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Pensioni scuola 2018, domande entro il 20 dicembre

24 Novembre 2017 | Autore:
Pensioni scuola 2018, domande entro il 20 dicembre

Pubblicato il termine per presentare le domande di cessazione dal servizio per i dipendenti del comparto scuola che vogliono pensionarsi nel 2018.

Tempo sino al 20 dicembre 2017 per le domande di cessazione dal servizio degli insegnanti,  degli educatori ed del personale Ata, mentre, come di consueto, hanno più tempo i dirigenti scolastici, il cui termine per presentare le istanze scade il 28 febbraio 2018. È quanto chiarito da una nuova nota del Miur [1], in merito alla scadenza della presentazione delle domande di dimissioni volontarie, ai fini del pensionamento, per il personale del comparto scuola.

Chi vuole pensionarsi, dunque, ha un mese in meno di tempo per farlo: negli anni passati, difatti, il termine per presentare la domanda di dimissioni risultava generalmente fissato intorno alla fine di gennaio.

In ogni caso, il termine del 20 dicembre è relativo alle sole dimissioni, mentre la domanda di pensione, che va indirizzata all’Inps e non al Miur, può essere fatta a partire dai 3 mesi che precedono la data di pensionamento, cioè il 1° settembre 2018.

Chi può presentare la domanda di pensione 2018

Riepiloghiamo di seguito i requisiti necessari per il diritto al pensionamento dal 1 settembre 2018:

  • pensione di vecchiaia e di anzianità con i requisiti precedenti alla legge Fornero: per chi abbia maturato i vecchi requisiti, precedentemente alla riforma delle pensioni del 2011 [2], sono ancora le precedenti condizioni, in virtù del principio di cristallizzazione, ossia:
    • pensione di vecchiaia ante Fornero: 65 anni di età per i lavoratori, e 61 anni per le lavoratrici, unitamente a 20 anni di contributi, raggiunti alla data del 31 dicembre 2011;
    • pensione di anzianità ante Fornero: 40 anni di contributi, oppure quota 96 (somma di età e contributi), con un minimo di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione, o con un minimo di 61 anni di età e 35 anni di contribuzione, raggiunti alla data del 31 dicembre 2011;
  • opzione Donna : considerata la proroga effettuata dalla Legge di Stabilità 2017, in attesa di chiarimenti operativi si ritiene che saranno considerate valide le domande di chi abbia maturato 35 anni di contributi (o meglio, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio) entro il 31 dicembre 2015 e 57 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016;
  • pensione di vecchiaia 2018: è necessario aver raggiunto, entro il 31 dicembre 2018, 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi;
  • pensione anticipata 2018: per le donne è necessario maturare 41 anni e 10 mesi di contributi entro il 31 dicembre 2018, mentre per gli uomini è necessario maturare 42 anni e 10 mesi alla stessa data;
  • Ape sociale e volontario: nulla è stato chiarito in merito alla possibilità di uscire dal lavoro a 63 anni fruendo dell’Ape sociale o volontario.

I requisiti per la pensione, dal 2017, possono essere raggiunti cumulando i contributi non coincidenti temporalmente, versati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui anche le casse professionali.

Come inviare la domanda di cessazione dal servizio

È importante non confondere la domanda di cessazione dal servizio, o di dimissioni volontarie ai fini del pensionamento, con la domanda di pensione: mentre quest’ultima deve essere presentata al patronato, o direttamente tramite Servizi online o Contact Center dell’Inps (per chi dispone del codice pin o delle credenziali Spid o Cns), dai tre mesi precedenti alla data della pensione, la domanda di cessazione dal servizio è accessibile esclusivamente dal portale web del Miur, ed ha una precisa scadenza (come già esposto, il 20 dicembre 2017),oltre la quale la presentazione non sarà più possibile.

In particolare, per presentare la domanda, il lavoratore dovrà accedere alla procedura Polis- Istanze online del sito web del Miur, dietro preventiva registrazione ed accreditamento al portale. Qualora sia già stata effettuata la registrazione in passato, resteranno valide le vecchie credenziali. In caso contrario, è necessario affrettarsi, poiché la procedura di prima registrazione prevede anche il riconoscimento fisico presso l’istituzione scolastica di servizio.

Una volta registrati, per inoltrare la domanda con procedura Polis- Istanze online, sarà necessario tenere a disposizione i seguenti dati: Username, Password e Codice personale e compilare il form online con i dati richiesti.

Pensionamento d’ufficio

Dal 2014 non è più possibile chiedere il trattenimento in servizio: chi raggiunge i 65 anni di età (la cosiddetta età ordinamentale) entro il 31 agosto 2018, se in possesso, alla stessa data, di un qualsiasi diritto a pensione (pensione anticipata, di vecchiaia, etc.) è collocato in pensione d’ufficio dal 1° settembre 2018.

Sono collocati a riposo forzatamente anche coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2018, se alla stessa data possiedono 20 anni di contributi.

Chi non perfeziona 20 anni di contributi a 66 anni e 7 mesi di età ha diritto al trattenimento in servizio non oltre i 70 anni e 7 mesi.

Chi non possiede  65 anni di età ma raggiunge i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2018, può essere comunque cessato d’ufficio, se l’amministrazione valuta l’esistenza di una situazione di esubero del posto, della classe di concorso o del profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale. In questo caso, l’amministrazione deve fornire un preavviso di almeno sei mesi al lavoratore, motivare la risoluzione, esporre i criteri di scelta e non pregiudare la funzionale erogazione dei servizi.


note

 [1] Miur, nota prot. 50436 del 23/11/2017.


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