Appalti: la rateizzazione del debito fiscale con Equitalia consente la partecipazione alla gara


La rateizzazione del debito con Equitalia non pregiudica all’azienda la partecipazione alle gare di appalti pubblici, ma la richiesta di pagamento frazionato deve essere stata accettata prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Con una recente sentenza [1], il Consiglio di Stato ha stabilito che l’imprenditore può concorrere agli appalti pubblici anche se ha un debito con il fisco, qualora abbia ottenuto la rateizzazione. La richiesta di rateizzazione deve però essere stata accolta dall’amministrazione finanziaria prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
La legge [2] esclude dalla possibilità di partecipare all’affidamento di appalti pubblici o di subappalti coloro che hanno commesso violazioni gravi, accertate in via definitiva, in merito al pagamento di imposte e tasse [2].
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, l’impresa può considerarsi in regola col fisco anche quando – prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara – abbia visto accogliere da Equitalia una propria istanza di rateizzazione o di dilazione del debito tributario [3].
Sarà quindi in regola con il fisco unicamente il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione. Invece la sola presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione di pagamento non attesta la regolarità fiscale dell’azienda e pertanto non consente di partecipare alle gare d’appalto.
note
[1] Cons. Stato in adunanza plenaria, sent. n. 15 del 5.06.2013.
[2] Art. 38, c. 1, lett. g del d.lgs. n. 163/2006. Il termine “violazioni gravi” è piuttosto generico ed ha necessità di essere quantificato. Proprio a questo scopo il d.l. 13.05.2011, n. 70, convertito nella l. 106 del 12.07.2011, ha individuato un valore da cui partire per identificare cosa si intenda per violazione grave: “si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, c. 1 (importo superiore a 10.000 euro) e 2-bis (importo superiore al doppio di quello previsto dal c.1, ossia 20.000 euro), del D.P.R. 29.09.1973, n. 602”.
[3] Ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 29.09.1973.