REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
DECIMA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maura Caterina Barberis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14608/2015 R.G. promossa da:
C. C. (C.F. ..) e O. .), con il patrocinio dell’avv. .O e avv.
S.
(C.F.
16 presso e nello studio dell’avv.
COND. RESIDENCE
ATTORI
(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. ,
con elezione di domicilio in presso e nello studio dell’avv. ;
Sentenza n. 4874/2017 pubbl. il 03/05/2017 RG n. 14608/2015
( ) VIA S P
SEREGNO; con elezione di domicilio in Garbagnate Milanese via San giovanni Bosco
contro:
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Precisate all’udienza del 24.1.2017 come da verbale da ritenersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
I coniugi , con atto di citazione
regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio il condominio “Residence 4 (di seguito “il
Condominio”), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni d’acqua penetrate nell’autorimessa di cui sono comproprietari, posta al piano interrato dello stabile condominiale e provenienti dal sovrastante giardino pensile: hanno infatti esposto di aver riscontrato tali infiltrazioni sin dal 1994 e
di aver denunciato le stesse al Condominio nella persona dell’amministratore ma che, nel corso degli anni, gli esigui interventi realizzati non sono stati affatto risolutivi della problematica; tanto è vero che, in data 29.3.2013, gli odierni attori presentavano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., il cui fascicolo è stato integralmente acquisito nel presente giudizio di merito. Nello specifico, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti quali diretta ed immediata conseguenza della causa infiltrativa e consistenti:
– nelle spese sopportate nell’ambito del citato ATP, rappresentate
dal compenso del CTU Geom. Calchera e del proprio CTP Geom. Cristina;
– nel compenso versato ad un proprio consulente tecnico, Ing. Larosa, unitamente alle spese sostenute per onorari e rimborsi a favore dei legali incaricati nella fase stragiudiziale antecedente l’instaurazione del giudizio cautelare;
– nei canoni pagati per la locazione di un’ulteriore autorimessa e
pretesi dai conduttori stante l’inagibilità del proprio box;
– nella somma di denaro pari ai canoni di locazione che gli attori
avrebbero percepito dal bene immobile non goduto, quantificata in
Euro 1.200,00 annui;
– nelle spese condominiali che hanno dovuto sostenere nonostante il
mancato godimento dell’autorimessa, quantificate in Euro 1.000,00
annue a far data dal 2004. Hanno fatto riserva infine di agire con
separato giudizio per l’esecuzione in forma specifica delle opere
necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, come indicate
dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
Da parte convenuta, il Condominio si è opposto all’accoglimento della domanda limitatamente al quantum risarcitorio chiesto dagli attori, avendo dichiarato di non voler contestare il fatto che la causa delle suddette infiltrazioni ed i danni lamentati siano ascrivibili alle parti comuni dell’edificio condominiale (V. Comparsa di risposta, pag. 4).
Il Giudice, considerato l’esito dell’espletato ATP e vagliata la
documentazione allegata dalle parti, accoglie la domanda attorea nei
limiti di seguito enunciati.
E’ pacifico che l’autorimessa degli attori sia stata interessata, quantomeno a partire dal mese di settembre 1994 (come risulta dalla missiva trasmessa a mezzo raccomandata da
all’amministratore V. Fascicolo di ATP, doc. 3), da infiltrazioni provenienti dal giardino pensile sovrastante, dunque di natura condominiale e per le quali il convenuto è dunque tenuto a rispondere ex art.2051 c.c., senza che il Condominio abbia provato
che ciò sia derivato da caso fortuito o forza maggiore, essendo al
contrario pacifica è la prolungata inerzia del Condominio ed il grave
ritardo con il quale ha riconosciuto di esser giuridicamente tenuto
ad intervenire per la risoluzione del problema.
Invero, le risultanze dell’elaborato peritale eseguito dal CTU Geom. Calchera nell’ambito del suddetto procedimento di ATP evidenziano che
le lamentate infiltrazioni devono ricondursi ad una inadeguata tenuta delle guaine del manto impermeabile di copertura del comparto box, a
sua volta (con)causata da una serie di vizi/difetti, quali: «vetustà delle guaine del manto impermeabile ed inadeguata saldatura delle stesse al muretto contenimento terra giardino pensile; mancata
esecuzione guscie di raccordo tra il manto impermeabile orizzontale
ed i muretti contenimento terra; presenza di alberi di alto fusto su giardino pensile (…); assenza di giunti di dilatazione strutturale
sul solaio di copertura del comparto box, sulla verticale dei quali
si sarebbero dovuti realizzare i giunti ad omega del manto impermeabile del comparto (…)» (V. Relazione di ATP, pag. 9).
