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Lo stalking su Facebook è reato?

26 Novembre 2017
Lo stalking su Facebook è reato?

Ecco quali comportamenti posti su Facebook e sugli altri social network possono integrare il reato di atti persecutori.

Quando si pensa allo stalking si immagina la scena di un uomo o di una donna ossessionato/a da un’altra persona fino al punto da pedinarla notte e giorno, tenerla sotto controllo con un binocolo, seguirne i passi dentro un’auto, nascosto magari da un foglio di giornale. Si pensa allo stalker come colui che avvicina la propria vittima sotto casa, all’uscita del lavoro o al parco, la costringe a parlare, le telefona di continuo ad orari inopportuni. Spesso, poi, agli appostamenti si aggiungono anche comportamenti molesti, come nel caso del vicino che imbratta lo zerbino del condomino del primo piano, che gli buca le ruote dell’auto, gli ruba la posta dalla cassetta delle lettere; o del collega di ufficio che spia il comportamento del compagno di scrivania, ne guarda i fascicoli e sbircia sul suo computer. Insomma, quando si pensa allo stalking si immagina sempre un contatto diretto e “fisico” – seppur a distanza – tra il persecutore e la sua vittima. Ma i metodi di comunicazione moderni consentono anche contatti di tipo virtuale. Come quelli sui social network o tramite messaggerie telefoniche. Così ci si potrebbe chiedere se lo stalking su Facebook è reato o meno. È quanto cercheremo di comprendere in questo breve chiarimento.

Lo stalking è un reato particolare. Viene definito un reato “a forma libera” in quanto il codice penale non specifica come debba comportarsi il molestatore per integrare tale illecito. Il reato viene descritto invece, sulla base delle conseguenze che la condotta determina sul soggetto passivo: conseguenze tali da fargli temere per la sicurezza propria o di un familiare o fargli cambiare le abitudini di vita (fare una strada diversa per andare al lavoro, non rispondere più al telefono, farsi cambiare d’ufficio, ecc.). Quindi tutte le volte in cui un comportamento, qualsiasi esso sia, comporta un grave disagio psicologico in qualcun altro c’è stalking. In questi termini, lo stalking su Facebook è reato.

Chiaramente, bisognerà filtrare questa affermazione sulla base delle normali abitudini che una persona assume sui social, caratterizzati per loro stessa natura, da un comportamento di intrusione nell’altrui privacy, spesso curioso e invadente. Atteggiamenti che nella normale vita di relazione sarebbe considerati vietati (ad esempio origliare dietro la porta di un vicino di casa, spiare cosa fa durante la giornata) sui social network sono normalissimi. Del resto è proprio nel concetto dei social la condivisione delle informazioni. Non ci si può lamentare, pertanto, se una persona mette sempre like sul proprio profilo, vi entra e commenta i post, condivide le foto, fa un accesso sul profilo altrui per vedere gli aggiornamenti.

Dunque, perché vi sia stalking su Facebook è necessaria qualcosa in più. Ma quali sono i comportamenti su Facebook che possono far scattare questo reato? In generale si deve trattare di molestie assillanti, per via dell’esigenza dello stalker di soddisfare le proprie emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio appagamento. Facciamo qualche esempio:

  • messaggi con offese pubblicate su una bacheca o su un gruppo: sebbene il singolo comportamento potrebbe rientrare nella diffamazione, se ripetuto in modo sistematico costituisce stalking;
  • messaggi privati con avvertimenti, minacce e intimidazioni: sebbene il singolo comportamento potrebbe costituire il reato di minaccia, la sua ripetizione nel tempo integra lo stalking;
  • richieste di appuntamenti, contatti e di rapporti sessuali inviati tramite la messaggeria Facebook: quando ripetuti nel tempo anche questi possono configurare stalking;
  • invio di video che ritraggono la vittima in pose intime o durante un rapporto sessuale con la minaccia di pubblicarlo e renderlo visibile a tutti.

Ci sono due dati per poter stabilire se si è in presenza di stalking o meno: quello oggettivo, relativo cioè al tipo di comportamento posto in essere, e quello temporale, relativo cioè all’arco di tempo in cui viene realizzata la condotta. Vediamoli singolarmente.

Comportamento per avere stalking su Facebook

Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il comportamento del persecutore causi nella vittima «un grave disagio psichico» oppure «un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina» o, comunque, pregiudichi «in maniera rilevante il suo modo di vivere»: in altri termini è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

In particolare il codice penale [1] punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Ambito temporale per avere stalking

Il secondo elemento necessario per far scattare lo stalking è il dato temporale in cui viene posta in essere la condotta. Questa deve essere infatti reiterata nel tempo: come dire che non rilevano gli atti persecutori perpetuati in sé, quanto piuttosto la loro abitualità e continuità. Ecco che, condotte che normalmente sarebbero considerate lecite e del tutto normali, se ripetute in un periodo limitato, possono diventare ossessive e pericolose.

Quando la Cassazione ha detto che c’è stalking su Facebook

Non sono poche purtroppo le sentenze della giurisprudenza, e in particolare della Cassazione, che hanno ravvisato il reato di stalking commesso su Facebook. In un noto precedente del 2016 [2], la Suprema Corte ha detto che gli «atti persecutori» (appunto lo stalking) consistono in qualsiasi comportamento che sia tale da generare timore nella vittima per la propria incolumità o quella delle persone a lei care. Inoltre, è necessaria la reiterazione delle condotte, ma a tal fine sono sufficienti anche solo due condotte in un arco di tempo breve. Si può trattare anche di condotte che, in sé per sé considerate, non sono reati ma che lo diventano se posti abitualmente. Facciamo l’esempio di un appostamento e un pedinamento: una sola volta non è reato, ma lo diventa se fatto in modo sistematico.

