Accertamento scontrini fiscali: nullo senza verbale


Controllo della Guardia di Finanza sugli scontrini: l’avviso di accertamento è nullo se il contribuente non ha ricevuto il processo verbale di constatazione.
L’avviso di accertamento relativo alla verifica sull’emissione degli scontrini, effettuata dalla Guardia di Finanza presso il locale commerciale, è illegittimo se non è stato rilasciato, al termine della verifica stessa, il processo verbale di constatazione.
È quanto ricordato da una recentissima sentenza della Cassazione in attuazione delle garanzie di difesa del contribuente [1].
Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Questa disposizione, come precisato dalla Cassazione, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione dei locali dell’impresa, compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione (come nell’ipotesi di verifica della regolare emissione degli scontrini), in quanto non è prevista alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura della operazioni anche in quest’ultimo caso.
Dal rilascio di copia del verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento. Il contribuente deve quindi avere la possibilità di conoscere l’esito delle verifiche e gli eventuali addebiti in modo da presentare le proprie osservazioni e richieste.
Processo verbale di constatazione (pvc): cos’è?
In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza deve concludersi sempre con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc), cioè un verbale in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.
Più precisamente, dal processo verbale devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta o indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
Secondo la giurisprudenza, l’intero processo verbale di constatazione, essendo redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, rientra nella categoria degli atti pubblici, gode della cosiddetta fede privilegiata, cioè fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti.
note
[1] Cass. sent. n. 28312 del 27.11.2017.