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Aggressione: senza giorni di prognosi, reato archiviato

5 Novembre 2017
Aggressione: senza giorni di prognosi, reato archiviato

La particolare tenuità del fatto si può applicare anche al giudice di pace.

Chi aggredisce una persona, l’afferra per il collo e la sbatte al muro, senza però procurargli lesioni, non può essere punito se non risulta essere un delinquente abituale o per tendenza. Questo perché tale comportamento, anche se astrattamente classificabile come reato – quello di lesioni personali – è tutto sommato “tenue” se non comporta gravi conseguenze e i medici non riconoscono alla vittima alcun giorno di prognosi. È quanto chiarito dal Giudice di Pace di Taranto con una recente sentenza [1]. Al di là del fatto concreto, la pronuncia è in realtà interessante per inserirsi nel dibattito sull’applicabilità ai processi davanti al giudice di Pace dell’istituto della cosiddetta «particolare tenuità del fatto», applicabilità che la Cassazione a Sezioni Unite aveva escluso nel giugno scorso (leggi Tenuità del fatto esclusa davanti al giudice di pace). Il magistrato pugliese ha inteso, invece, discostarsi dall’orientamento della Suprema Corte, per quanto lo stesso sembrava aver ormai definitivamente chiuso la questione. A dimostrazione come, in giurisprudenza come in medicina, l’esito non è mai scontato.

Senza addentrarci nel ragionamento tecnico sposato dal giudice di Pace e del perché questi abbia deciso di discostarsi dalle Sezioni Unite (lasciamo le questioni tecniche alla lettura della sentenza riportata a fine pagina nel box apposito), ricordiamo – a beneficio dei non addetti al lavoro – che la legge ha previsto, per tutti i reati puniti fino a massimo 5 anni di reclusione e/o con la pena pecuniaria, un particolare regime: il procedimento penale viene archiviato e non si procede all’applicazione della pena. La fedina penale però resta sporca e resta comunque aperta la possibilità di chiedere il risarcimento del danno in via civile. Questo vale però solo se il comportamento del colpevole non sia abituale (e se l’autore del fatto non sia stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza e non abbia commesso più reati della stessa indole). L’offesa non è ritenuta di particolare tenuità quando l’autore del fatto (anche in danno di animali):

  • abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà;
  • abbia adoperato sevizie;
  • abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima;
  • abbia cagionato, direttamente o indirettamente (cioè come conseguenza non voluta), la morte o lesioni gravissime di una persona.

Nel caso di aggressione senza giorni di prognosi, che abbia determinato solo escoriazioni, il fatto può – a detta della sentenza in commento – rientrare in pieno diritto nella «particolare tenuità del fatto» a fronte della non abitualità o professionalità (o per tendenza) dell’imputato nel commettere il reato contestato (il casellario penale deve attestare l’inesistenza di reati commessi).

Risultato: niente conseguenze penali se non la macchia sulla fedina e la possibilità di chiedere, con un’ulteriore causa, il risarcimento, ma sempre che si riescano a dimostrare i danni.


note

[1] GdP di Taranto, dott. Nicola Russo, sent. del 28.09.2017.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

dott.. Nicola Russo

all’udienza penale del 28.9.2017

con l’assistente sig.ra Rita P.

e con l’intervento del P.M.   VPO Renato M.

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo con motivazione la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di

–S. Michele,nato a San Severo e residente a Taranto – Libero presente-

rappresentato e difeso dal difensore nominato di fiducia- avv. Carlo P.- presente-

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 582 c.p., “perché afferrava il minore P. Marco, lo sbatteva contro il muro e lo colpiva al collo con più pugni, così cagionandogli trauma nella regione con escoriazioni”

In Taranto, il 22.5.2013

La parte civile- P. Domenico- difesa dall’avv. Anna Rita M. presente-

Conclusioni delle parti:

-Il PM:”condanna ad € 500,00 di multa”-

Il difensore della parte civile:”Si associa al PM e deposita conclusioni , alle quali si riporta con deposito di nota specifica”

Il difensore dell’imputato:”assoluzione ex art. 530 , 2° comma , c.p.p.; in subordine:ridimensionamento della eventuale pena”

FATTO E DIRITTO

Con decreto ritualmente notificato, S. Michele veniva tratto a giudizio per il reato riportato in epigrafe, in seguito a querela di P. Domenico, quale esercente la potestà sul figlio minore P. Marco parte offesa.

Sosteneva la parte offesa nell’atto di querela che, il giorno 22.5.2013, ore 13,15 circa, il figlio minore, di nome Marco, usciva dalla scuola media “Ugo Foscolo in Talsano- Via Brunelleschi, e, mentre quest’ultimo percorreva la via Regina Elena, arrivato all’altezza del civico n. 69, veniva aggredito alle spalle da un uomo( poi identificato nell’odierno imputato) che lo percuoteva violentemente al collo tirandogli vari pugni, tanto da essere trasportato successivamente al Pronto soccorso dell’Ospedale “SS. Annunziata”, dove gli riscontravano escoriazioni senza giorni di prognosi(Ref. N. 2013-037381 del 22.5.2013).

All’udienza del 13.5.2016, preliminarmente, sentite le parti, risultato vano il tentativo di conciliazione , veniva ammessa la costituzione di parte civile di P. Domenico, nella sua qualità di genitore esercente la potestà del figlio minore P. Marco, così come richiesta,e, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove così come richieste e prodotte, come da verbale.

All’udienza del 22.12.2016 veniva escussa come testimone la parte civile, che, praticamente, confermava quanto dichiarato in querela( acquisita agli atti su accordo di tute le parti e di cui se ne dava lettura), evidenziando che il Sardella si lamentava del fatto che Picciarelli Marco gli aveva graffiato l’autovettura. Veniva escusso anche P. Marco, che confermava l’aggressione fisica da parte dell’imputato, il quale gli tirava un pugno dietro la spalla e lo prendeva per il collo con la mano sinistra.

All’udienza del 10.2.2017, veniva escusso il teste C. Antonio, il quale , presente ai fatti(in quanto percorreva con il P. Marco la stessa strada), confermava l’aggressione fisica del S., che graffiava il collo e il viso di Marco P..

All’udienza del 22.6.2017, veniva escussa la testimone C. Carmen, la quale evidenziava che, all’uscita dalla scuola, mentre si dirigeva verso casa insieme a C. e Marco P., vedeva il sig. S. uscire da una’abitazione a piano terra e che quest’ultimo aggrediva fisicamente Marco P. prendendolo per il collo, sbattendolo vicino al muro.

All’udienza del 28.9.2017, si procedeva all’esame dell’imputato, che, negando l’addebito, evidenziava di aver trovato più volte la sua autovettura graffiata con dei gessetti , e che, il giorno 22.5.2017 , vide il giovane M. che tirava un pugno allo specchietto laterale sinistro della autovettura( che era parcheggiata), ammettendo di aver messo solo le mani al collo del ragazzo, invitandolo a non offenderlo.

Sempre all’udienza del 28.9.2017. dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale(essendo superflua e defatigante ogni altra prova eventualmente ammessa), le parti venivano inviate alle conclusioni.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

L’odierno giudicante deve senza alcun dubbio considerare l’offesa di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis c.p., a fronte della non abitualità o professionalità(o per tendenza) dell’ imputato nel commettere il reato contestato( Il Casellario penale attesta l’inesistenza di reati commessi da parte del S.)

Tra l’altro, il referto medico dell’Ospedale “SS. Annunziata” fa riferimento a semplici escoriazioni subite da P. Marco senza giorni di prognosi(Ref. N. 2013-037381 del 22.5.2013).

Va detto quindi, che l’odierno giudicante, per i motivi in appresso riportati, e nell’ambito di valide soluzioni alternative, intende   applicare nel caso di specie l’art. 131 bis c.p, tenendo presente che la tenuità del fatto prevista dall’art. 34 del D.Lgs n. 274/2000 non può inquadrarsi in concorso formale con l’art. 131 bis c.p., atteso che ques’ultima norma ha carattere sostanziale( e attiene alla punibilità o meno dell’imputato) rispetto alla norma di cui all’art. 34 del citato D. Lgs n. 274/21000, che ha carattere meramente processuale.(vedi Corte Costituzionale –sentenza n. 46/2017).

Pertanto, va sottolineato che, quand’anche si dovesse considerare l’art. 34 del D.LGS n. 274/2000 norma speciale ai sensi dell’art. 15 c.p.., va evidenziato che l’art. 131 bis c.p. è una norma succedutasi(art. 2 c.p.) nel tempo(per effetto dell’emanazione del Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28) ovvero è una norma( senz’altro non eccezionale o temporanea) subentrata successivamente all’art. 34 del D.LGS n. 274/2000, in quanto legge che potrebbe rilevarsi più favorevole al reo rispetto alla citata norma speciale.

Invero,   nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, va detto che, di fronte alla stessa fattispecie astratta, regolata da leggi diverse ovvero dall’art. 34 del D.Leg.vo n. 274/2000 e dall’art. 131 bis c.p, spetta al giudice di pace , per i reati di propria competenza, applicare la norma che considera più favorevole al reo, tenuto conto, però, del rapporto causale tra il grado di offensività del fatto e il danno subito dalla parte offesa, dandone la dovuta motivazione.

Nella fattispecie considerata, va sottolineato che l’odierna parte civile non ha subito danni fisici considerevoli( “escoriazioni multiple al collo”), tanto da indurre i medici a non riconoscere giorni di prognosi, e tanto, quindi, da considerare il fatto non di particolare offensività, attesa anche l’esistenza dei criteri favorevoli al reo di cui all’art. 131 bis c.p., a fronte dei fatti realmente accaduti(l’aggressione fisica da parte dell’imputato con le mani poste al collo del minore Marco P.), così come evidenziati dal testimoni escussi(la parte civile, C. Antonio e C. Carmen ).

Tali circostanze possono benissimo, ed eventualmente, essere valutate in sede civile, ai fini del risarcimento danni, dato che, per tali fatti, l’imputato, in questa sede, non può essere penalmente punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, visto l’art. 131 bis c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di S. Michele, per tenuità del fatto.

Taranto, 28.9.2017

Il Giudice di pace

Dott. Nicola Russo


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