L’arrestato, essendo privato della propria libertà personale, ha una serie di diritti da poter esercitare.
In caso di arresto o fermo il soggetto privato della propria libertà gode di facoltà e diritti, tra i quali il diritto di nominare un difensore di fiducia (o, in mancanza, di essere assistito da uno d’ufficio) con contestuale facoltà di essere ammesso al gratuito patrocinio, il diritto di accedere agli atti del procedimento o, in caso di soggetto straniero, di essere assistito da un interprete, o ancora il diritto di informare dell’avvenuto arresto i propri familiari, il consolato ed il difensore. Ma cerchiamo di capire quali sono i diritti in caso di arresto e quando è consentito.
L’arresto
L’arresto è lo strumento attraverso il quale si priva temporaneamente della libertà personale chi sia colto nell’atto di commettere un reato o sia trovato in possesso di cose dalle quali sia possibile desumere che abbia commesso un reato immediatamente prima.
Ciò significa che si potrà procedere all’arresto di Tizio non solo nel caso in cui sarà scoperto mentre si introduce in un’abitazione, ma anche qualora sia fermato alla guida di un’auto, nelle vicinanze di una casa appena svaligiata, e trovato in possesso di un passamontagna e degli arnesi atti allo scasso, dai quali si possa ipotizzare che abbia consumato il furto poco prima.
L’arresto è finalizzato a consegnare il colpevole alla giustizia ed, in ogni caso, ad evitare che possa commettere ulteriori delitti o che possa provocare ulteriori conseguenze dannose. L’arresto è obbligatorio (se si tratta di un atto dovuto della polizia giudiziaria) o facoltativo (qualora si tratti di un atto rimesso alla scelta discrezionale della polizia giudiziaria).
Una misura simile all’arresto, e spesso confusa con quest’ultimo, è il fermo che, pur prevedendo una temporanea privazione della libertà personale del soggetto che abbia commesso un reato, per essere eseguito non richiede che vi sia flagranza. Il fermo, infatti, è disposto quando vi sia un concreto pericolo di fuga del soggetto a cui è contestato il reato, a prescindere da quando sia stato commesso. Ovviamente anche in questo caso è possibile operare il fermo solo per alcune fattispecie di reato per le quali sono previsti determinati limiti di pena.
I diritti dell’arrestato
La polizia giudiziaria che esegue l’arresto o il fermo deve [2] informare il pubblico ministero del luogo in cui è stato eseguito l’arresto o il fermo ed avvertire l’arrestato o il fermato (per iscritto o oralmente nel caso in cui la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua da questi comprensibile) che ha:
- facoltà di nominare un difensore di fiducia o che, in mancanza, ne sarà nominato uno di ufficio;
- facoltà di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato qualora ne ricorrano i presupposti;
- diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa che gli viene mossa;
- diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo
- diritto, se straniero, all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali;
- diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- diritto di informare le autorità consolari o i familiari;
- diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
- diritto di essere condotto entro 96 ore dinanzi all’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto o del fermo;
- diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio;
- diritto di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo;
- diritto di informare immediatamente il difensore (di fiducia o di ufficio) dell’avvenuto arresto o fermo.
Gli agenti di polizia giudiziaria:
- devono mettere il soggetto (arrestato o fermato) a disposizione del pubblico ministero, al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo, e condurlo nel carcere del luogo in cui è stata eseguita la misura restrittiva;
- devono inoltre, redigere il verbale di arresto o fermo contenente la eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito, l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita al fermato o all’arrestato e trasmetterlo non oltre 24 ore.
Tali misure, facoltà e diritti sono previsti a tutela dell’arrestato o fermato che subisce la privazione del proprio diritto alla libertà.