N. R.G. 18178/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda sezione CIVILE
VERBALE UDIENZA DEL 26 SETTEMBRE 2017
NELLA CAUSA n. r.g. 18178/2014
tra
GIULIO CESARE TODESCAN
ATTORE
e
COMUNE DI FIRENZE
CONVENUTO
Fino alle h. 10,42 sono oggi comparsi innanzi al dott. Susanna Zanda comparsi:
Per GIULIO CESARE TODESCAN l’avv. BERTUCCI EMMANUELA
Per COMUNE DI FIRENZE l’avv. SANSONI ANDREA, oggi sostituito dall’avv. DEBORA PACINI L’avv.to Bertucci chiede che sia pronunciata la sentenza in quanto il rinvio per attendere nuove decisioni della suprema Corte è tato già concesso e non sempre il Comune riassume a seguito della pronuncia della Cassazione.
L’avv.to Pacini chiede se possibile un altro rinvio in attesa delle altre decisioni della Suprema Corte. Il Giudice
Invita le parti a discutere la causa oralmente.
Le parti si riportano agli atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e le parti rinunciano ad essere presenti al momento della lettura della sentenza.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda ha pronunciato ex art. 429 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18178/2014 promossa da:
GIULIO CESARE TODESCAN (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BERTUCCI EMMANUELA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in BORGO PINTI 75/R – FIRENZE presso il difensore avv. BERTUCCI EMMANUELA
APPELLANTE
contro
COMUNE DI FIRENZE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SANSONI ANDREA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA SIGNORIA 9 50122 FIRENZE presso il difensore avv. SANSONI ANDREA
APPELLATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di sentenza del Giudice di Pace – che aveva confermato la legittimità dell’infrazione al codice della strada a carico del Todescan per superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura autovelox – Todescan Giulio Cesare propone ora appello insistendo sul fatto che era illegittimo il posizionamento dell’apparecchio di rilevazione a distanza dell’infrazione, in quanto il viale Gramsci di Firenze non avrebbe quelle caratteristiche tecniche previste dall’art. comma 3 d) del C.d.S caratteristiche che sole potrebbero legittimarne la collocazione.
Il nostro sistema è dunque improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni e solo quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano sostanzialmente pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata, l’ordinamento ammette la contestazione differita. L’art. 201 c. 1 bis CDS quindi ammette la possibilità di contestazione non immediata dell’infrazione al codice della strada con postazione autovelox esclusivamente sulle strade di cui alle lettere A-B-C-D dell’art. 2 c. 2 CDS.
Il viale Gramsci, invece, non sarebbe considerabile strada urbana di scorrimento difettando le intersezioni semaforizzate, l’area di sosta con immissioni e uscite concentrate e le banchine pavimentate
a destra.
Per queste ragioni posto che gli atti amministrativi illegittimi, possono essere disapplicati in questa sede non vertendosi su profili di discrezionalità amministrativa, preclusi all’AGO (vd. cass. sent.7872/2011) le multe applicate sulla base di apparecchi illegittimamente collocati sono insanabilmente invalide e il Todescan ne ha chiesto l’annullamento.
Il Comune ha insistito sul fatto che il viale Gramsci avrebbe le caratteristiche della strada urbana di scorrimento in quanto vi è differenza tra immissioni e intersezioni e il semaforo è previsto per le intersezioni con attraversamento trasversale della carreggiata; le banchine sono esistenti essendovi uno spazio tra la fine della carreggiata e l’ostacolo laterale, e d’altra parte la legge nel definire la banchina nulla dice sulle sue dimensioni e dunque anche uno spazio come quello presente del viale Gramsci ben può essere qualificato banchina.
Il giudice di pace di Firenze con sentenza n. 345/2013 ha accolto la tesi del Comune ritenendo che il viale Gramsci abbia tutte le caratteristiche della strada urbana di scorrimento e che la banchina, in particolare, non avendo per legge delle dimensioni minime, potrebbe avere qualsiasi dimensione essendo semplicemente posta una “definizione” di banchina quale spazio esistente tra “il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
In sede di gravame le parti hanno ribadito le rispettive posizioni negando in particolare l’appellante che in viale Gramsci sia presente la banchina pavimentata a destra e significando come gli spazi sono occupati da cassonetti della spazzatura e utilizzati per le fermate degli autobus, ciò che è inconcepibile per una strada urbana di scorrimento.
