Trappole in proprietà privata


La proprietà privata può essere difesa con trappole debitamente segnalate che non mettano in pericolo la vita delle persone.
La proprietà privata è sacra: ognuno è libero di disporre liberamente dei propri beni e di difenderli da eventuali aggressioni esterne. Quanto appena detto è vero, ma soltanto in parte: il diritto di godimento e di disposizione della proprietà privata non può spingersi fino a ledere il diritto alla salute e all’incolumità fisica di un’altra persona. Pertanto, le trappole in proprietà privata non sono sempre lecite. Approfondiamo.
Indice
Trappole in proprietà privata: sono lecite?
Le trappole nella proprietà privata sono lecite se visibili oppure se debitamente segnalate con cartelli, scritte o luci: praticamente, con ogni mezzo idoneo ad avvisare del pericolo. Inoltre, questi strumenti (definiti, nel mondo giuridico, con il termine offendicula) non possono avere come unico scopo quello di offendere gli altri, ma quello di difendere i propri beni.
Il diritto di difendere la proprietà privata deriva direttamente dalle norme del codice civile, le quali chiaramente sanciscono sia il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo delle sue cose, sia il dovere di tutti coloro che proprietari non sono di astenersi dal disturbare la proprietà altrui [1].
Dal punto di vista penale, la possibilità di difendere i propri beni deriva dalla norma che esclude la punibilità nel caso di esercizio di un proprio diritto [2]. Secondo parte della dottrina [3], invece, la mancata punibilità dell’offesa derivante dall’utilizzo di questi mezzi dipende a seconda che l’offeso sia un terzo non aggressore o l’aggressore. Nel primo caso, sarà invocabile la scriminante dell’esercizio del diritto; nel secondo caso, invece, si afferma che il fatto sia giustificato dalla legittima difesa, i cui limiti di liceità dell’azione sono senz’altro più ampi (per un approfondimento sul tema della legittima difesa si rinvia alla lettura del seguente articolo: Quando è legittima difesa).
Trappole in proprietà privata: cosa dice la Corte di Cassazione
Quanto detto finora è vero, ma con delle precisazioni. Secondo la Corte di Cassazione, i mezzi posti a tutela di una proprietà privata che abbiano facoltà di cagionare offese (come ferite o lesioni) a terzi che tentino di introdursi indebitamente sono leciti se sussiste:
- la proporzionalità dell’offesa rispetto al bene difeso (la cui valutazione è rimessa alla prudente valutazione del giudice);
- una non eccessiva attitudine a ledere (i mezzi non devono essere di natura particolarmente lesiva o cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà);
- i pericoli siano visibili o debitamente segnalati (l’aggressore deve ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà privata) [4].
Anche una sentenza più recente ha ribadito lo stesso concetto: «La liceità del ricorso agli “offendicula” va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli “offendicula” possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per sé e per loro stessa natura – Idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un’intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumità personale, occorre – per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. – effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli “offendicula” era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva. (Fattispecie in cui era stata predisposta, per impedire l’accesso ad un terreno, una barra chiodata nascosta nell’erba) [5].
Trappole in proprietà privata: qualche esempio
Le trappole più diffuse sono senz’altro il filo spinato, i cocci di vetro e le inferriate a punta viva. Sono tutti mezzi riconoscibili, pertanto si ritiene che non sia necessario porre dei cartelli di avviso. Bisogna solo fare attenzione a posizionarli in posti visibili. Sono invece illegali le trappole nascoste, ad esempio sotto uno strato di foglie, non riconoscibili e non segnalate.
La presenza di animali addestrati, come ad esempio dei cani, va anch’essa segnalata con il classico cartello; per sicurezza nelle ore notturne il cartello dovrebbe trovarsi in una zona illuminata. A maggior ragione, lo stesso tipo di segnalazione andrebbe fatta per le recinzioni elettrificate (che non devono possedere un voltaggio troppo elevato, idoneo a causare lesioni o addirittura la morte di colui che tenta di violare la proprietà privata), per l’emissione di gas tossici o per i dispositivi di allarme che bloccano tutte le uscite dell’edificio.
note
[1] Art. 832 cod. civ.
[2] Art. 51 cod. pen.
[3] F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale.
[4] Cass., sent. n. 5141/1990 del 04.04.1990.
[5] Cass., sent. n. 14519/2010 del 15.04.2010.
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