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Multe: i 6 euro per spese aggiuntive sono legali?

22 Novembre 2017
Multe: i 6 euro per spese aggiuntive sono legali?

Chi non paga le spese di notifica e quelle accessorie non subisce il raddoppio della sanzione amministrativa.

Spesso, quando si riceve una multa stradale, si guarda l’importo complessivo da pagare per valutare quanto pesa sul proprio bilancio. Sono in pochi quelli che vanno a spulciare il dettaglio per comprendere a che titolo sono dovute le varie voci. La legge impone che la contravvenzione, in quanto atto della pubblica amministrazione, debba essere chiaro e specifico, indicare cioè in modo dettagliato la motivazione dei singoli importi richiesti all’automobilista. Ma evidentemente non sempre è così. Se pertanto hai ricevuto una multa stradale e, insieme alla sanzione vera e propria, hai trovato anche un addebito di 6 euro per spese aggiuntive e non sai di cosa si tratta, cercheremo di spiegartelo in questo articolo.

A volte, oltre all’ammenda e alle spese di notifica, un verbale di accertamento infrazioni al Codice stradale può addebitare 6 euro per spese aggiuntive senza altra specificazione. A richiesta viene precisato che si tratta della spesa per la «visura al Pra». È un addebito legittimo e suffragato da norme di legge? E che succede se non si paga questa voce?

Nel momento in cui la contravvenzione viene elevata tramite strumenti di controllo elettronico della velocità, come tutor o autovelox, la polizia viene a conoscenza solo della targa del mezzo. Per risalire però al proprietario e spedire a quest’ultimo la contravvenzione, è necessario richiedere al Pra (il pubblico registro automobilistico) una visura. La visura rivela il nome dell’intestatario del mezzo in base alla sua targa. Questa procedura è illustrata in Risalire al proprietario dell’auto tramite la targa. L’ispezione al Pra è a pagamento: il costo è di circa 6 euro. Pertanto tale importo viene poi addebitato all’automobilista.

È giusto che a pagare la visura al Pra sia l’automobilista? La risposta è nel codice della strada [1] ove si specifica che le spese di accertamento e di notificazione della multa sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Ebbene, le spese di accertamento che comprendono anche quelle di visura al Pra. Quindi non vi sono dubbi che tale importo gravi sul trasgressore.

Il punto più interessante però è un altro. Cosa succede se non si paga? Come noto, un solo giorno di ritardo nel pagamento della multa o un pagamento non completo determina l’applicazione della contravvenzione in misura piena (quasi il doppio di quella riportata nel verbale). Tuttavia la giurisprudenza ha detto che tale conseguenza scatta solo in caso di omesso pagamento della sanzione vera e propria e non delle spese accessorie come quelle di notifica ed, evidentemente, anche quelle per la visura al Pra. In altri termini, salvo il pagamento degli interessi per la mora, non ci saranno ripercussioni gravi in caso di omissione del versamento dei sei euro.

In passato la Suprema Corte [2] aveva ritenuto che le spese postali sostenute dall’amministrazione per la notifica del verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada formano un tutt’uno con la sanzione. Per cui, nel determinare l’importo «in misura ridotta» dovuto dal soggetto multato, bisognava inglobare anche tali spese accessorie. Questa tesi è stata però successivamente sconfessata dalla stessa Cassazione che, con un cambio di rotta, ha ribaltato il proprio precedente orientamento [3].

La legge – si legge nella sentenza in questione -, nel conteggiare quanto dovuto «in misura ridotta», non menziona affatto le spese di procedimento, quali appunto sono quelle postali. Una diversa interpretazione sarebbe artificiosa e contraria al dato testuale della norma.

Pertanto, errano le amministrazioni comunali quando, nel precompilare il bollettino per il pagamento della multa vi inseriscono anche i costi di spedizione con la raccomandata a.r. e tutte le altre spese accessorie di carattere amministrativo.


note

[1] Art. 201 cod. strada.

[2] Cass. sent. n. 14181/2012.

[3] Cass. sent. n. 9507 del 30.04.14.

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 201 codice della strada. Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli   estremi   precisi   e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso   impossibile   la   contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e’ validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato   dall’interessato.     Qualora l’effettivo trasgressore od   altro dei   soggetti   obbligati   sia identificato   successivamente   alla   commissione   della violazione la notificazione puo’ essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo   e   le   altre   indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere   effettuata   entro trecentosessanta giorni   dall’accertamento.   Quando la violazione   sia   stata   contestata   immediatamente   al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.   (1) (4).

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(2) (4).

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento   avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (2) (4)

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati   ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti,   secondo   le   direttive   fornite   dal   Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e   dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (5)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria. (2a)

3.Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

4.Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5.L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)

(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2a)Comma introdotto dall?art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106. (3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell’atto presso l’ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l’atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito. (4) Comma modificato legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4a) Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge citata.(5) Lettera inserita dalla legge cit. cfr. nota 4.


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