Cassazione civile, sez. III, 11/06/1999, n. 5761
Fatto
Svolgimento del processo
1. La s.p.a. Finanziamenti al lavoro (d’ora innanzi: FINCRAL) ha proceduto a pignoramento del quinto del trattamento di quiescenza erogato al proprio debitore Camillo Panzetta dalla Direzione provinciale del tesoro di Milano.
Dopo la dichiarazione del terzo il pretore di Milano, con ordinanza del 28 febbraio 1995, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva, rilevando che la pensione, che il terzo aveva dichiarato di corrispondere al debitore e della quale il creditore procedente aveva chiesto l’assegnazione, non era pignorabile. 2. La FINCRAL, con ricorso del 25 marzo 1995 rivolto allo stesso pretore di Milano, ha proposto opposizione contro l’ordinanza, chiedendone la revoca.
L’opponente ha dedotto che spettava al debitore eccepire che la pensione non era pignorabile.
L’opposizione è stata rigettata con sentenza resa il 12 marzo 1996.
Il pretore, premesso che pretesa della FINCRAL era stata fatta valere su credito derivante da trattamento pensionistico di invalidità, ha ritenuto che la pensione corrispondente non poteva essere pignorata oltre il quinto del suo ammontare e che l’impignorabilità era posta dall’ordinamento non nell’esclusivo interesse del singolo debitore, ma per l’interesse pubblico generale e doveva essere rilevata d’ufficio.
Il pretore ha ricavato ulteriore argomento per il rilievo d’ufficio della impignorabilità dal fatto che questa è presupposto negativo del pignoramento e deve essere verificata direttamente dal giudice dell’esecuzione. 3. Per la cassazione di questa sentenza la Società FINCRAL ha proposto ricorso, articolato in tre motivi ed illustrato con memoria.
Gli intimati Camillo Panzetta e Direzione provinciale del tesoro di Milano non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Con ordinanza resa all’udienza 12 giugno 1998 la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato Camillo Panzetta al quale il ricorso per cassazione non era stato notificato.
La FINCRAL ha provveduto a questo adempimento ed ha depositato altra memoria.
Diritto
Motivi della decisione
1. Il ricorso svolge motivi che, in quanto sono volti ha criticare l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio la pignorabilità del trattamento pensionistico goduto dal Panzetta, possono essere esaminati congiuntamente. 2. Con il primo motivo la ricorrente dichiara che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, gli stipendi erogati a pubblici dipendenti non sono più impignorabili assolutamente, ma solo relativamente e che, quindi, non è più consentita nella materia la distinzione tra “crediti qualificati” e “non qualificati”. Da tale premessa la FINCRAL fa discendere che è irrazionale la tesi secondo la quale i trattamenti di pensione continuano a godere del trattamento di impignorabilità ed attribuisce al pretore l’errore di avere rilevato d’ufficio l’impignorabilità del trattamento di pensione del quale gode Camillo Panzetta: motivo di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, per avere il pretore pronunciato d’ufficio su eccezione che poteva essere proposta soltanto dall’interessato.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene ancora che, fatti salvi di trattamento di pensione “al minimo”, la non pignorabilità degli altri casi del trattamento di pensione deve essere sempre fatta valere mediante opposizione, in quanto l’interessato gode di autonoma determinazione nella destinazione da dare all’emolumento percepito: motivo di violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.
La FINCRAL soggiunge, con il terzo motivo del ricorso, che la tesi dell’esistenza di un potere d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione è in contrasto con l’obbligo del debitore di far valere le sue ragioni mediante le opposizioni nel processo di esecuzione: motivo di violazione dell’art. 484 cod. proc. civ.
Nessuno di questi motivi è fondato. 3.1. La responsabilità patrimoniale del debitore, indicata nel primo comma dell’art. 2704 cod. civ., non delimita soltanto la garanzia del creditore, ma indica anche la soggezione in cui i beni del debitore inadempiente si trovano di fronte all’esercizio dell’azione esecutiva del creditore pignorabilità e impignorabilità, quindi, esprimono l’idoneità o meno dei beni del debitore ad essere assoggettati all’azione esecutiva.
L’impignorabilità, in generale, è collegata tanto a ragioni, umanitarie e di riguardo verso il debitore, collegate a beni determinati (quelli indispensabili per soddisfare esigenza di vita o di professione) quanto a prestazione particolari (quelle dovuta a titolo di stipendio, salario, pensione e simili).
Essa è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge, come dispone il secondo comma dell’art. 2740 prima citato.
Quindi, sono nulli, per contrasto con questa norma, gli atti di disposizione del debitore tendenti a eludere i divieti stabiliti dalla legge.
Inoltre, quando è collegata a prestazione dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e simili, l’impignorabilità è stabilita nell’interesse pubblico e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, poiché ripugna che una persona sia privata di beni a lei attribuiti per la sua esistenza a fronte del valore mercantile di essi per il creditore pignorante. 3.2. In questa sede interessa stabilire particolarmente il regime giuridico del trattamento pensionistico per invalidità, erogato da ente previdenziale.
Il problema di diritto che si pone in questa sede, cioè, è quello di stabilire se l’impignorabilità del trattamento goduto da Camillo Panzetta (pensione di invalidità categoria n. 10 dell’importo mensile di lire 1.891.150, come risulta dal fascicolo dell’esecuzione) è effettivamente prevista nell’interesse esclusivo del debitore oppure no. Perché solo in questo secondo caso essa può essere rilevata d’ufficio dal giudice in sede di assegnazione del credito. 3.3 Secondo l’art. 545 cod. prov. civ. no tutti i crediti sono pignorabili: non lo sono quelli alimentari (tranne che per le cause di alimenti, previa autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata: primo comma della norma) e i sussidi di sostentamento o di assistenza (secondo comma). I crediti per stipendi, salari e altre indennità, se dovuti da privati in relazione a un rapporto di lavoro possono essere pignorati, per causa alimentare, nella misura autorizzata dal pretore e, per altre cause, in misura non superiore al quinto (terzo e quarto comma) e mai in misura superiore alla metà nel caso di simultaneo concorso delle cause (quinto comma).
Altre limitazioni alla pignorabilità dei crediti sono contenute in speciali disposizioni di legge: sesto comma del citato art. 545.
In quest’ultima categoria debbono essere comprese le pensioni corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.
La materia, in origine, era regolata unicamente dal d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180 (contenente il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubbliche Amministrazioni) e dal regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 28 luglio 1950 n. 895.
Il testo unico conteneva il principio generale che le pensioni (ed altre indennità) corrisposte dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni non potevano essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni in esso stabilite (art. 1).
Il successivo art. 2 indicava alcune di queste eccezioni ed esse si riferivano ai limiti quantitativi della pignorabilità che, nella sostanza, riproducevano quelli già indicati nel terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 prima citato, quando il pignoramento fosse chiesto per cause diverse da quelle alimentari.
Gli interventi della Corte costituzionale sono valzi, in vario modo, ad estendere il regime ora indicato anche alle pensioni e alle altre indennità corrisposte da enti diversi dallo Stato: sentenze 31 marzo 1987, n. 89; 26 luglio 1988, n. 878; 19 marzo 1993 n. 99.
Trascurando di considerare le leggi speciali riguardanti singole categorie di beneficiari, per le indennità a carico della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è subentrata la legge 30 giugno 1965 n. 1124, nella quale, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 1973 n. 55, l’impignorabilità dei crediti in essa previsto è ribadito con il carattere dell’assolutezza, fatta eccezione per i crediti alimentari dovuti per legge: Corte costituzionale 22 dicembre 1989 n. 572.
L’impignorabilità delle pensioni e di altri assegni, nei limiti dell’art. 2 n. 1 del citato d.p.r. n. 180 del 1950, è stato ulteriormente stabilita dalla legge 30 aprile 1969 n. 153. 3.4 La dottrina quasi unanime non dubita che le forma di impignorabilità indicate dalle norme ora indicate sia assoluta o comunque non disponibile per il debitore esecutato e sottolinea che, nel sistema del 1950 dal quale prende spunto l’intera regolamentazione, anche soltanto il superamento a fini esecutivi del limite della metà dello stipendio del salario o della pensione è consentito solo con l’assenso dell’amministrazione che eroga l’emolumento (art. 66 del regolamento di cui al d.p.r. n. 180 del 1950).
Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene come precedente la decisione secondo la quale, in materia di retribuzioni corrisposte al dipendente da ente di diritto pubblico, “la impignorabilità, sia di mobili che di crediti, è stabilita non già per ragioni di interesse pubblico, e perciò con norme imperative, bensì nell’esclusivo interesse del debitore, qualificato dalla legge come prevalente rispetto all’interesse del creditore all’espropriazione del bene mobile o del credito al fine del soddisfacimento del suo credito.
Pertanto, non trattandosi di norme imperative, il giudice non può rilevare d’ufficio la impignorabilità del bene, con la conseguente dichiarazione della nullità del pignoramento e degli atti successivi, ma spetta al debitore esecutato dedurre la impignorabilità…”: sent. 8 luglio 1978 n. 3432.
Il collegio non condivide questa soluzione con riferimento ai crediti per stipendi, pensioni od altre indennità.
Il carattere della impignorabilità di tali crediti, che sarebbe stabilito dalla legge nell’esclusivo interesse del debitore esecutato e non nell’interesse pubblico con norme imperative, infatti, non si rinviene nei dati normativi prima indicati.
In essi, piuttosto, è contenuto il principio contrario che la impignorabilità riguarda solo mediatamente il debitore (il quale può farla valere, quindi, attraverso l’opposizione), ma, immediatamente, assolve ad una funzione solidaristica a carico anche dei creditori del beneficiario, di eguaglianza sostanziale e di protezione dei cittadini meno favoriti come già rilevato ripetutamente dalla Corte costituzionale: sent. 26 luglio 1988, n. 878, esemplificativamente.
E se l’impignorabilità è posta nell’interesse generale, si tratta di attributo che qualifica il credito oggetto del pignoramento, non è attributo formale e non si esaurisce nell’assegnazione di una facoltà al debitore esecutato di proporre opposizione.
Le norma che la contemplano, piuttosto, modificano la situazione giuridica del credito sottoposto ad esecuzione con un effetto che s’impone a tutti i soggetti dell’ordinamento, compreso il giudice dell’esecuzione che deve rilevarla d’ufficio.
Ne consegue altresì che la nullità, in quanto assoluta per violazione delle norme imperative poste a tutela della solidarietà sociale e dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, tenuto a verificare che l’esecuzione forzata sia svolta in maniera coerente con il sistema normativo vigente. 4. La sentenza impugnata si è attenuta proprio a questi principi e, quindi, si sottrae alle critiche mosse con il ricorso esaminato.
Questo, in definitiva deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
se in famiglia e’ disponibile una sola autovettura, intestata ad invalida civile al 100% e con accompagno, come mai la legge autorizza il pignoramento ?. se la famiglia non puo’ permettersi di avere altre auto e non a possibilità di chiudere il contenzioso con il creditore ( banca) togliendo la possibilità di utilizzo della vettura l’invalido dovrebbe restare recluso in casa non avendo altre possibilità di spostarsi se non chiamare un taxi . si potrebbe configurare il reato di sequestro di persona per chi autorizza il sequestro del mezzo.
Buongiorno sono un invalido al 100 ‘/. Abito in affitto che privileggi o e sono disuccupato e che privileggi o anche sul condominio mi potete fare sapere grazie
Ho letto che facendo richiesta di cancellazione dell’iscrizione al fermo della vettura si blocca il pignoramento, chiaramente se il mezzo è destinato al trasporto di persone disabili. Ho letto questa cosa su usciredaidebiti.it e mi sembra molto interessante, avete delle conferme? Grazie