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Bollo auto veicolo venduto

30 Novembre 2017 | Autore:
Bollo auto veicolo venduto

Al momento di vendere l’auto, che succede con il bollo? Chi paga la tassa automobilistica? Il vecchio proprietario può evitare di pagare il bollo non dovuto?

Forse prima o poi vi capiterà di vendere l’auto, per comprarne una nuova o perché, per convenienza, decidete che è più economico passare ai mezzi pubblici e tenere in famiglia una macchina sola anziché due.

Vi domanderete, a questo punto, che succede con il bollo auto del veicolo venduto: il nuovo proprietario paga i mesi che voi non usate la macchina oppure lui riparte da zero e voi perdete quel periodo di tempo e quei soldi?

Vediamo di capire meglio come comportarsi con il bollo auto del veicolo venduto.

Veicolo venduto: chi paga il bollo

Partiamo dalla regola generale: il bollo auto lo deve pagare chiunque risulti legittimo proprietario (anche in qualità di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di leasing). Fanno fede i pubblici registri, cioè il Pra (Pubblico registro automobilistico) o l’archivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile.

Con questa premessa, nel momento in cui viene venduto un veicolo il pagamento del bollo auto spetta al nuovo proprietario dal momento in cui viene autenticata la firma di quello vecchio sull’atto di vendita, anche se la macchina non è stata ancora registrata al Pra in quella data.

Facciamo un esempio. Ho pagato il bollo fino a dicembre e vendo la macchina a settembre. L’atto di vendita lo firmo il 10 settembre. La trascrizione al Pra avviene il 1 ottobre. Il nuovo proprietario pagherà da settembre in poi.

Per quanto riguarda, invece, la permuta dell’auto ad un professionista o a un commerciante, la dichiarazione di vendita vale quanto l’autentica della firma sulla compravendita tra privati. Questo significa che il vecchio proprietario non è più responsabile da quel momento per quanto riguarda i versamenti per i periodi d’imposta successivi alla firma. Unica eccezione, la Lombardia, dove la Regione (che gestisce il pagamento del bollo auto, come le altre regioni d’Italia) ha stabilito che la responsabilità del pagamento del bollo auto ricade su chi è proprietario della macchina il primo giorno del primo mese. Ad esempio, se l’atto di vendita viene firmato il 20 settembre, io risulterò proprietario dell’auto per tutto il mese di settembre.

Veicolo venduto: cosa fare per non pagare il bollo

Nel momento in cui si vende una macchina ad un privato, è fondamentale accertarsi che quest’ultimo sia andato al Pra per comunicare di essere il nuovo proprietario del veicolo venduto. Altrimenti, il vecchio titolare della macchina si vedrà arrivare la pretesa del pagamento del bollo auto, anche il veicolo non è più suo. Con tanti saluti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che manderà al vecchio proprietario una cartella esattoriale in caso di mandato pagamento.

Dato che, come noto, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, al vecchio proprietario del veicolo venduto conviene andare al Pra ed avviare il cosiddetto procedimento di perdita di possesso. Il risultato sarà la cessazione dell’obbligo del pagamento del bollo auto a partire dall’annualità successiva all’annotazione stessa, indipendentemente da quando è avvenuta la vendita.

Per seguire questa procedura, il vecchio proprietario dovrà recarsi presso gli sportelli del Pra e compilare l’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, cioè un modulo disponibile direttamente presso quello sportello, con cui dichiara di non possedere più il veicolo e le relative ragioni (in questo caso perché si tratta di un veicolo venduto).

Sarà necessario allegare la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata e sottoscritta dall’intestatario del veicolo indicando la vendita del veicolo;
  • fotocopia del documento d’identità dell’intestatario del veicolo;
  • fotocopia del documento d’identità dell’eventuale delegato alla presentazione della pratica allo sportello;
  • eventuale delega alla presentazione della pratica;
  • certificato di proprietà del veicolo;
  • se non si dispone del Certificato di proprietà, Modulo NP3B (disponibile presso gli sportelli del PRA) firmato dall’intestatario.

Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento della sola imposta di bollo: € 32.00 oppure € 48.00 nel caso in cui non si disponga del certificato di proprietà.

Il pagamento può essere fatto in contanti o con il Bancomat (escluso bancoposta).



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