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Praticanti avvocati: la mediazione vale come udienza

14 Novembre 2017
Praticanti avvocati: la mediazione vale come udienza

Pratica forense: la mediazione vale come un’udienza. Rientra quindi nel conteggio delle 20 udienze al semestre cui deve assistere il praticante.

Buone notizie per i praticanti che partecipano alle sedute in mediazione. Secondo un parere del Cnf appena diffuso [1], la presenza del praticante avvocato a uno degli incontri di mediazione si considera al pari di quella durante le udienze e, pertanto, vale nel conteggio delle 20 udienze cui bisogna assistere ogni sei mesi. La partecipazione agli incontri non è quindi inutile e andrà riportata sul libretto del praticante.

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna aveva chiesto al Cnf se la partecipazione agli incontri in sede di mediazione (obbligatoria o delegata) o di altre ADR, possa essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale ai fini della pratica forense. Risposta affermativa, dal Consiglio Nazionale Forense che ha sottolineato l’«importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione». Il praticante avvocato può quindi partecipare agli incontri svolti davanti al mediatore che potranno essere computati tra le 20 udienze a cui deve assistere nell’arco del semestre [2].

In ogni caso la mediazione dovrà essere effettivamente svolta, con esclusione dunque del primo incontro, e che la partecipazione dovrà essere adeguatamente documentata.

Stessa soluzione per le altre ADR che si svolgano davanti ad un organo terzo.

Resta esclusa solo la negoziazione assistita la cui partecipazione non viene equiparata a un’udienza.


note

[1] CNF parere n. 55/2017.

[2] Ex art. 8, comma 4, d.m. n. 70/2016

Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)

Pubblicato il 13 novembre 2017

La risposta è nei seguenti termini.

L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:

“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”

D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:

“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.

Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.

Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 12 luglio 2017, n. 55


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