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Impianto fotovoltaico sul tetto: quali limiti?

30 Novembre 2017
Impianto fotovoltaico sul tetto: quali limiti?

Legittimo il no all’impianto fotovoltaico ad uso personale sul tetto dell’edificio se i pannelli solari sono invasivi e limitano il diritto degli altri a fare lo stesso uso.

Vorresti montare un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio e tuttavia l’amministratore ti ha detto che prima devi chiedere il permesso all’assemblea. Gli altri condomini – lo sai già in partenza – voteranno sicuramente “no” e tu non potrai gestire il risparmio energetico che hai programmato. Ti sembra un’ingiustizia visto che è la stessa legge ad agevolare chi è a favore dei pannelli solari: così sono previsti benefici fiscali per chi inquina di meno e risparmia sulle spese di riscaldamento senza danneggiare l’ambiente. Cosa fare in questi casi? Quali sono i limiti per l’impianto fotovoltaico sul tetto? La questione è facilmente risolvibile leggendo quello che stabilisce il codice civile; ma per chi avesse ancora dubbi c’è una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa che taglia la testa al toro [1]. Procediamo quindi con ordine e vediamo a quali condizioni si può installare un impianto fotovoltaico sulla terrazza o sul tetto dell’edificio condominiale.

La norma che regola l’installazione di pannelli solari in condominio è contenuta nel codice civile [2]; si tratta della norma che disciplina l’uso delle parti comuni dello stabile. Il tetto è una di queste [3]: appartiene cioè a tutti i condomini. La disposizione stabilisce che ogni proprietario di appartamento è libero di utilizzare le parti comuni dell’edificio purché:

  • non ne alteri la distinzione d’uso (è il caso di chi usa la terrazza per farne una discoteca estiva all’aperto);
  • non impedisca agli altri condomini di fare altrettanto.

A tali condizioni è possibile quindi utilizzare il tetto (e non solo) per installare un impianto fotovoltaico. L’interessato non deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea ma deve solo dare comunicazione all’amministratore dell’inizio dei lavori, il quale deve a sua volta avvisare l’assemblea alla prima riunione utile.

Sono ovviamente necessarie le autorizzazioni del Comune. Bisogna poi rispettare i vincoli paesaggistici se posti nel particolare luogo ove è collocato l’immobile (a tal fine sarà bene informarsi al Comune). Ma l’Ufficio tecnico non può subordinare il “visto” al previo consenso dell’assemblea: sia perché non rientra tra le sue competenze la verifica del rispetto della normativa condominiale, sia perché – come detto – il voto dell’assemblea non è necessario.

Chi vuole montare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio è quindi libero di farlo in qualsiasi momento, previa comunicazione all’amministratore, anche eseguendo delle modifiche all’area interessata (ad esempio dei lavori di consolidamento del tetto o per creare gli agganci). Le modifiche sono a sue spese ma non devono danneggiare l’edificio.

La giurisprudenza ha detto che installare un impianto per la produzione di elettricità non modifica la destinazione d’uso del tetto ma bisogna stare attenti a non invadere troppo spazio. Come detto, infatti, una delle condizioni imposte dal codice civile è di non «impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune». Significa che anche il vicino di casa deve poter montare il suo impianto fotovoltaico se lo vuole.

Così se la struttura messa in opera dal condomino è particolarmente invasiva, costituita non da un sottile foglio fotovoltaico da porre in aderenza sul tetto, ma da una pluralità di pannelli impiantati sullo stesso, gli altri condomini possono opporsi alla sua installazione.


note

[1] Cass. sent. n. 28628/2017.

[2] Art. 1102 cod. civ.

[3] Art. 1117 cod. civ.


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