Riguardo una cartella di bollo auto scaduto nel 2010 e notificato nel 2012, mi è arrivata ingiunzione di pagamento e la Soris, Società di Recupero, mi dice che in Piemonte non vale la prescrizione a 3 anni ma a 5. Devo pagare?
La prescrizione del bollo auto è di tre anni in tutto il territorio italiano. Ciò perché la normativa che regola la tassa automobilistica è statale e, quindi, è la legge centrale che regola anche i termini di prescrizione. Stabilire un diverso termine di prescrizione a seconda della Regione costituirebbe una illegittima discriminazione tra i contribuenti che sarebbe contraria alla Costituzione. In particolare la legge [1] stabilisce che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Dunque, nel caso del lettore, la Regione Piemonte non può prevedere una prescrizione superiore ai termini imposti dalla legge statale e anch’essa è tenuta alla riscossione entro tre anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto. Nel caso di specie, il bollo auto scaduto nel 2010 si è prescritto il 31 dicembre del 2014.
Ci sono contrasti giurisprudenziali in merito, però, alla prescrizione della cartella di pagamento per bollo auto. Se infatti è certo che la richiesta di versamento dell’imposta sull’automobile da parte della Regione (o, per le Regioni a Statuto Speciale, da parte dell’Agenzia delle entrate) è sempre di tre anni, non ci sono norme che regolano la prescrizione una volta che l’importo è stato iscritto a ruolo ed è stata notificata la cartella. Per dirimere il contrasto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la prescrizione della cartella esattoriale, emessa dall’Agente della Riscossione – nel caso del Piemonte, la Soris – è anch’essa di tre anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento. Quindi il lettore non è tenuto a pagare il bollo del 2012.
Ci sono dei giudici isolati che la pensano diversamente [3]: secondo questi la prescrizione è di 10 anni. Leggi a riguardo: Bollo auto: quando la prescrizione è di 10 anni.
note
[1] Dl n. 2/1986 del 6.01.1986, art. 3.
[2] Cass. S.U. sent. n. 23395/16.
[3] Ctr Lazio, sent. n. 5253/17: «i crediti contenuti in cartelle non opposte, essendo ormai incontrovertibili, non mutuano il regime prescrittorio da quello regolante il debito contributivo e/o fiscale in fase amministrativa, ma sono sottoposti all’ordinaria prescrizione decennale, vertendosi in materia di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità ai momento della notifica delle cartelle presupposte».
Ma se la prescrizione è 3 anni a partire dal 1’ gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento, nel caso di bollo in scadenza 2010, la prescrizione decorre dal 1’ gennaio 2011 e, secondo me, i tre anni terminano il 31/12/2013. Il 31/12/2014 è fine quarto anno.