Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 04/05/2017, n. 4927
Incorre nella responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, conseguentemente, nell’obbligo risarcitorio colui che, con il proprio comportamento e con le proprie dichiarazioni propositive, lasci che controparte maturi – in senso oggettivo – una certezza sul buon esito dell’affare e, in uno stadio avanzato delle negoziazioni, rifiuti improvvisamente la conclusione del contratto. Perché possa essere ritenuta integrata la suddetta responsabilità precontrattuale occorre, (i) che tra le parti siano in corso trattative, (ii) che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invochi l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, (iii) che la parte alla quale si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo, (iv) che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2017, n. 1979
Il comportamento dell’Amministrazione che, dopo l’adozione dell’aggiudicazione definitiva, ha omesso di addivenire, senza offrire alcuna plausibile giustificazione, alla stipula del relativo contratto, integra un comportamento contrario ai generali doveri di correttezza e di buona fede, i quali trovano applicazione, nonostante la loro derivazione privatistica (cfr. art. 1337 c.c.), anche nell’ambito del procedimento amministrativo, a maggior ragione se si tratta di un procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla stipula di un contratto; si tratta di responsabilità da comportamento (amministrativo) scorretto, non da provvedimento illegittimo, che nasce dalla violazione di norme che hanno ad oggetto il comportamento della pubblica amministrazione, non l’invalidità del provvedimento; la responsabilità precontrattuale, pertanto, sussiste anche a prescindere dall’invalidità provvedimentale, perché il danno che il privato lamenta non discende dal provvedimento, ma dal comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Cassazione civile, sez. un., 27/04/2017, n. 10413
La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c.; in particolare, il recesso dalle trattative è sindacabile, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente predetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto.
Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, n. 8671
La promessa di volere stipulare un nuovo contratto di locazione, un appuntamento per concludere e l’annullamento di quest’ultimo senza validi motivi integrano responsabilità precontrattuale del locatore, con la conseguente condanna per quest’ultimo di risarcimento danni in favore del conduttore.
Tribunale Treviso, sez. I, 14/03/2017
E’ risarcibile ex art. 1337 cod. civ. la lesione del c.d. interesse positivo differenziale, ovvero dell’interesse ad una corretta esecuzione degli obblighi derivanti in capo alla controparte. Il danno
risarcibile, consiste nel minor vantaggio oppure nella maggior spesa sopportata per effetto del comportamento colposo della controparte. In altri termini, ai fini della quantificazione del danno, occorre effettuare un giudizio prognostico – ipotetico, volto a ricostruire quale sarebbe stato il contenuto del contratto qualora la controparte non avesse posto in essere la condotta scorretta.
Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, n. 6587
I presupposti della responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., quali lo stadio avanzato delle trattative, il ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, l’assenza di una giusta causa di recesso e quindi la violazione degli obblighi di buona fede, concretano altrettanti accertamenti di fatto, demandati alla esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in Cassazione se adeguatamente motivati.
Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, n. 6587
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma “de qua”.
Corte appello Roma, sez. II, 14/03/2017, n. 1707
In tema di compravendita immobiliare, integra violazione degli obblighi generali di correttezza e buona fede previsti dagli art. 1337 e 1375 c.c. sia nelle trattative quando si ometta l’informativa dell’esistenza della trascrizione, sia quando nell’esecuzione del contratto, il promittente venditore pretenda la stipula entro una data in cui, in presenza di trascrizione, la cancellazione della stessa non sia stata ancora disposta.
Tribunale Bari, sez. II, 01/03/2017, n. 1110
La responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c.. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio.
Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, n. 27017
Non è configurabile una responsabilità precontrattuale in capo all’oblato in caso di mancata accettazione di una proposta contrattuale poziore nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa preferita, non gravando sul destinatario di plurime proposte contrattuali alcun obbligo di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l’offerta economicamente migliore, sicchè il medesimo è libero, in difetto di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa, di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico.