Condominio: come si revoca l’amministratore in assemblea?


Nel caso in cui non si intenda rinnovare l’incarico all’amministratore del condominio è necessario che ci si presenti all’assemblea muniti di un preventivo di un nuovo candidato amministratore che dichiari la sua disponibilità, anche se non fosse presente. Ci sono altre formalità?
In linea teorica è sufficiente ottenere l’approvazione del preventivo di gestione e non è necessario avere anche la presenza fisica del soggetto che si propone, o viene proposto, in qualità di amministratore, a patto che nel preventivo di spesa venga indicato in maniera analitica l’importo che viene richiesto per svolgere l’attività di gestione del condominio. Così come viene precisato dalla legge, infatti “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta” [1].
Nel preventivo dovranno inoltre essere indicati i dati anagrafici e professionali de soggetto che propone come amministratore condominiale ed il codice fiscale/partita IVA. Successivamente l’amministratore dovrà comunque inviare almeno una lettera formale di accettazione dell’incarico a tutti i condomini in quanto, così come viene stabilito sempre dal sopra citato articolo di legge, è tenuto a comunicare l’indirizzo del locale presso il quale saranno conservati i registri di contabilità nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, potrà prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’articolo è tratto dall’ebook:
note
[1] Art. 1129 cod. civ.