Quindi, se una persona, ad esempio, usa numerosi account anonimi o falsi per infastidire un contatto Facebook, mandandogli messaggi intimidatori e minacce, fino a farla spaventare, compie stalking. Cancellare poi l’account dal quale sono stati inviati i messaggi non è sufficiente a evitare la condanna. Infatti nel processo penale le dichiarazioni della vittima possono costituire prova della responsabilità dell’indagato, sempre che ne venga verificata l’attendibilità ed in concreto l’attendibilità. Quindi, se il molestatore, dopo aver usato account intestati a soggetti di fantasia, ne fa sparire le tracce può essere ugualmente condannato.

Le sentenze che stabiliscono quando c’è stalking su Facebook

Ecco una rassegna di massime giurisprudenziali che hanno ritenuto sussistente il reato di stalking su Facebook.

Tribunale Bari, sez. I, 17/05/2016,  n. 2485 

La condotta accertata è senza dubbio tale da integrare il reato di atti persecutori, avendo costretto la donna, come da ella ripetutamente precisato, ad alterare le sue abitudini di vita, a disattivare una linea telefonica, a disattivare il suo profilo Facebook, a non uscire più di casa, a smettere di lavorare presso lo studio del marito. Lo stesso imputato ha ammesso di essere stato legato alla parte civile da una relazione sentimentale e dunque sussiste l’ipotesi aggravata di cui all’art. 612 -bis c.p.

Cassazione penale, sez. V, 16/12/2015,  n. 21407 

Nella fattispecie di stalking assume rilievo la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sé un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie (nella specie, l’imputato aveva ingiuriato e denigrato anche attraverso il social network Facebook, seguendone gli spostamenti e limitando la loro vita di relazione, i genitori dell’ex convivente, affidatari dei figli della coppia).

Nella fattispecie di stalking assume rilievo la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sé un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie (nella specie, l’imputato aveva ingiuriato e denigrato anche attraverso il social network Facebook, seguendone gli spostamenti e limitando la loro vita di relazione, i genitori dell’ex convivente, affidatari dei figli della coppia).

Corte appello Milano, sez. V, 13/01/2012

Il delitto di atti persecutori è caratterizzato dal fatto che dalle condotte reiterate, previste dalla norma, debbono derivare tre tipologie di eventi, alternativamente raffigurati: un perdurante stato di ansia e di paura; il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini.

Tribunale Reggio Calabria, 30/06/2011 

In ordine al delitto di stalking, quanto all’elemento oggettivo, è necessaria sì la reiterazione di molestie o minacce secondo l’ipotesi classica del reato abituale, ma occorre altresì che le condotte reiterate nel tempo procurino, in forma alternativa, determinati eventi inquadrabili in un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vitti,a, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di persone alla stessa vicine, od anche la costrizione all’alterazione delle proprie abitudini di vita; quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico comprendente anche la rappresentazione dell’evento come conseguenza delle reiterate condotte tenute dal reo.

Tribunale Ivrea, 10/06/2011

Il delitto di stalking ex art. 612 bis c.p., è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea a integrarlo ed è reato a evento di danno, distinguendosi, sotto tale profilo, dal reato di minacce, che è reato di pericolo. Integrano tale delitto anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, piuttosto che il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postali sui cosiddetti social network (ad esempio Facebook), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima.


note

[1] Art. 612-bis. cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 21407/2016. Secondo Cass., sez. V, 23 gennaio 2012, n. 8641,  «in tema di atti persecutori, non è richiesto, perché si configuri il reato, che specifico fine della volizione sia anche l’evento di danno, essendo sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo come conseguenza del proprio continuativo agire sulla psiche della propria vittima». Invece secondo Cass., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872: «il delitto di atti persecutori cosiddetto “stalking” (art. 612-bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità». Trib. Ivrea 10 giugno 2011: «il delitto di stalking ex art. 612-bis c.p., è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea a integrarlo ed è reato a evento di danno, distinguendosi, sotto tale profilo, dal reato di minacce, che è reato di pericolo. Integrano tale delitto anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, piuttosto che il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postali sui cosiddetti social network (ad esempio Facebook), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima». Parimenti, per Trib. Napoli 12 novembre 2010, n. 14877, «gli atti persecutori integrano un delitto ad evento di danno, in ciò differenziandosi dal reato di minacce che è reato di pericolo, di modo che dal comportamento reiteratamente minaccioso o comunque molesto dell’agente deve derivare, quale ulteriore evento dannoso, un perdurante stato d’ansia o di paura della persona offesa, oppure un fondato timore della stessa per l’incolumità propria o di soggetti vicini, oppure ancora il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita».

Immagine: 123rf com


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1 Commento

  1. Sono andato negli uffici alla polizia postale della mia città per denunciare uno, per minacce, stalking, diffamazione e simulazione di reato, portando con me dei fogli con quanto era stato scritto dal reo. Il poliziotto la prima volta mi ha detto che, essendo Facebook un social network americano, la Polizia Postale non potevano fare nulla, se non invitarmi a lasciare quel sito. La seconda volta, dopo che ho scritto al Viminale, sono stato convocato sempre nei predetti uffici, ed i poliziotti, vagliando le carte, hanno asserito, che, il magistrato non avrebbe avuto nessun elemento valido per intraprendere l’azione penale, e con “pressioni psicologiche”, mi hanno indirizzato a lasciar perdere.

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