Tanto premesso utilizzando il principio della ragione più liquida, si rileva che tra i requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina pavimentata a destra; la banchina viene così definita dall’art. 3 del Codice della strada: “è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
È pur vero che tale definizione non indica ex sé le dimensioni della banchina, ma le stesse appaiono ricavabili dalla sua funzione e dal fatto che la loro presenza necessaria sia comune alle seguenti altre strade: 1) autostrade; 2) strada extraurbana principale.
In tutti tali tipi di strade quindi il legislatore ha inteso garantire la fluidità del traffico e la sua scorrevolezza anche mediante le banchine “a destra”; ciò in previsione della necessità di sosta di emergenza degli utenti della strada.
L’utilizzo della congiunzione “o” a proposito delle caratteristiche dell’autostrada, la quale deve avere la corsia di emergenza “o” la banchina, è particolarmente rivelatrice della funzione della banchina, funzione evidentemente omogenea rispetto a quella della corsia di emergenza.
La sosta di emergenza nella strada di scorrimento come nella autostrada è un’evenienza tutt’altro che improbabile, si pensi alla necessità di rispondere o effettuare una telefonata, ad un malessere improvviso, o ad un insetto che entri nell’abitacolo dell’auto; tutto ciò non deve però ostacolare la scorrevolezza del traffico mediante l’occupazione della carreggiata; la banchina è dunque l’area dedicata a tali necessità. La Suprema Corte di Cassazione in proposito ha osservato che “essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata” (vd. per tutte sent. cass. 22775/2013; 5445/2006). E così è stato affermato che il gestore
della carreggiata è tenuto a mantenere in buono stato anche la banchina laterale, proprio in vista di questa funzione di sosta di emergenza, per cui la banchina laterale che frani giù in basso in occasione di una sosta di emergenza, e causi un danno costituisce violazione del dovere di custodia a carico del gestore.
Orbene su viale Gramsci non esistono spazi che possano assolvere a questa funzione, piuttosto esistono spazi destinati ad ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri.
Le recenti pronunzie della suprema Corte di Cassazione d’altra parte nel richiamare la necessità di verificare la misura di quegli spazi evidentemente hanno considerato rilevanti le dimensioni della banchina escludendo che qualsiasi spazio, anche minimo, possa essere considerato “banchina”, come sostenuto dal giudice a quo, e ancor meno quando si tratti di uno spazio destinato ad attività diverse dalla sosta di emergenza, perché sia occupato stabilmente da ingombri.
Per tali ragioni la strada in questione non potrebbe considerarsi strada urbana di scorrimento in quanto difetta quantomeno questo requisito strutturale essenziale previsto dalla legge.
Per quanto superfluo si rileva che non pare fondata invece la deduzione dell’appellante sull’assenza di intersezioni semaforizzate in quanto si condivide quanto sostenuto dal Comune sulla differenza tra intersezioni (attraversanti trasversalmente l’intera carreggiata) e immissioni nello stesso senso della prima semicarreggiata; solamente le intersezioni, per la loro indubbia pericolosità, sono soggette a regolazione semaforica; né d’altra parte appare rilevante l’assenza di aree destinate alla sosta con uscite concentrate, in quanto, come correttamente rilevato dal Comune, dette aree devono avere quelle determinate caratteristiche solo se siano presenti ai lati della carreggiata ma la loro presenza non appare essenziale.
Per questi motivi deve ritenersi che la qualificazione prefettizia di viale Gramsci sul tratto in cui è presente l’autovelox non sia conforme alla legge e pertanto debba essere disattesa; ne consegue che la rilevazione elettronica della velocità dell’auto condotta dal sig. TODESCAN GIULIO CESARE sia stata illegittima.
Deve, pertanto, essere revocata la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato la legittimità del verbale e della relativa sanzione.
Le spese devono essere compensate sia applicando la regola della soccombenza sulle argomentazioni considerando che alcune tra quelle dedotte dall’appellante appaiono infondate, sia considerando il contrasto giurisprudenziale sulla disapplicabilità dell’atto amministrativo prefettizio (vd. es. sent. Cass. 22894/2007 e cass. 4242/2010) e il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione di Viale Gramsci a livello territoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell’appello revoca la sentenza del giudice di Pace di Firenze n. 345/2013 e annulla il verbale della polizia municipale di Firenze n. 533315/T/2012 del 26.6.2012.
2. compensa le spese del giudizio nel doppio grado.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al
verbale del 26 sett. 2017.