IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE IV
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 34544/17
nella causa iscritta al ruolo generale n. 52306/17
TRA
[Omissis], rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Ferra domicliato in Roma, Via Ottaviano n. 66 – Ricorrente –
CONTRO
Roma capitale in persona del Sindaco in carica, rappresentato da Funzionario delegato – Opposto –
OGGETTO: Opposizione ex l. 689/1981 avverso il verbale di accertamento di violazione n. [Omissis]
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato nei modi e nei termini di legge, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo indicato in oggetto deducendo, fra l’altro, l’illegittimità della rilevazione della contestazione (art. 7 comma 1-14 C.d.s.) in quanto effettuata mediante dispositivo “Sirio ves 1.0” previsto per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato.
Si costituiva in giudizio Roma capitale che depositava documentazione e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, si svolgeva come da verbale di causa.
Osserva il Giudicante che il motivo di opposizione relativo alla illegittimità dell’utilizzo del dispositivo “Sirio ves 1.0” risulta fondato.
Invero, con il verbale impugnato viene contestata la violazione dell’art. comma 1 del C.d.s. (Circolava su corsia riservata ai mezzi pubblici).
Rilevato che conformemente all’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che questo Giudice fa proprio, il suddetto dispositivo può essere utilizzato per il controllo delle corsie riservate ai mezzi pubblici soltanto nel caso in cui queste siano poste in corrispondenza o all’interno di varchi di accesso alle z.t.l. (Cass. n. 10148/2009 e Cass. n. 5252/2011).
Pertanto, in quanto al caso in esame, posto che la corsia ove è stata accertata la violazione non si trova in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alla zona a traffico limitato, il verbale deve essere dichiarato illegittimo e conseguentemente annullato.
Le spese di giudizio trovano liquidazione in dispositivo e tenuto conto dei motivi che hanno indotto l’accoglimento dell’opposizione vengono limitate al rimborso del solo contributo unificato apposto sulla nota di iscrizione a ruolo.
PQM
il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto di cui in epigrafe, così provvede:
accoglie l’opposizione ed annulla il processo verbale n. [Omissis]
condanna Roma capitale al rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato pari ad euro 43, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma, 04.12.2017.
Il Giudice di pace
Avv. Concetta Cardaci
Deposito in Cancelleria il 20.12.2017
Spero di essermi iscritto alla newletter.
Altrimenti ditemi cosa altro debbo fare.
Grazie e complimenti.
Avv. Giuliano Bastianelli