Non riesco più a sopportare i rumori provenienti dall’appartamento del mio vicino di casa. Ho provato tante volte a farglielo presente, ma i miei richiami non hanno sortito alcun effetto. Posso chiedere l’intervento dell’amministratore condominiale? Posso in caso agire anche autonomamente per vie legali?
Dopo aver letto la richiesta di consulenza, innanzitutto si suggerisce al lettore (se non l’avesse già fatto) di coinvolgere nella vertenza l’amministratore di condominio.
L’amministratore, infatti, avendo tra i propri compiti quello di disciplinare l’uso delle cose comuni, ha il dovere di intervenire qualora singoli condomini, con le condotte tenute nelle loro proprietà esclusive, alterino il pacifico godimento dei beni comuni (ad esempio con rumori che si propaghino nelle proprietà comuni come sono i pianerottoli e le scale).
Per di più, nei regolamenti condominiali sono sovente contenute norme di comportamento al cui rispetto i condomini sono obbligati anche all’interno delle loro proprietà e sono anche talora previste sanzioni pecuniarie per coloro i quali contravvengano a tali disposizioni.
Se, dunque, il condominio in cui abita il lettore fosse dotato di regolamento contenente una norma di comportamento che fosse stata violata dal suo confinante, l’amministratore sarebbe tenuto ad intervenire per contestare la violazione ed anche per sottoporre all’assemblea la decisione di irrogare la sanzione prevista dal regolamento stesso (sanzione che, in base all’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, può arrivare fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino ad euro 800 ed è irrogata dall’assemblea condominiale, è bene evidenziarlo, solo se è prevista dal regolamento e nella misura in cui l’entità della sanzione sia prevista dal regolamento).
Fatta questa doverosa premessa, il lettore, indipendentemente dall’intervento dell’amministratore condominiale, può autonomamente agire per far cessare le immissioni rumorose provenienti dall’appartamento del suo vicino.
Se, come sembra, le vie bonarie per risolvere la questione non hanno prodotto il risultato sperato, non resta al lettore che affidarsi ad un avvocato affinché sia valutato, previa formale contestazione scritta delle molestie subìte, l’avvio del contenzioso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (per ottenere la cessazione delle immissioni rumorose moleste ed eventualmente anche il risarcimento dei danni subìti).
A tal riguardo di recente la Corte di Cassazione ha chiarito (con sentenza n. 2.864 del 12 febbraio 2016) che per dimostrare che i rumori del vicino hanno superato la normale tollerabilità (articolo 844 del codice civile), sebbene sia più opportuno che la prova venga fornita attraverso un accertamento tecnico che accerta la rumorosità in modo oggettivo, non è sempre da escludersi che possano anche essere sufficienti le sole prove per testimoni.
Facendo leva su altra precedente sentenza (la n. 2.166 del 31 gennaio 2016) la Corte, infatti, ha ritenuto che la prova che i rumori abbiano superato la normale tollerabilità può anche essere raggiunta solamente attraverso deposizioni di testimoni e questo a maggior ragione nei casi in cui – trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee (come possono essere nel caso in esame) – le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale da apposite apparecchiature.
La stessa Corte di Cassazione, poi, ha precisato che come testimoni possono anche essere indicati altri condomini abitanti nel medesimo edificio a condizione che i loro appartamenti non si trovino nella medesima posizione dell’appartamento di chi si lamenta dei rumori rispetto all’appartamento da cui provengono i rumori (o in una posizione assimilabile); è cioè necessario, affinché altri condomini possano validamente essere chiamati a testimoniare, che dagli appartamenti dei testimoni, per la loro posizione, non si percepiscano i rumori in modo identico a come li percepisce colui il quale ha promosso la causa per farli cessare. Naturalmente toccherà poi al giudice incaricato della causa valutare l’attendibilità dei testimoni e la congruità delle loro dichiarazioni rispetto a quello che deve essere dimostrato (cioè rispetto all’intollerabilità dei rumori percepiti).
Come si potrà notare, la Corte di Cassazione non esclude che sia possibile dimostrare la intollerabilità dei rumori anche soltanto attraverso dei testimoni; tuttavia il principio espresso dalla Cassazione va poi adeguato al singolo caso tenendo conto che i testimoni possono anche non essere decisivi per dimostrare la intollerabilità dei rumori (per esempio se le loro deposizioni fossero poi lacunose o incomplete) e che ai testimoni è consentito solo dichiarare fatti accaduti sotto la loro diretta percezione, mentre è a loro vietato per legge esprimere giudizi valutativi (il testimone, cioè, non è chiamato a dire che il rumore è intollerabile, ma solo a dire cosa ha ascoltato, dove, quando e come, essendo invece compito del giudice quello di valutare se quello che i testimoni hanno dichiarato sia sufficiente per dimostrare il superamento dei livelli di rumorosità consentiti).
È comunque sempre possibile (per evitare le possibili carenze di una prova testimoniale) e talora anche necessario (se non fosse possibile indicare testimoni) ricorrere a proprie spese ad accertamenti tecnici (da utilizzare poi come prove in giudizio), facendo riferimento e chiedendo l’intervento delle strutture pubbliche (solitamente l’Arpa) che attestano i livelli di rumorosità con certificazione che ha valore di atto pubblico con riferimento sia a ciò che è stato il livello di rumorosità rilevato sia il luogo e la data in cui i rumori sono stati oggetto di rilievo.
In alternativa, è possibile dare avvio al processo richiedendo al giudice un accertamento tecnico preventivo: si chiede cioè al giudice (prima che la causa inizi) di nominare lui un tecnico specializzato perché accerti il livello dei rumori. L’esito dell’accertamento tecnico preventivo sarà poi utilizzabile come prova nel successivo giudizio, oppure potrà essere utilizzato per convincere la controparte a cessare le molestie (naturalmente accordandosi, per evitare di iniziare la causa, anche sull’accollo delle spese del perito nominato dal giudice).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte