È improbabile che qualcuno leghi un amico su una sedia e lo costringa a vedere un filmato erotico girato con la propria ragazza per cui, nella maggior parte dei casi, mostrargli il filmato non è reato.
Filmati erotici con la propria ragazza: farli vedere ad un amico è reato?


Far vedere ad un amico un filmato erotico che hai girato con la tua fidanzata è reato solo se lo costringi a guardarlo.
In Italia non è reato guardare filmati erotici o produrli (sia da esperto che da dilettante) è legale. Non è reato nemmeno pubblicarli in determinati spazi tutelati e privati, purché siano non esposti al pubblico. Commette reato solo chi costringe un terzo a guardare (o a girare) un film erotico contro la propria volontà, oltraggiando il suo senso di pudore. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire se far vedere filmati erotici con la propria ragazza è reato.
La pornografia
La pornografia è la raffigurazione di soggetti erotici e sessuali (in genere ritenuti osceni) effettuata in forme letterarie, pittoriche, cinematografiche o fotografiche. Essa è disciplinata nel nostro ordinamento al fine di bilanciare la tutela del buon costume e della pubblica decenza con libertà di espressione e manifestazione del proprio pensiero.
Girare un filmato erotico con la propria ragazza è sicuramente pornografia ma, proprio in applicazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, non costituisce reato se fatto nelle mura domestiche, ovviamente col consenso dell’altra parte.
È perseguibile penalmente chi [1] fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, mette in circolazione, scritti, disegni, immagini o altri atti osceni di qualsiasi specie.
Ancora, commette contravvenzione chi [2]:
- espone al pubblico, offre in vendita, distribuisce;
- scritti, disegni o qualsiasi oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza.
In conclusione pubblicare un filmato erotico girato con la propria ragazza, per esempio su facebook, che è un social aperto a tutti, è reato.
Gli atti osceni
Sono considerati atti osceni quegli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore [3].
Non si considerano, invece, tali le opere d’arte o le opere di scienza, tranne se (per motivo diverso da quello di studio) siano offerte in vendita, vendute o comunque procurate a persona minore degli anni diciotto.
Il concetto di pudore e di atto osceno (è facile da intuire) assume significati diversi a seconda del contesto sociale in cui si colloca ed è suscettibile di variazioni a seconda delle epoche storiche, in quanto si adegua alla morale comune. Il pudore, dunque, non deve essere inteso come bene individuale, bensì come bene collettivo protetto con riferimento ad un determinato momento storico e ad un particolare ambiente sociale. Ciò che era contro il pudore cinquanta anni fa, adesso non lo è e (soprattutto) ciò che per me è osceno non deve esserlo per forza per la collettività.
Immaginiamo un’anziana donna d’altri tempi che vede un’adolescente con abiti molto succinti; rabbrividirà ed il suo pudore ne sarà risentito, ma per la legge e per il sentire comune l’abbigliamento dell’adolescente è normalità.
Il consenso
Non esiste nel nostro ordinamento un generale divieto di creazione o messa in circolazione di immagini oscene, ma queste attività sono vietate solo quando siano realizzate a danno di terzi non interessati o non consenzienti o dei minori di anni diciotto. Conseguentemente non è reato l’accesso alle immagini (o rappresentazioni) pornografiche quando è riservato soltanto alle persone adulte che ne fanno richiesta.
Quello che si intende tutelare è l’interesse del singolo a non essere posto a contatto, contro la propria volontà, con rappresentazioni o materiale idoneo a turbarlo in relazione alla sfera sessuale. Di conseguenza, sarà punito chi offre pubblicazioni o spettacoli osceni a chi non li approva né li desidera, mentre non sarà punito (in quanto non commetterà reato) chi mostra pubblicazioni o spettacoli osceni ad un soggetto maggiorenne che conosce il contenuto di quanto gli viene offerto e lo accetta (o che, comunque, è posto nella condizione di andar via e non guardare).
Pertanto, il materiale pornografico può liberamente circolare nella rete, purché, ovviamente, ciò avvenga in aree riservate che non siano aperte a minori degli anni diciotto e sia destinato ai soli adulti consenzienti.
note
[1] Art. 528 cod. pen.
[2] art. 725 cod. pen.
[3] Art. 529 cod. pen.
E la tutela dell’altra persona rappresentata nel video? Diffamazione, violazione della privacy?