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Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex?

29 Ottobre 2021 | Autore:
Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex?

Le donazioni in occasione di compleanni e ricorrenze rientrano nelle normali abitudini e non possono essere revocate.

In occasione del compleanno della tua ex fidanzata le hai fatto un regalo molto costoso: hai speso oltre mille euro facendo ricorso a un finanziamento che ora stai pagando a rate. Ora, però, a distanza di pochi mesi, la vostra relazione è finita. Così vorresti indietro quel regalo anche perché non hai ancora finito di versare tutte le rate. Ritieni ingiusto che lei trattenga un oggetto prezioso da te acquistato proprio con lo scopo di consolidare l’unione e, nello stesso tempo, realizzare un piccolo investimento per la futura famiglia. Neanche a dirlo: lei non vuole restituirti un bel niente perché – sostiene – i doni non vanno restituiti. Ha davvero ragione? Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex fidanzata?

I genitori del tuo ex coniuge ti hanno intestato una casa di loro proprietà: non potendola trasferire al figlio per ragioni fiscali hanno dato il tuo nome al notaio che, col tuo consenso, ti ha inserito nel rogito e ora risulti formalmente l’unica intestataria del bene. Ora che hai intenzione di separarti vorresti sapere quale sarà la sorte di questa casa, se sarai costretta a restituirla o, invece, è ormai entrata nel tuo patrimonio definitivo. Anche in questo caso ti domandi se si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex coniuge (marito o moglie che sia).

La soluzione è stata fornita dalla Cassazione con due diverse sentenze. Vediamo cosa hanno detto i giudici.

Come fare una donazione

Prima di capire se si può riprendere un regalo fatto all’ex, cerchiamo di comprendere come si fa una donazione. Non tutti i regali sono uguali. Quelli di grande valore – che cioè comportano un impoverimento per il donante e un arricchimento per il donatario – devono essere fatti davanti al notaio, con tanto di atto pubblico. Altrimenti c’è il rischio che il precedente proprietario o i suoi eredi possano chiederne la restituzione in qualsiasi momento, senza cioè limiti di tempo, trattandosi di un atto nullo.

Se invece la donazione è di modico valore non richiede né il notaio né un documento scritto, ma può avvenire con lo scambio del bene: la consegna di una somma in contanti (purché inferiore a 3mila euro), di un quadro, di un gioiello di medio valore.

Ci sono poi una particolare categoria di regali:

  • quelli fatti in occasioni particolari come quelli per il compleanno, per le feste di Natale, la laurea, il fidanzamento, ecc.;
  • quelli per sdebitarsi di un favore (si pensi l’orologio a un professionista che abbia svolto un’attività senza pagarsi)
  • le mance.

Questi regali sono definiti tecnicamente «liberalità d’uso» e non sono inquadrati dalla legge. La liberalità d’uso si distingue dalla donazione in quanto:

  • la donazione normale è fatta spontaneamente e liberamente, senza cioè sentire alcun obbligo, mosso da un sentimento spontaneo e altruistico;
  • la liberalità d’uso è fatta per riconoscenza o consapevole adeguamento agli usi e costumi sociali di quel periodo o luogo, a causa di determinati rapporti.

La liberalità d’uso, a differenza della donazione, non può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Inoltre, chi riceve la donazione rimuneratoria non ha poi l’obbligo di prestare gli alimenti a colui che ha effettuato la donazione.

Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex fidanzata?

I regali fatti all’ex fidanzata o fidanzato in occasione di ricorrenze come la festa della donna, San Valentino, il compleanno, in quanto “liberalità d’uso”, non vanno restituiti. E neanche quelli tipici che si usano fare tra coppie, a prescindere dalle ricorrenze.

Insomma, sia che si tratti di cioccolatini, bigiotteria, gioielli o oggetti tecnologici, i regali tra fidanzati non possono essere chiesti indietro. 

Diverso, invece, il caso di un regalo particolare (ad esempio un’auto o un quadro di Picasso): in tal caso, per il notevole valore economico, il bene non può essere considerato una liberalità d’uso, ma una vera e propria donazione, da fare quindi attraverso un atto pubblico del notaio. Senza quest’ultimo documento, la donazione è nulla e il “regalo” (o il controvalore in denaro) va restituito al proprietario in caso quest’ultimo lo richieda.

Si pensi a chi regali alla fidanzata una macchina per consentirle di lavorare o che le regali una grossa somma di denaro per darle la possibilità di aprirsi un’attività.

Dunque, se il bene è di particolare valore (tenuto conto del patrimonio del donatore), deve essere fatta una donazione vera e propria davanti al notaio. In caso contrario, su richiesta, il bene va restituito perché lo si possiede senza averne titolo. Se invece c’è l’atto notarile, la donazione non può essere più revocata (se non per sopravvenienza di figli o ingratitudine).

Non solo. Secondo una recente ordinanza [3], tutti i regali fatti in vista del matrimonio – e non come regali per le ricorrenze – vanno restituiti se le nozze saltano. E ciò a prescindere se vi sia o meno una responsabilità nella rottura della promessa. In questo quadro, l’ordinamento, da un lato, intende garantire la libertà matrimoniale, dall’altro prevede la restituzione dei doni fatti “a causa del promesso matrimonio”, nell’ipotesi in cui il matrimonio non viene contratto. Si pensi alla donazione di un immobile o alla cointestazione dello stesso in vista del matrimonio. La Suprema Corte precisa che ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo.

Ai fini della proposta azione di restituzione dei regali non serve che la promessa di matrimonio sia esternata mediante una dichiarazione pubblica. L’ordinamento, infatti, non richiede né una particolare forma di promessa, né una pubblicità della promessa effettuata, in quanto con la disposizione dell’articolo 80 del Codice civile si limita a riconoscere al donante la facoltà di chiedere la restituzione dei doni effettuati «a causa della promessa di matrimonio», cioè, nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza della causa del mancato matrimonio.

Ciò che importa ai fini dell’esercizio dell’azione di restituzione dei doni tra fidanzati è che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», ossia, per il solo fatto che tra i due è intercorsa una promessa o un fidanzamento.

Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex coniuge?

Diverso è il discorso se la donazione avviene durante il matrimonio e poi questo si scioglie per separazione dei coniugi. Secondo la Cassazione [2], non si può revocare una donazione ricevuta dai genitori dell’ex coniuge, come ad esempio una casa o un terreno, se c’è stato un regolare atto notarile. Non si può revocare neanche se il beneficiario della donazione ha tenuto in silenzio la sua volontà di chiedere, a breve, la separazione.

Quando si può revocare una donazione?

Il Codice civile parla chiaro: la donazione si può revocare solo per sopravvenienza di figli o per ingratitudine come nel caso di ingiuria, calunnia o tentato omicidio (leggi Revoca della donazione per ingratitudine). La revoca dei regali fatti alla nuora o al genero non è quindi contemplata neanche se la coppia si separa.


note

[1] Cass. sent. n. 18280/2016.

[2] Cass. sent. n. 5549/2005.

[3] Cass. ord. n. 29980/2021.


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