Pensione anticipata sino a 10 anni, come funziona la Rita


Pensione integrativa anticipata per i disoccupati: come funziona, chi può richiederla.
I soldi versati alla previdenza complementare possono consentire di ottenere una pensione integrativa con un anticipo di 10 anni, rispetto alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Grazie alle ultime novità normative in materia di previdenza complementare, difatti, le possibilità di ottenere una rendita integrativa anticipata (Rita) sono state ampliate: in particolare, possono ottenere la Rita non solo coloro che risultano disoccupati da almeno 48 mesi, ma anche i disoccupati da oltre 24 mesi; inoltre, la pensione integrativa, che normalmente si può richiedere se non mancano più di 5 anni al compimento dell’età pensionabile, può essere richiesta anche con 10 anni di anticipo.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione sulla pensione integrativa anticipata sino a 10 anni: come funziona, chi ne ha diritto, quando può essere ottenuta, a quanto ammonta.
Indice
Come funziona la pensione integrativa anticipata
La pensione integrativa anticipata è una prestazione complementare, che affianca la pensione principale e ne integra l’importo: in buona sostanza, chi effettua dei versamenti a un fondo di previdenza complementare ha diritto, alla data in cui perfeziona i requisiti per la pensione principale, di ricevere anche la pensione integrativa.
La pensione integrativa è legata alla pensione principale, perché, nonostante l’adesione alla previdenza complementare sia volontaria per l’interessato, quest’ultimo non ha la piena libertà di decidere come e quando versare i contributi e quando percepire la pensione. Il rapporto di previdenza complementare, infatti, è in gran parte predeterminato dalla legge, oltreché dallo statuto e dal regolamento dello specifico fondo, e non può essere modificato da un contratto individuale.
La pensione complementare può essere però anticipata, nel caso in cui l’iscritto risulti disoccupato per un certo lasso di tempo e non manchino più di 5 o 10 anni dalla data di maturazione della pensione principale.
La pensione integrativa è finanziata attraverso il conferimento del tfr (trattamento di fine rapporto) al fondo di previdenza complementare e attraverso il versamento di contributi supplementari.
Chi ha diritto alla pensione integrativa anticipata
Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, gli iscritti alla previdenza complementare che risultano disoccupati da almeno 24 mesi, possiedono almeno 20 anni di contributi e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia [1].
Inoltre, la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti della pensione principale, nell’ipotesi in cui l’anticipo decennale sia previsto dallo statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.
Pensione integrativa anticipata e Ape
La rendita integrativa anticipata, offrendo al beneficiario un “reddito ponte”, che lo accompagna sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, comporta dei notevoli vantaggi anche nel caso in cui l’interessato richieda l’Ape, l’anticipo pensionistico volontario, che si ottiene attraverso un prestito bancario. In questo caso, difatti, grazie alla Rita, l’ammontare dell’Ape richiesto può essere abbassato, determinando così un minore importo da restituire e, dunque, una minore penalizzazione sulla pensione.
In pratica, Ape e pensione integrativa anticipata, affiancandosi, danno al disoccupato la possibilità di contare su un reddito paragonabile a una pensione anticipata vera e propria, sino alla data di maturazione della pensione stessa.
A quanto ammonta la pensione integrativa anticipata
A quanto ammonta, però, la pensione integrativa anticipata? La risposta dipende dall’ammontare dei contributi versati dall’interessato, in quanto la prestazione viene calcolata, nella maggioranza dei casi, col sistema contributivo, che si basa sui versamenti effettuati e non sui redditi migliori.
La prestazione, una volta liquidata, è tassata (relativamente agli importi maturati dal 2007 in poi), con l’aliquota del 15%, abbattuta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il 15mo.
note
[1] Art.11, Co.4 e 4 bis, D.lgs.252/2005.