fosse stato iscritto nel registro delle imprese, la legge fa decorrere l’effetto della variazione solo dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate della variazione stessa.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 



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