Droga: l’uso di gruppo non è uso personale e pertanto è reato


Secondo la Cassazione l’uso di gruppo della droga, in quanto non costituisce uso esclusivamente personale, è reato.
Costituisce reato l’uso di gruppo della droga, in quanto, dovendosi applicare alla lettera la norma [1], l’acquisto per il gruppo presuppone che la droga non venga destinata ad un uso esclusivamente personale.
La Cassazione [2] è tornata su un tema assai controverso, che ha spesso segnato precedenti di segno opposto. Con l’entrata in vigore della riforma Fini-Giovanardi [1], si è stabilito che è punito chiunque detenga sostanze stupefacenti e psicotrope che, per quantità o per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato o per altre circostanze dell’azione, appaiano destinate a un uso non esclusivamente personale. Al contrario, non costituisce reato (e pertanto si applicano solo delle semplici sanzioni amministrative) il detenere sostanze stupefacenti o psicotrope per uso esclusivamente personale.
Prima della norma in questione, la Cassazione [3] aveva stabilito che rientra nel semplice illecito amministrativo l’acquisto e detenzione di droga destinata all’uso personale che avvenga, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, sin dall’inizio, l’identità dei medesimi, nonché sia manifesta la loro volontà di procurarsi tali sostanze per il proprio consumo.
Ma la riforma sembra aver cambiato l’approccio. Così la Suprema Corte è tornata sui suoi passi, sanzionando oggi anche l’acquisto e la detenzione per l’uso di gruppo. Il “gruppo”, insomma, esclude l’uso personale e quindi costituisce reato.
Secondo i giudici della cassazione, affinché l’uso di gruppo non costituisca reato (ma semplice illecito amministrativo) è necessario:
– che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo;
– deve essere chiara sin dall’inizio la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
– il gruppo deve aver raggiunto un’intesa sul luogo e tempi del relativo consumo;
– gli effetti dell’acquisizione devono traslare direttamente in capo agli interessati senza passaggi intermedi.
note
[1] Art. 73, comma 1 bis, legge 49/2006, cosiddetta “Fini-Giovanardi”.
[2] Cass. sent. n. 45912 del 26.11.2012.
[3] Cass. S.U. sent. n. 4/1997.