Tribunale di Pordenone Sezione – civile – Sentenza 25 luglio 2017 n. 572
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1834/2012 promossa da:
(…), ((…)), con il patrocinio dell’avv.to BR.MI. per mandato a margine dell’atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA (…), PORDENONE;
ATTORE
contro
(…) (C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv.to PI.VI. per mandato a margine della comparsa di risposta e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BORGO (…), PORTOGRUARO;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni per dolo incidente ex art. 1440 c.c.; riduzione del prezzo e/o risarcimento dei danni per difetto di conformità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All’esito dello svolgimento dell’odierno processo, in cui il sottoscritto magistrato è subentrato nell’assegnazione del fascicolo (all’udienza di precisazione delle conclusioni), esaminate le domande, le difese e le opposizioni ivi svolte dalle parti e sintetizzate nelle conclusioni riportate in epigrafe, la materia del contendere può compendiarsi nei seguenti punti:
1) in primo luogo, pacifico che le parti hanno concluso un contratto di compravendita di autoveicolo (…) targato (…) per il prezzo di Euro 5.500,00, si pone la questione se può dirsi perpetrato ai danni dell’attrice il dolo incidente ai sensi dell’art. 1440 c.c. e se la convenuta può, di conseguenza, dichiararsi condannata al risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo corrisposto e il minor valore dell’autovettura all’epoca della vendita;
2) in secondo luogo, se può dirsi sussistente un difetto di conformità dell’autoveicolo al momento dell’acquisto e per l’effetto se può condannarsi la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice di una somma a titolo di riduzione del prezzo di acquisto e/o di risarcimento del danno patito.
Acquisiti i documenti prodotti da parte attrice, valorizzate le testimonianze assunte (con particolare riferimento ai testi (…), (…) e (…), della attendibilità e genuinità dei quali non V’è
ragione di dubitare, mentre il teste (…) non ha fornito elementi utili ai fini del decidere) la domanda merita accoglimento solo in parte, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre osservare che la parte inizialmente rimasta contumace che sceglie poi di costituirsi tardivamente deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (cfr. Cass. 16265/2003; 2132/2017).
Ne consegue che parte convenuta, costituitasi nella fase di assunzione delle prove, è decaduta dall’eccezione di prescrizione dell’azione, avanzata nella propria comparsa tardiva, nonché dalla produzione documentale rispetto alla quale era già spirato il termine ultimo della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e non risulta che i documenti in questione siano sorti dopo le anzidette preclusioni oppure non siano stati prodotti prima per causa non imputabile alla convenuta.
Tanto premesso, nel merito deve ritenersi provato che la convenuta abbia dichiarato all’attrice, al momento della conclusione della vendita, quale data di immatricolazione dell’autoveicolo l’anno 2003, mentre l’anno della “prima” immatricolazione dello stesso è in realtà il 2001; tale circostanza risulta, invero, dalla documentazione prodotta da parte attrice, da cui si evince che nella fattura relativa alla vendita dell’autovettura l’anno di immatricolazione dichiarato dalla convenuta è il 2003 (v. doc. n. 2), mentre dalla carta di circolazione (v. doc. n. 3) dell’autoveicolo risulta che l’anno della “prima immatricolazione” (sotto la voce “B” del documento) è il 2001. Inoltre le testimonianze assunte hanno confermato che il legale rappresentante della convenuta, F.G. ha dichiarato al padre dell’attrice che l’autoveicolo per cui è causa è stato immatricolato nel 2003 (v. in particolare, il teste S.B.) e che i documenti relativi all’autoveicolo sono stati spediti dalla Gi. all’agenzia (…) solo in data 2 giugno 2010, dopo la conclusione del contratto in data 1 giugno 2010 (v. in particolare, il teste (…)).
Il contraente non ha diritto di occultare i fatti la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale; nel caso di specie, pertanto, l’accertamento del perpetrato inganno nella formazione del consenso comporta che il contraente, il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al “minor vantaggio” ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dallo stesso (cfr. Cass. 5965/2012).
Ne consegue che essendo stata l’autovettura immatricolata nel 2001 e avendo al momento della conclusione della vendita circa 165.000 km (dato pacifico tra le parti), appare equo stimare il risarcimento del danno patito dall’attrice nella somma pari alla differenza tra il prezzo effettivamente corrisposto (Euro 5.500,00) e il valore reale dell’autovettura all’epoca della vendita (Euro 2.280,00 secondo la documentazione allegata da parte attrice, v. doc. n. 9, da ritenersi in linea con le quotazioni di mercato), per un valore di Euro 3.372,00, somma che rivalutata all’attualità secondo gli indici Istat, ammonta ad Euro 3.554,00.
Non può invece dirsi sufficientemente provata la seconda domanda dell’attrice.
Sul punto, le testimonianze di (…) e di (…) non contribuiscono a confermare la tesi dell’attrice in ordine alla sussistenza del difetto di conformità dell’autoveicolo al momento dell’acquisto. Il primo ha dichiarato che potrebbe essere probabile che l’attrice abbia saputo che l’autovettura era stata incidentata solo al ritiro del tagliando, spiegando una sua personale presunzione che, tuttavia, non può essere presa in considerazione ai fini del decidere; il secondo, meccanico dell’autofficina (…) che ha eseguito le riparazioni sull’autovettura, ha dichiarato “prima di acquistare l'(…) per cui è causa il sig. (…) ce la fece provare e nulla riscontrammo di difettoso” ((…) è il padre dell’attrice ed ha aiutato la figlia nel compiere l’acquisto); la dichiarazione del teste, della cui attendibilità non v’è ragione di dubitare, non consente di ritenere provata la tesi attorea circa la sussistenza del difetto di conformità.
Ne consegue che, in accoglimento della sola prima domanda, la convenuta (…) Sas sarà condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell’attrice la somma di Euro 3.554,00, oltre interessi legali.
L’esito del giudizio, che vede la reciproca soccombenza delle parti, legittima l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1834/2012 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna (…) al pagamento, in favore di (…), della somma di Euro 3.554,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Pordenone il 17 luglio 2017.
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2017.