Licenziamento disciplinare del dipendente pubblico


Quali sono i motivi che fanno scattare il licenziamento disciplinare, anche senza preavviso e all’indirizzo anche di un dirigente? Vediamoli insieme.
Tutti conoscono la nota vicenda dei cosiddetti “furbetti del cartellino”, ovvero impiegati che timbravano il proprio cartellino di presenza (oppure fingevano di farlo ed erano altri a farlo per loro) per poi allontanarsi dal luogo di lavoro e andare a svolgere commissioni che nulla avevano a che fare con l’impiego, ma di puro interesse personale e privato. Ciò ha fatto sì che venissero subito prese misure a livello legislativo, adeguando la normativa [1] alla nuova situazione. Non solo. Successivi sviluppi hanno incrementato e rafforzato soprattutto il concetto di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico [2]. La norma ben delinea tutti i casi in cui scatta tale tipo di provvedimento e le sanzioni derivanti.
Indice
Casi in cui c’è il licenziamento disciplinare immediato e senza preavviso del dipendente pubblico
Il primo caso in cui c’è il licenziamento immediato e senza preavviso è la falsa attestazione di presenza al lavoro, la presentazione di una falsa certificazione medica per giustificare un’assenza dal servizio, oppure quando la firma o il timbro sono apposti per sé da un’altra persona o in qualsiasi altro modo che falsifichi appunto il sistema di registrazione delle presenze.
Le altre tre circostanze in cui è automatico e senza bisogno di avvertire prima il dipendente pubblico sono: la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere in sede di colloquio di lavoro; il fatto di tenere più volte ripetutamente atteggiamenti gravemente scorretti, quali offese o aggressioni verbali o fisiche verso gli altri colleghi; infine, ovviamente, il caso in cui si sia soggetti a condanna penale definitiva che comporti l’interdizione dai pubblici uffici. Quest’ultimo caso fa scattare automaticamente l’espulsione definitiva e perenne da qualsiasi luogo di lavoro nell’ambito di una pubblica amministrazione; oltre all’interruzione del rapporto di lavoro esistente.
Altri casi di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico
Ma ci sono altri casi in cui scatta il licenziamento disciplinare, non meno rilevanti o gravi. Ogni dipendente pubblico è soggetto alla valutazione del suo rendimento professionale da parte del cosiddetto Organismo indipendente di valutazione. Se il suo rendimento viene appunto ritenuto scadente o insufficiente, può esservi il licenziamento; questo avverrà dopo l’analisi delle prestazioni del lavoratore nell’arco almeno di due anni consecutivi e, soprattutto, tenendo conto di eventuali continue e gravi violazioni degli obblighi professionali , previsti dai contratti collettivi nazionali e siglati con i sindacati stessi.
Tuttavia, come nello sport e nel tennis ad esempio, può essere applicato il cosiddetto “codice di comportamento” ai danni del dipendente pubblico, non solo per lo scarso rendimento lavorativo. Anche nel caso, ad esempio, rifiuti il trasferimento senza motivo, laddove vi siano esigenze di servizio da parte della pubblica amministrazione; oppure se non si presenta al lavoro, ma è assente senza giustificato motivo, per più di tre giorni in due anni o per una settimana nell’ambito di un decennio; ugualmente se non si ripresenta al lavoro nemmeno dopo il termine fissato dall’amministrazione.
Le sanzioni per il dipendente pubblico, ma anche per il dirigente inerte
Quando la falsa attestazione di presenza al lavoro è accertata in flagranza di reato, scatta immediatamente la sospensione cautelare; inoltre il lavoratore non verrà pagato; oltretutto, non solo non riceverà lo stipendio, ma non dovrà neppure essere avvisato od ascoltato prima di procedere con l’applicazione di tale provvedimento. Tale misura è adottata, quindi, senza preavviso e nell’arco di due giorni da parte del dirigente del dipendente o del cosiddetto Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd); insieme al provvedimento di sospensione, il responsabile della struttura avanzerà la contestazione scritta e la convocazione del dipendente presso l’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Tutto il procedimento dovrà terminare nell’arco di un mese, a partire dal momento della ricezione dell’addebito da parte del dipendente.
Esiste, inoltre, anche la responsabilità dirigenziale. Gli stessi dirigenti, infatti, risulteranno responsabili e passibili del licenziamento disciplinare in caso di un atteggiamento inadempiente nell’ambito dei loro obblighi di legge. Se non hanno provveduto, infatti, a prendere le misure necessarie, nei casi sopra elencati, nei confronti del dipendente che ha tenuto atteggiamenti errati, o se il dirigente è inerte, facendo finta di non sapere, tutto ciò costituisce un illecito disciplinare che potrebbe far scattare il licenziamento e di cui è dovere dell’Upd informare l’Autorità giudiziaria per eventuali risvolti penali.
In tale contesto si inserisce un’altra violazione sanzionabile sia per il dipendente che per il dirigente pubblico: il danno d’immagine alla pubblica amministrazione stessa.
Procedimento penale e disciplinare contro il dipendente pubblico
Come abbiamo visto esistono diversi gradi di gravità del reato, sanzionabili con misure diverse, che possono sfociare tanto nel procedimento disciplinare quanto addirittura in quello penale. Quest’ultimo, ovviamente, risulta più grave e preponderante; tanto che, in precedenza, era prioritario rispetto all’altro, ovvero doveva essere ‘concluso’ prima di avviare e concludere l’iter del disciplinare. Successivamente la normativa [3] ha modificato tale ordine di priorità, affermando che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto all’altro e può essere portato avanti indipendentemente da quello penale, senza aspettare che questo sia concluso prima di avviarlo: tutto ciò per evitare che il dipendente possa continuare a mantenere il posto di lavoro ancora per molti anni, vista la lentezza del sistema giudiziario e i diversi gradi di giudizio necessari per una sentenza definitiva.
Responsabilità amministrativa, contabile e civile nel procedimento disciplinare
Pertanto vediamo che per i dipendenti pubblici esistono tre tipi di responsabilità di cui devono rendere conto: quella amministrativa, quella contabile e quella civile.
La prima è quando il dipendente pubblico, durante lo svolgimento della sua attività, ha causato danni all’amministrazione stessa che è tenuto a risarcire; pertanto si parla anche di responsabilità erariale e in tale ambito si inserisce anche il danno d’immagine.
La seconda si lega al cosiddetto obbligo di rendiconto riguardo a i beni o al denaro gestito, che deve essere tutto registrato e risultare in modo trasparente.
La terza, infine, concerne i danni arrecati dall’amministrazione o dal dipendete al singolo cittadino, che dovranno essere risarciti in toto e che sono riconosciuti dalla Costituzione [4]; il privato può allora decidere di rivalersi nei confronti della pubblica amministrazione e/o del dipendente. Per questo si parla di responsabilità solidale (dell’amministrazione e del suo funzionario) e di responsabilità concorrente (dello Stato e di un suo dipendente).
note
[1] È stata la cosiddetta Legge Brunetta a inserire all’interno del decreto legislativo 165/2001 (meglio noto come Statuto dei lavoratori) l’articolo 55quater.
[2] È stato il decreto legislativo 116/2016, cosiddetto “decreto anti-furbetti”, in attuazione della legge delega n. 124/2015 (nell’ambito della cosiddetta Riforma Madia della pubblica amministrazione).
[3] Tramite l’articolo 55ter, novità apportata dalla cosiddetta Riforma Brunetta.
[4] articolo 28 della Costituzione.
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