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Licenza commerciale: è pignorabile?

10 Novembre 2017 | Autore:
Licenza commerciale: è pignorabile?

La licenza commerciale, non configurandosi giuridicamente come un “bene”, ma essendo un provvedimento amministrativo, non rientra tra i beni pignorabili.

Una delle preoccupazioni che colpiscono l’imprenditore quando avvia una attività commerciale è se può perdere la relativa licenza, vale a dire il titolo in forza del quale l’attività viene svolta, a causa del pignoramento di possibili creditori. D’altro canto, il creditore si trova spesso nell’incertezza di sapere se tra i beni del patrimonio del proprio debitore la licenza commerciale di quest’ultimo, avente una proprio valore economico in quanto consente lo svolgimento di un’attività commerciale, possa essere pignorata per soddisfare il proprio credito.

Cos’è la licenza commerciale

In generale, l’autorizzazione è il provvedimento amministrativo  con il quale la pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall’ordinamento all’esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l’interesse. Con l’autorizzazione, la pubblica amministrazione non assegna la titolarità di un diritto, ma ne permette l’esercizio a chi ne è già titolare, esprimendo dunque il proprio consenso preventivo all’attività progettata dal richiedente.

Nello specifico, la licenza commerciale, rientrando nella categoria degli atti autorizzativi, è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione autorizza l’apertura di medie e grandi strutture di vendita.

Ai sensi della normativa di riforma del settore del commercio, infatti, i cd esercizi di vicinato sono direttamente attivabili tramite mera comunicazione al Comune competente per territorio; mentre le medie e le grandi strutture sono soggette, per l’appunto, ad apposita autorizzazione (licenza) [1].

Per completezza si precisa che ai sensi della medesima normativa, per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a tali limiti e fino a 1.500 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai precedenti limiti [2].

La licenza commerciale non è pignorabile

Alla luce della ricostruzione sin qui operata, deve concludersi per la non pignorabilità della licenza commerciale. Questa, infatti, non può essere considerata un bene ai sensi del codice civile [3], essendo come detto un atto amministrativo che la pubblica amministrazione rilascia in considerazione dei requisiti personali e professionali del titolare.

In altre parole, con l’autorizzazione si instaura una relazione tra soggetto pubblico e soggetto privato caratterizzata dalla presenza di poteri di controllo e di vigilanza in capo all’amministrazione, preordinati alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti imposti all’esercizio dell’attività consentita mediante atto autorizzativo.

In ragione di ciò, la non pignorabilità della licenza commerciale non deriva tanto dalla sua (discutibile) inclusione tra le cose mobili relativamente pignorabili (fermo restando il dubbio espresso sopra sulla qualifica di “cosa mobile” della licenza stessa) [4]; quanto piuttosto dalla natura della stessa che, come detto, non rientra nella piena disponibilità del titolare, ne’ può essere in senso tecnico alienata da questi come a volte si sente nel linguaggio comune.

In verità, quando si “vende” la licenza si consente più propriamente la voltura, che deve essere in qualche modo comunque consentita dall’amministrazione che ne ha disposto il rilascio.

Pertanto, non pare ammissibile un pignoramento della stessa, in quanto il pignoramento e la successiva espropriazione, concretando un trasferimento, sebbene coattivo, comporterebbero un illecito cambio della titolarità, che non può avvenire senza il consenso discrezionale della pubblica amministrazione, che dovrebbe valutare l’esistenza dei requisiti in capo al nuovo intestatario.


note

[1] Decreto legislativo 114/1998.

[2]  Articolo 4 decreto legislativo 114/1998.

[3] Articolo 810 codice civile.

[4] Articolo 515 codice procedura civile.

Autore immagine: Pixabay


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