Cassazione penale, sez. I, 16/06/2009, (ud. 16/06/2009, dep.15/07/2009), n. 28852
Fatto
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con sentenza, deliberata il 11 giugno 2008 e depositata il 6 agosto 2008, il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell’ammenda in Euro trecento, ritenuto il concorso di circostanze attenuanti generiche e concesso il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, A.G., imputata della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, commessa in danno di M. F..
Il Tribunale – in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità – ha accertato che dal 29 al 31 luglio 2007 la giudicabile aveva inviato cinque messaggi di testo – testualmente riprodotti nella sentenza – alla persona offesa pel tramite della utenza radiomobile di lei. I messaggi, con riferimento alla relazione sentimentale, già clandestinamente intrattenuta dalla A. con il convivente della M. (e padre della figlia della coppia di fatto), riportavano asserite espressioni dell’uomo, in termini affatto sprezzanti nei confronti della M., dal giudice a quo valutati come lesivi della dignità, oltre che del decoro e dell’onore della persona offesa.
2. – Ricorre per cassazione l’imputata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Pasquale Pellegrino, mediante atto del 20 novembre 2008, col quale pur dichiarando di denunziare, come “motivo unico”, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deduce un secondo motivo col quale eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 521 c.p.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c. 2.1 – Con il primo motivo il difensore oppone: nelle espressioni contenute nei messaggi non sono ravvisabili minacce o insulti; si tratta di fatti noti, in quanto la relazione clandestina tra i due amanti era stata in precedenza scoperta; il numero dei messaggi è esiguo; si tratta, inoltre, di comunicazioni di carattere non vocale, bensì testuale; non ricorre la petulanza.
2.2 – Con il secondo motivo il difensore censura che sarebbe intervenuta condanna per un fatto diverso da quello contestato, in quanto il giudice avrebbe modificato l’imputazione al momento della sentenza.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 – Risulta dal testo della sentenza impugnata che l’imputata è stata condannata per il titolo di reato e per la specifica condotta enunciati nel decreto di citazione a giudizio.
La eccezione di nullità, formulata dal ricorrente, è, pertanto, affatto priva di aggancio alcuno all’incontrovertibile dato testuale del provvedimento.
3.2 – Assolutamente priva di pregio è la deduzione della ricorrente circa il mezzo di comunicazione adoperato. Questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale la molestia può essere arrecata anche mediante l’invio di brevi messaggi di testo, trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi (Sez. 3^, 26 marzo 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464; cui adde: Sez. 1^, 3 maggio 2007, n. 21158, Tarantino, massima n. 236732).
3.3 – In ordine all’accertamento e alla valutazione della condotta il Tribunale ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, col primo motivo, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3.
3.4 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009
Cassazione penale, sez. I, 21/05/2015, (ud. 21/05/2015, dep.03/07/2015), n. 28493
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/1/2014, il Tribunale di Potenza dichiarava colpevole D.R.A. del reato di cui all’art. 660 c.p. e la condannava alla pena di Euro 400,00 di ammenda, con pena sospesa.
Secondo l’imputazione, la D.R. aveva effettuato tre chiamate telefoniche verso l’utenza fissa di C.M.R.P., parlandole di presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa D.R. e con altre donne, recandole disturbo e molestia.
La prova era stata tratta dalla testimonianza della persona offesa, che aveva presentato querela, e dall’acquisizione dei tabulati telefonici. Si trattava di telefonate effettuate in forma anonima.
2. Ricorre per cassazione il difensore di D.R.A., deducendo violazione dell’art. 660 c.p. e vizio di motivazione.
La ricorrente si chiede se due telefonate possano dar luogo ad un’intromissione continua; sottolinea che il Giudice fa leva sulla forma anonima delle telefonate, senza considerare che nessuna certezza la D.R. poteva avere di non essere identificata successivamente, come poi avvenuto; contesta il connotato minatorio della telefonata, non risultante affatto dalle parole che la persona offesa aveva riferito; evidenzia che le telefonate non potevano certamente ritenersi abituali.
In un secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 660 c.p..
Le conversazioni erano state di una certa durata, a dimostrazione che la persona offesa era disposta ad ascoltare e non aveva affatto posto fine ad esse. Quindi, la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni: del tutto illogicamente, il giudice aveva ritenuto che tale atteggiamento non incidesse sul dolo dell’imputata, mentre faceva dubitare della consapevolezza della D.R. di turbare la sua interlocutrice.
La motivazione era illogica quando sosteneva che la D.R. aveva agito nella convinzione di operare per il raggiungimento di un proprio diritto.
In un terzo motivo, la ricorrente contesta la misura della determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore ha depositato memoria con motivi aggiunti di ricorso, deducendo violazione dell’art, 660 c.p. e vizio di motivazione.
In primo luogo si contesta che alla D.R. possa essere addebitata la telefonata partita dall’utenza della ASL n. (OMISSIS): la sentenza lo afferma sulla base della disponibilità dell’utenza all’imputata che non è stata provata da alcuna indagine.
