[1] In realtà, un primo passo in questa direzione era già stato fatto da una direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013.
Pagare a rate le cartelle di Equitalia dopo il “Decreto del Fare”


Rata sprint con una semplice richiesta motivata, senza documentazione, per debiti fino a 50 mila euro.
Dopo l’approvazione del “Decreto del Fare” sono cambiate le regole per ottenere la rateizzazione (o rateazione) dei debiti col fisco contenuti nelle cartelle Equitalia [1]. Più spazio, quindi, non solo ai cittadini, ma anche alle imprese in difficoltà che potranno, in questo modo, sanare la loro posizione con il fisco.
La rata sprint
È possibile chiedere la rateazione dei debiti fino a 50 mila euro, in modo automatico, ossia con una semplice richiesta motivata, senza tuttavia bisogno di allegare documentazione che comprovi lo stato di difficoltà economica del contribuente. Sopra la soglia di 50 mila euro, al contrario, tali difficoltà dovranno essere documentate.
Il contribuente può chiedere il dilazionamento del debito fino a massimo 120 rate mensili, fermo restando che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
In caso di comprovato peggioramento della situazione durante il piano di rateizzazione, si può ottenere una proroga sulla dilazione già concessa, per una sola volta, per massimo 120 rate e a condizione che il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione.
Il contribuente/imprenditore può chiedere la rateazione della cartella o con rata di importo crescente oppure con rata di importo costante.
Durante la rateazione del debito, Equitalia non può iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Inoltre, l’imprenditore potrà partecipare a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Si decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
Tuttavia, se le somme versate a seguito dell’accordo sono lievemente inferiori a quelle dovute per una svista del contribuente che ha poi sanato l’errore, il contribuente non decade immediatamente dal beneficio e l’ufficio valuta l’opportunità di ritenere comunque valido il pagamento.