Origliare di nascosto una conversazione tenuta da altre persone, nascondendosi dentro un armadio, dietro una tenda o qualsiasi altro oggetto voluminoso può integrare il reato di illecite interferenze.
Sembra una scena da film di spionaggio: un uomo si nasconde dietro le tende per origliare quel che dicono tra loro due persone, magari con la complicità di uno dei due. Una situazione del genere può dirsi lecita o è vietata dalla legge? Nascondersi per sentire cosa dice una persona è reato? Da quel che risulta, la Cassazione non si è mai trovata a decidere un caso del genere, ma ha più volte stabilito che lasciare una microspia in una camera e andare altrove solo per sentire ciò che gli altri dicono in propria assenza è illegale. La registrazione all’insaputa degli altri è consentita solo quando chi registra è partecipe alla discussione; ciò perché chi parla deve essere cosciente di rivolgersi a quest’ultimo. Se non lo fosse, non potrebbe essere neanche registrato. Ma procediamo con ordine e vediamo se nascondersi per sentire cosa dice una persona è reato.
Da quando, nel 2003 [1], le Sezioni Unite della Cassazione hanno detto che la registrazione segreta di conversazioni altrui è un comportamento lecito, è stato tutto un susseguirsi di sentenze che hanno ribadito questo aspetto. Complice anche l’evoluzione tecnologica che ha consentito a chiunque di nascondere un cellulare in una tasca con l’applicazione del registratore vocale accesa, il contenzioso è anche aumentato a dismisura. L’unico modo però per registrare una conversazione tra altre persone, all’insaputa di queste ultime senza commettere reato è di parteciparvi personalmente. Le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non si può neanche considerare lesiva della privacy. “Chi parla”, afferma la Cassazione, “accetta anche il rischio di essere registrato”. “In caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi” non vi è alcuna lesione del diritto alla segretezza della comunicazione.
Invece, la registrazione di conversazioni alle quali non si partecipa – come nel caso di un registratore che viene lasciato acceso in una stanza ove si svolge la conversazione tra terzi – non è legale; chi si comporta in questo modo non solo non potrà utilizzare il supporto della registrazione come prova di un eventuale illecito, ma rischia anche una querela.
Gli stessi principi possono applicarsi nel caso in cui, al posto del registratore, vi siano le orecchie di un’altra persona, anch’esse in grado di immagazzinare delle conversazioni altrui. Nascondersi dietro una tenda, una scrivania, qualsiasi altro ostacolo al fine di captare quello che dicono altre persone dovrebbe essere vietato al pari di chi lascia una microspia nascosta in un divano o una mensola della libreria.
Il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dal nostro codice penale [2], è classificato come un delitto e tutela la riservatezza personale.
Soggetto passivo può essere chiunque. In particolare, la norma punisce chiunque:
- si procuri indebitamente, mediante l’uso di registratori video (telecamere) o audio, notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolga nei luoghi di residenza, privata dimora o pertinenze del soggetto “vittima” della condotta;
- divulghi le notizie o le immagini ottenute nei modi di cui sopra [3].
Il delitto scatta a prescindere dallo scopo che si prefigge chi agisce: basta la sua semplice coscienza e volontà di registrare l’altrui conversazione in uno dei luoghi vietati. In particolare l’illecito si consuma nel momento in cui si realizzi la violazione della riservatezza: ossia per la prima ipotesi quando il soggetto agente capti le notizie o le immagini; nella seconda quando le divulghi portandole a conoscenza dei terzi. La pena prevista per il reato di interferenze illecite è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
note
[1] Cass. S.U. sent. n. 36747/2003.
[2] Art. 615 bis cod. pen.: illecita interferenza nell’altrui vita privata.