Licenziamento durante la malattia, è lecito?


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È possibile licenziare il lavoratore assente per malattia durante il periodo di comporto?
Non è possibile licenziare il lavoratore durante il periodo di comporto: si tratta di quel periodo durante il quale il lavoratore dipendente, assente a causa di una malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, anche se il codice civile [1] stabilisce il divieto di licenziamento durante il periodo di comporto, la giurisprudenza prevalente non reputa il licenziamento intervenuto in questo periodo nullo, ma soltanto inefficace. Un orientamento minoritario della giurisprudenza, invece, reputa il licenziamento nullo, con diritto alla reintegra nel posto di lavoro. Chi ha ragione, allora, è che cosa deve aspettarsi il lavoratore licenziato durante la malattia? Facciamo il punto della situazione per capire meglio.
Licenziamento inefficace durante la malattia
Come anticipato, l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione [2] reputa inefficace il licenziamento intervenuto durante il periodo di conservazione del posto. In buona sostanza, se il lavoratore viene licenziato durante il periodo di comporto il licenziamento non ha effetto subito e il lavoratore continua a percepire lo stipendio e l’indennità di malattia. Tutta via, terminata la malattia o il periodo di comporto, il licenziamento ha pienamente effetto (ovviamente, se sono leciti i motivi che ne stanno alla base): in pratica, l’efficacia del licenziamento è soltanto sospesa.
Licenziamento nullo durante la malattia
L’altro orientamento della Corte di Cassazione [3], invece, prevede proprio la nullità del recesso del datore di lavoro durante il periodo di comporto. Vale a dire che il lavoratore licenziato durante la malattia ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro, quindi alla piena tutela, prevista dal noto Articolo 18 [4], che si applica in caso di licenziamento nullo. Questa tutela reintegratoria, essendo il licenziamento nullo, sarebbe valida anche nei confronti di coloro che sono stati assunti col contratto a tutele crescenti.
Chi ha ragione? La Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiesto al primo presidente di valutare l’opportunità di trattare la questione una volta per tutte, assegnandola alle Sezioni unite della Corte stessa. Si attende, dunque, un giudizio definitivo sull’argomento che metta fine alle pronunce altalenanti e dia un orientamento certo da seguire.
note
[1] Art. 2110 Cod. Civ.
[2] Cass. sent. n.23063 del 10/10/2013.
[3] Cass. sent. n.24525 del 18/11/2014.
[4] Art.18 L. 300/1970.
[5] Cassazione ord. n.24766 del 19/10/2017.