Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Quante ferie mi spettano?

8 Gennaio 2021 | Autore:
Quante ferie mi spettano?

Come maturano le ferie: rateo mensile, periodi non lavorati, part time, assunzione e licenziamento nel mese, assenze.

Hai iniziato da poco un nuovo lavoro e non sai quante ferie spettano, o se il datore di lavoro te le concederà? Devi innanzitutto sapere che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1]: si tratta di assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente. Le ferie permettono al lavoratore, in pratica, di beneficiare di un periodo libero che gli permetta non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa.

Proprio perché assolvono a questo importante scopo, le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i contratti collettivi applicati, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.

Le ferie spettanti possono comunque essere proporzionate al periodo lavorato dal dipendente: non si tratta, in questo caso, di una discriminazione, perché minore è l’attività lavorativa prestata, più ridotta è la necessità di recupero. Ma facciamo il punto della situazione e vediamo in che misura maturano le ferie, quali assenze retribuite non compromettono la loro maturazione, e che cosa succede quando non viene lavorato tutto il mese.

Come maturano le ferie

Le ferie che spettano complessivamente in un anno, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono contate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

Solitamente, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo del totale annuo di assenze spettante.

In pratica, se il contratto collettivo prevede il minimo legale di 26 giornate l’anno di ferie, è dovuto, per ogni mese lavorato, un rateo di 2,166 giornate, pari a 14,44 ore (considerando un orario di 40 ore settimanali).

Il rateo, come anticipato, spetta se il mese è lavorato per intero, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: per fare un esempio, se il lavoratore è assunto il 19 del mese, o viene licenziato il 7 del mese, durante tali mensilità le ferie non maturano (salvo che il contratto collettivo applicato non preveda una disposizione più favorevole, con le ferie proporzionate in base alle giornate, o addirittura alle ore lavorate, e non alle frazioni di mese).

Come maturano le ferie nel contratto part time

Lo stesso ragionamento, relativamente ai ratei mensili, vale per i dipendenti con orario part time verticale o misto (nel quale l’attività lavorativa è prevista soltanto in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno): il rateo, difatti, non matura se risultano lavorate, in un mese, meno di 15 giornate, salvo diversa previsione del contratto collettivo.

Nessun ostacolo alla maturazione piena dei ratei, invece, per quei lavoratori che hanno un contratto part time orizzontale (cioè lavorano tutti i giorni con orario ridotto): con l’orario ridotto, difatti, tutte le giornate risultano lavorate, anche se per un minor numero di ore. Pertanto, le ferie spettano in misura piena relativamente alle giornate, dato che la riduzione è relativa al solo orario: ad esempio, se un dipendente lavora per 6 giorni a settimana, per 3 ore al giorno, ogni giornata di ferie spettanti sarà pari a 3 ore.

Maturazione delle ferie durante le assenze

Le ferie continuano a maturare anche durante determinate assenze tutelate dalla legge:

  • malattia e infortunio sul lavoro (entro il periodo di comporto);
  • astensione obbligatoria per maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o, con la flessibilità, 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo; se è stata prevista l’astensione anticipata dall’Ispettorato del lavoro, le ferie spettano anche durante il maggior periodo di astensione, perché è comunque obbligatoria);
  • permessi retribuiti, come, ad esempio, quelli per l’assistenza di un familiare portatore di handicap grave (cosiddetti permessi Legge 104), o il congedo matrimoniale;
  • assenza per lo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali.

Non maturano le ferie, invece, durante le seguenti assenze:

  • malattia e infortunio, oltre il periodo di comporto;
  • congedo parentale;
  • assenza per malattia del bambino;
  • aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali;
  • cassaintegrazione a zero ore;
  • congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili (nonostante sia retribuito);
  • altre tipologie di assenze non retribuite.

Ferie e malattia

La malattia che si verifica durante le ferie ne interrompe il godimento, se la patologia è tale da impedire la finalità di recupero psico-fisico delle assenze. L’effetto sospensivo si produce a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia (in base a quanto comunicato dal dipendente).

Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale, per verificare se effettivamente la patologia impedisce il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

Ferie da smaltire

La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono differire eccessivamente la fruizione dell’astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).

Se il contratto collettivo prevede ferie ulteriori alle 4 settimane, queste possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.

Ferie non godute e divieto di monetizzazione

La normativa stabilisce che le ferie non possono essere monetizzate, cioè che non possono essere sostituite da un’indennità, e che qualsiasi accordo che prevede un’indennità al posto della loro fruizione è nullo [2].

Vi sono, comunque, alcuni casi eccezionali nei quali è possibile erogare un’indennità al posto delle ferie. Le ipotesi, nello specifico, sono:

  • cessazione del contratto di lavoro: il termine del rapporto dà diritto al pagamento delle ferie residue maturate e non godute, in quanto non potrebbero essere altrimenti fruite;
  • periodi aggiuntivi rispetto alle 4 settimane minime, in quanto si tratta di periodi extra rispetto a quelli previsti dalla legge;
  • mancata fruizione per esigenze aziendali, con impossibilità di successivo godimento in altro momento;
  • invio del lavoratore all’estero con rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Prescrizione delle ferie

Le ferie, essendo un diritto irrinunciabile, non si prescrivono: ciò che si prescrive è l’indennità prevista per il loro mancato godimento.

Non avendo questa indennità la natura di retribuzione, ma di risarcimento, il termine di prescrizione è di 10 anni, e parte dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, e non dal momento di maturazione delle ferie [3].


note

[1] D.lgs. 66/2003.

[2] Art. 36 Cost.

[3] Cass. Sent. 10341/2011.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. Dopo un anno di lavoro mi sono state assegnati 9 giorni di ferie, questa è l’italia. O questo o disoccupazione.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA