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Imposta sui rifiuti per garage, cantine e soffitte: come si calcola

29 Novembre 2017
Imposta sui rifiuti per garage, cantine e soffitte: come si calcola

Tari: chiarimenti sul calcolo dell’imposta in presenza di pertinenze. Come ottenere il rimborso in caso di raddoppio.

Se, oltre all’appartamento in cui vivi, sei titolare anche di pertinenze come ad esempio il garage, la cantina o una soffitta, devi stare attento a come il Comune calcola la Tari, ossia l’imposta sui rifiuti. La questione è scoppiata di recente, a seguito di una interrogazione parlamentare [1], nel corso della quale il Ministro dell’Economia ha ammesso che molte amministrazioni locali hanno applicato un illegittimo raddoppio della quota variabile della tassa sulla spazzatura. A seguito dello scandalo, che ha visto coinvolti molti Comuni italiani, lo stesso Ministero ha di recente diramato una circolare [2] in cui offre tutti i chiarimenti in merito al cavolo dell’imposta in presenza di pertinenze. La circolare è riportata al termine di questo articolo. Alla luce di ciò, vediamo come si calcola l’imposta sui rifiuti per garage cantine e soffitte.

Le due componenti della Tari

La Tari è composta da una parte fissa e da una variabile:

  • quella fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio.
  • quella variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.

Per le gli appartamenti a uso abitativo si ha che:

  • la parte fissa della Tari è determinata in base alla superficie dell’appartamento (ossia alla sua dimensione) e alla composizione del nucleo familiare. La tariffa della Tari viene così moltiplicata per i metri quadrati dell’immobile: tanto più questo è grande, tanto più l’imposta è alta. Nel conteggio dei metri quadri complessivi finiscono anche le pertinenze coperte, quali ad esempio garage, soffitte, cantine;
  • la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Essa dipende quindi dal numero delle persone che abitano nell’appartamento.

La quota fissa di ciascuna utenza domestica è calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che va sommato alla parte fissa.

Il Ministero ha chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, che la quota variabile va calcolata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Dunque, se una casa ha un garage o una cantina pertinenziale, la quota variabile è unica in quanto le persone che vivono nell’appartamento e utilizzano le pertinenze sono sempre le stesse.

Pertanto, nel caso di Comuni che hanno applicato erroneamente la quota variabile più volte, una per l’abitazione e una per la pertinenza, il contribuente ha diritto di richiedere il rimborso della quota pagata in eccesso.

Quando spettano i rimborsi della Tari degli anni passati?

La prescrizione della Tari è di cinque anni. Pertanto i rimborsi possono essere chiesti per le ultime cinque annualità, tenendo però conto che, in realtà, si tratta solo di 4 visto che la Tari è stata istituita solo nel 2014.

Non è possibile chiedere il rimborso relativamente alla Tarsu, né relativamente alla Tarip, introdotta dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in alternativa alla Tari.

Come chiedere il rimborso della Tari

Per chiedere il rimborso è preferibile prima fare una istanza in autotutela da inviare con raccomandata a.r. o con Posta certificata al proprio Comune di residenza. Come detto la domanda va proposta entro 5 anni dal giorno del versamento.

Non sono necessarie particolari formalità, ma bisogna comunque indicare tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Se il Comune non risponde alla richiesta o la rigetta, bisognerà fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni. In caso di silenzio dell’amministrazione, i 60 giorni decorrono dal 90° giorno successivo alla prestazione dell’istanza in autotutela.

Come capire se si è pagato due volte la quota variabile della Tari

Per sapere se si ha diritto o meno al rimborso è sufficiente prendere una ricevuta di pagamento della Tari degli anni passati e leggere il dettaglio dell’imposta per come calcolato dal Comune e allegato alla richiesta di pagamento. Nel riepilogo sono indicati i dati catastali dell’immobile (foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti, la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare. Come detto, la quota variabile deve essere presente solo per l’abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.


note

[1] Interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18.10.2017.

[2] Circ. MEF 20 novembre 2017 n. 1/D

Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all’interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.

L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.

In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI.

A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.

Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.

Primo Nucleo Familiare

Mq abitazione

100

Parte fissa

mq 100 x € 1,10= € 110

Parte variabile

€ 163,27

TARI Totale

110+163,27= € 273,27

Secondo Nucleo Familiare

Abitazione

Mq

80

Parte fissa

mq 80 x € 1,10= € 88

Parte variabile Totale

€ 163,27 88+163,27= € 251,27

Cantina pertinenziale

Mq

20

Parte fissa

mq 20 x € 1,10 = € 22

Parte variabile Totale

€ 163,27 22+163,27=€ 185,27

TARI Totale = € 436,54

Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.

Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logicogiuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente.

Secondo Nucleo Familiare

Abitazione e cantina pertinenziale

Mq

80+20=100

Parte fissa

mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27

Parte variabile Totale

110+163,27= € 273,27

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.

Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.


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2 Commenti

  1. Io possiedo una casa di 120mq sita in Canterano (RM)via G. De Angelis D’OSSAT n.7, non ci vivo vado solo un mesel’anno e sono una persona a sola che occupa questo stabile e sono pensionata; nello stesse paese ho una cantina di 28mq in via sotto le mura, completamente vuota e li non ho ne luce ne acqua ne fogne. Domanda quanto devo pagare e sopratutto la cantina così messa cioè senza utenze e senza produrrenettezza urbana non dovrebbe essere esente???

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