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Come obbligare i condòmini a partecipare alle assemblee

17 Novembre 2017 | Autore:
Come obbligare i condòmini a partecipare alle assemblee

Le assemblee condominiali sono momenti fondamentali nella vita di condominio, sedi di decisioni che riguardano tutti: ma se qualcuno non partecipa che succede?

Vivere in condominio significa rispettare i beni comuni, relazionarsi con gli altri abitanti dello stabile e partecipare attivamente alla gestione del condominio stesso, in quanto condòmini proprietari di una quota millesimale dello stabile. Tra le attività e doveri che ogni condòmino deve porre in essere rientra anche quella di partecipare alle assemblee condominiali, che sono momenti fondamentali per l’organizzazione pratica del condominio e per la gestione di molteplici questioni che toccano la vita quotidiana di tutti gli abitanti dello stabile, dalla pulizia delle scale al rifacimento della facciata, o all’apertura di un sito web condominiale. È infatti durante le assemblee che, mediante specifiche procedure di voto e precise modalità che sono stabilite per legge dal nostro codice civile, vengono prese – con maggioranze variabili a seconda della questione trattata – le decisioni riguardanti il condominio stesso. Non tutti i condòmini però sono così attivi e partecipi nella gestione di quella che, in fin dei conti, è una cosa comune, e anzi molto spesso, per ostacolare la formazione di una maggioranza e impedire che vengano prese le decisioni necessarie (evidentemente non condivise) e si adottino le delibere assembleari conseguenti, alcuni condòmini non si presentano alle assemblee convocate al riguardo. Per evitare continue situazioni di stallo quindi, come obbligare i condòmini a partecipare alle assemblee?

Partecipazione alle assemblee dei condòmini assenti

Queste condotte di alcuni condòmini che ostacolano il regolare andamento della vita condominiale possono essere evitate ricorrendo ad una specifica previsione di legge. Naturalmente, sarebbe meglio, nonché di buon senso, verificare se è possibile instaurare un dialogo con i condòmini che si sottraggono volutamente alle assemblee, e cercare di risolvere la situazione in questo modo. Tuttavia, se come spesso capita questa non è una soluzione praticabile, allora agli altri condòmini rimane la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per legge [1], infatti, nei casi in cui non si riescano a prendere i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, non riuscendo a formare quindi una maggioranza valida – richiesta per legge, a seconda delle decisioni da prendere – si può ricorrere all’autorità giudiziaria, che provvederà in camera di consiglio ed adotterà i provvedimenti necessari per sbloccare la situazione di stallo . Ciascun condomino può ricorrere autonomamente all’autorità giudiziaria.

L’autorità giudiziaria potrà inoltre contattare i condòmini che hanno evitato di partecipare alle assemblee condominiali, potendo anche, qualora fosse imprescindibile, stabilire che le decisioni vengano prese in assenza dei condòmini che hanno disertato le assemblee: in concreto, sarà quindi l’autorità giudiziaria che adotterà le iniziative necessarie ed indispensabili, regolate sul caso concreto, affinchè le attività del condominio riprendano prontamente e le decisioni da prendere vengano portate ad attuazione.

Questa possibilità è peraltro riconosciuta anche nei casi in cui le deliberazioni assembleari, che si sia effettivamente riusciti ad adottare, non vengano poi in concreto eseguite, creando continui ed ingiustificati ritardi nell’esecuzione delle delibere, che a loro volta potrebbero essere fonti di danni magari anche gravi, all’edificio come alle persone.


note

[1] Art. 1105 codice civile.

Autore immagine: Pixabay.


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