Del resto, la querelante aveva riferito che il marito aveva accertato che tale telefonata era partita dall’utenza del suo ufficio, senza alcuna specificazione.
In effetti, la motivazione della sentenza faceva riferimento a due telefonate, e non a tre; esse erano state di lunga durata (rispettivamente di 28 minuti e di 11 minuti), prive di contenuti minatori (che, del resto, non aveva alcun senso pronunciare nei confronti della moglie alla quale si rivelava che il marito la tradiva con due donne).
In realtà, l’intenzione della D.R. era chiaramente quella di rivelare i rapporti extraconiugali alla moglie dell’amante.
Le telefonate non erano state affatto assillanti e l’importanza delle rivelazioni aveva indotto la C. a proseguire nella conversazione.
Nessuna petulanza si era verificata, poichè nemmeno la persona offesa riferiva in querela di avere diffidato l’interlocutrice a non reiterare le chiamate; nè le chiamate potevano ritenersi moleste, in quanto tese a rivelare alla querelante un fatto vero.
In un secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla attribuita credibilità alla persona offesa che non poteva che provare rancore nei confronti delle donne che le avevano telefonato.
Il giudice aveva dedotto l’attendibilità della querelante dalla lettura della denuncia ma le sue deduzioni appaiono il risultato di una percezione soggettiva.
Nel terzo motivo la ricorrente ripropone le censure concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente non fa che riproporre considerazioni in fatto concernenti il contenuto delle tre telefonate che il Giudice ha adeguatamente valutato o comunque, altre non valutabili da questa Corte, come nel caso della contestazione dell’attendibilità della persona offesa avanzata in sede di motivi aggiunti.
Si deve premettere che l’addebito all’imputata di tre telefonate (e non solo di due: due chiamate provenienti dal telefono cellulare, uno dal telefono fisso della ASL) è fondato sull’affermazione della persona offesa di avere riconosciuto la voce della donna, che era la stessa nelle tre occasioni.
Il Giudice ha affrontato la questione del numero ridotto delle telefonate effettuate, esattamente sottolineando che non si tratta di un dato essenziale per l’integrazione del reato, se non quando è proprio la reiterazione a determinare l’effetto pregiudizievole e aggiungendo che l’idoneità lesiva delle chiamate, nel caso in esame, risiedeva nel loro contenuto assai grave (rivelazione ad una moglie di ripetute relazioni extraconiugali del marito).
Anche l’osservazione secondo cui la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa dimostrerebbe che essa non era disturbata dalle chiamate perchè voleva avere ulteriori informazioni viene respinta dal giudice di merito con motivazione logica, osservando che l’atteggiamento della C. non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte.
Del tutto congetturale è l’affermazione secondo cui la durata delle conversazioni farebbe dubitare della consapevolezza della D.R. di turbare la sua interlocutrice: l’imputata non ha reso dichiarazioni e l’ipotesi, del resto, è esposta in termini possibilistici.
La natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse (ancora una volta è congetturale l’ipotesi che la D.R. sapeva che sarebbe stata identificata: perchè allora, non presentarsi esplicitamente?), dal contenuto delle informazioni riferite (che la ricorrente, nei motivi aggiunti, sostiene incidentalmente essere veritiere: dato che non emerge affatto dagli atti del procedimento e dalla sentenza impugnata, cosicchè resta del tutto indimostrato) e da alcuni passaggi ritenuti – con una motivazione in fatto, insindacabile in questa sede – velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti; che i motivi della condotta fossero biasimevoli è dato insito nello stesso contenuto delle rivelazioni (la presunta amante interveniva pesantemente sulla presunta moglie tradita nel momento in cui il marito aveva – a dir suo – intrapreso altra relazione).
La decisione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguata: il giudice esattamente ha rilevato che la mera incensuratezza dell’imputata non era sufficiente a giustificare il beneficio; la ricorrente non ha evidenziato alcun elemento ulteriore che il Giudice avrebbe tralasciato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta, di Euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2015
Il reato di diffamazione vale solo ed esclusivamente per coppie unite in matrimonio?
Secondo una sentenza della Cassazione di diversi anni fa, se l’amante rivela il tradimento alla persona tradita, e lo fa con sms sullo smartphone, commette reato di molestia. La molestia può essere arrecata anche mediante l’invio di brevi messaggi di testo, trasmessi attraverso il telefono. Nel caso di specie, l’imputata non si era limitata a inviare solo gli sms ma anche a riportare le parole dell’uomo con cui descriveva in modo poco lusinghiero all’amante i difetti della propria convivente.
E se la persona “offesa” che tradisce il coniuge, si dichiarasse mentitamente, subito libera da relazioni coniugali (e pertanto passibile di falso di persona art. 494 c.p.) può comunque impugnare un diritto di molestie e/diffamazione verso l’amante che ha rivelato la relazione scoprendo in seguito la verità?
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