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Contraddittorio: quando non si applica alle sanzioni?

10 Novembre 2017 | Autore:
Contraddittorio: quando non si applica alle sanzioni?

In caso di contestazione di sanzioni amministrative in ambito tributario, il diritto al contraddittorio del contribuente ha delle limitazioni?

Nei rapporti con la pubblica amministrazione in generale, quello con le amministrazioni tributarie è spesso fonte di grandi scontri e di molti malumori da parte dei privati cittadini. L’amministrazione finanziaria statale, deputata all’esazione dei tributi e delle imposte sul territorio, può procedere anche, nell’esercizio delle funzioni che le vengono riconosciute dalla normativa nazionale, ad esercitare una funzione punitiva, che si concretizza nell’irrogazione di sanzioni di natura economica, che possono sommarsi a quelle amministrative. A seconda della concreta situazione in cui versi in contribuente, tuttavia, è possibile iniziare un dialogo con l’amministrazione, instaurando quello che viene definito contraddittorio: uno scambio con l’amministrazione dunque, che permette al cittadino di dialogare con la pubblica amministrazione esponendo, con le modalità e nei tempi previsti, le ragioni a fondamento della sua posizione. Questa possibilità riconosciuta al contribuente non è una semplice facoltà prevista ogni tanto, ma un vero e proprio diritto al contraddittorio. Il riconoscimento della categoria di diritto, tuttavia, non significa che sia un diritto valido in ogni situazione, dovendosi verificare il tipo di procedimento specifico in corso fra le parti, per esempio se si tratti di applicazione di sanzioni o del sistema relativo agli atti impositivi. Al riguardo anche la giurisprudenza, oltre che gli studiosi della materia, ha avuto modo di pronunciarsi: scopriamo quando il diritto al contraddittorio non si applica all’irrogazione di sanzioni.

Sanzioni, atti impositivi e diritto al contraddittorio

Una delle questioni principali, che recentemente è stata analizzata dai giudici di legittimità [1], riguarda infatti proprio il rapporto fra il diritto al contraddittorio previsto [2] nelle ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative ed il diritto al contraddittorio sancito [3] in materia di atti impositivi (come l’avviso di accertamento). Nello specifico, si tratta di comprendere se i due ambiti di disciplina debbano essere tenuti separati o meno, e di verificare che il principio del contraddittorio, fondamentale per garantire un proficuo scambio fra amministrazione e contribuenti, venga rispettato concretamente. Il dialogo con la pubblica amministrazione, infatti, permette di attuare i principi costituzionali di efficacia, efficienza, buona amministrazione e trasparenza che devono reggere l’operato della pubblica amministrazione in ogni sua manifestazione, attiva o passiva.

Diritto al contraddittorio: quando non si applica alle sanzioni

Una recente ordinanza della corte di cassazione ha chiarito la questione, pronunciandosi sulla possibilità di applicare l’art. 12 comma 7 dello statuto dei contribuenti agli atti di contestazione di sanzioni amministrative, emanati ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.n. 472 del 1997. Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, l’art. 12 comma 7 non può trovare applicazione, in quanto bisogna considerare le particolari modalità di esercizio del contraddittorio che sono regolate dal procedimento previsto dall’art. 16 citato.

I due ambiti di disciplina devono infatti essere tenuti separati. Da un lato, il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, nel quale è previsto dalla normativa di legge un contraddittorio rafforzato, che permetta al contribuente di instaurare un dialogo con la pubblica amministrazione. Dall’altro, il sistema relativo agli atti impositivi, tra i quali rientra anche l’avviso di accertamento che è l’oggetto della questione che stiamo esaminando e che è stata portata all’attenzione della suprema corte di cassazione: questo sistema è regolato a sua volta da una disciplina speciale, che quindi non solo non rientra fra i criteri guida previsti dall’art. 12 comma 7 dello statuto del contribuente, ma che di suo prevede specifiche modalità per garantire l’effettività del principio del contraddittorio.

La decisione impugnata quindi, secondo la corte di cassazione, ha erroneamente esteso l’art. 12 comma 7 dello statuto dei contribuenti anche agli atti di contestazione delle sanzioni.


note

[1] Cass. Ord. n. 11391/2017 del 9 maggio 2017.

[2] Art. 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti.

[3] Art. 16 del D. Lgs.n. 472 del 1997.

Autore immagine: Pixabay.


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