Ebbene, sussistendo la prova del fatto che i danni subiti dagli attori sono eziologicamente connessi a plurimi difetti manutentivi
delle guaine del manto impermeabile e plurimi difetti costruttivi
dello stesso, codesto Giudice ritiene sussumibile, come si è detto,
il caso di specie all’art. 2051 c.c., atteso che – pur in difetto di
espressa qualificazione della domanda da parte dell’attore – in atto
di citazione i lamentati danni vengono attribuiti ad un dinamismo
connaturato alla cosa nella custodia del convenuto (tali essendo le
strutture condominiali, rispetto alle quali l’“ente di gestione” è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per mantenerne
l’integrità e funzionalità, così da impedire alle stesse di recare
pregiudizio).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi fondata la richiesta
risarcitoria avanzata dagli attori in relazione ai danni cagionati
all’autorimessa di loro proprietà esclusiva.
Nello specifico, il CTU Geom. Calchera quantifica in Euro 2.000,00
con una maggiorazione del 15% (per complessivi Euro 2.300,00) i costi
necessari per la realizzazione delle opere di ripristino dell’autorimessa di proprietà degli attori (V. Relazione CTU, pag. 15); pertanto, questo Giudice, ritenendo fondata la domanda, condanna il Condominio alla corresponsione della predetta somma.
In ordine al “danno figurativo” lamentato dagli attori corrispondente ai canoni di locazione che avrebbero potuto percepire dal bene immobile non goduto, quantificati in Euro 1.200,00 annui, considerato che dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale
è evidente che le macchie di umidità sono state di una consistenza
tale da precludere l’utilizzo del bene, questo Giudice ritiene di
dover accordare la somma chiesta nell’atto di citazione a far data dall’anno 2004 alla data della decisione, per complessivi Euro 16.000,00 (mentre la domanda non può essere esaminata con riferimento al primo manifestarsi delle infiltrazioni e cioè dal 1994, come richiesto inammissibilmente per la prima volta in comparsa conclusionale). Riconoscendo, però, tale voce di danno patrimoniale
non può trovare accoglimento la domanda di rimborso dei canoni versati per la locazione di altra autorimessa per gli anni 2006-2007, trattandosi del medesimo pregiudizio: gli esborsi documentati per la locazione di autorimessa analoga a quella interessata dalle infiltrazioni (docc.14 ATP e 13 fasc. att.) , tuttavia, confermano la congruità della suddetta liquidazione del danno. La liquidazione nei termini che precedono esclude che sia dovuto alcunchè per ripetizione
di spese condominiali relative all’autorimessa, trattandosi di onere
che attiene alla proprietà, il cui pieno godimento viene ristorato
con il risarcimento del danno figurativo.
Quanto alla domanda di risarcimento avente ad oggetto le spese sostenute per la riparazione del motociclo del figlio (V. Fascicolo
di ATP, doc. 12), essa è stata proposta per la prima volta solo in comparsa conclusionale, posto che in atto di citazione l’attore ha solo fatto riferimento alla circostanza senza farne oggetto di apposita domanda: essa è dunque inammissibile.
Non costituiscono un vero e proprio danno né le spese legali né
quelle di assistenza tecnica sopportate dagli attori nel procedimento
di ATP: esse debbono peraltro essere riconosciute in via
indennitaria, secondo il principio di soccombenza ex art.91 cpc. In
particolare, fra queste vanno ricomprese anche quelle relative
all’espletato ATP, che gli attori hanno dovuto richiedere per
giungere all’individuazione delle cause, delle connesse
responsabilità e degli interventi necessari all’eliminazione delle
medesime: pertanto, i costi sopportati per detta iniziativa
giudiziaria sono stati strettamente funzionali ad ottenere il
soddisfacimento del proprio diritto. Tali costi comprendono: il
compenso liquidato a favore del CTU geom. Calchera pari ad Euro
2.453,20 (così come risultante da decreto di liquidazione emesso dal Giudice) e quello da riconoscersi al CTP Geom. Cristina Andrea pari ad Euro 3.766,88 (2.918,24 + 848,64: V. Fascicolo parte attrice, doc. 14).
Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, con
esclusione di quanto richiesto a titolo di attività stragiudiziale,
atteso che le prestazioni rese dal professionista a favore degli
attori prima del giudizio non hanno rivestito il carattere di
autonomia richiesto dall’art.20 dm 10.3.14 n.55.
PQM
il Giudice, respinta ogni altra domanda, dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno al motorino. Condanna il Condominio di al pagamento in favore
di di Euro 18.300,00, oltre interessi
legali dalla domanda al saldo. Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali, (anche relativamente alla fase di ATP), liquidate in Euro 480,00 per spese ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso delle spese di assistenza tecnica, pari ad Euro 3.766,88.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già
liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 2 maggio 2017 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice
Dott. Maura Caterina Barberis