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Quando serve l’autorizzazione del giudice tutelare?

5 Gennaio 2018 | Autore:
Quando serve l’autorizzazione del giudice tutelare?

A seconda di quale atto o contratto abbia intenzione di porre in essere, il tutore di un minore deve chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare.

La potestà genitoriale sui figli viene esercitata attraverso l’esercizio di numerose attività, sia di natura personale che di tipo economico – patrimoniale. Essere genitori significa infatti garantire il corretto sviluppo psico – fisico dei propri figli, permettere loro di crescere in un ambiente sano che sviluppi appieno le loro potenzialità, in un’ottica di rispetto reciproco, amore e tranquillità. I genitori sono responsabili dei figli, e sono responsabili in relazione ai figli stessi, dal momento che l’ambito familiare è quello nel quale si forma la personalità dell’individuo, che deve essere tutelato e protetto soprattutto da piccolo. Sono naturalmente i genitori, nella loro veste di tutori sui figli miorenni, a farsi carico di tutte le loro necessità, da quelle di base economiche (spese di mantenimento, di educazione e di formazione) a quelle emotive e personali. Per quanto riguarda in particolare la gestione economico finanziaria, bisogna considerare con attenzione l’amministrazione dei beni dei figli, in quanto per legge il nostro codice civile distingue fra gli atti che rientrano nell’ordinaria amministrazione e quelli che rientrano nella straordinaria amministrazione, dato che per porre in essere questi ultimi occorre ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare. Vediamo quindi quali sono gli atti di ordinaria amministrazione e quali sono gli atti di straordinaria amministrazione, in modo da comprendere quando serve l’autorizzazione del giudice tutelare.

Chi è il giudice tutelare e quando interviene

Il giudice tutelare è un giudice di tribunale al quale vengono affidate le controversie in materia di volontaria giurisdizione, che hanno ad oggetto questioni riguardanti persone incapaci o non del tutto capaci di provvedere da sole ai propri interessi. Il giudice tutelare volge quindi importanti funzioni in materia di tutela e protezione dei soggetti deboli, come i minorenni e gli incapaci, sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali che per quelli non patrimoniali. Tra le sue attribuzioni, oltre ad autorizzare i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio di figli minori, è anche chiamato, fra l’altro a:

  • nominare un curatore speciale ai figli minori, nei casi di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
  • nominare un amministratore di sostegno, vigilando sul suo operato;
  • adottare i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto, prima dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore.

Quando si presenta un ricorso al giudice tutelare, bisogna rivolgersi al giudice tutelare competente, che è quello del luogo nel quale il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi. Nel caso in cui il ricorso al giudice tutelare venga proposto per vendita di beni ereditari, sarà competente il giudice tutelare del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il tutore, o i tutori, motiveranno nel ricorso le ragioni per le quali l’atto o l’attività in relazione alla quale si chiede di essere autorizzati sia necessario, conveniente, o di qualche utilità per il minore: ricordiamo infatti sempre che la finalità della disciplina è quella di garantire gli interessi del minore. Nell’esercizio delle funzioni di tutela e protezione delle persone minorenni e incapaci, inoltre, il giudice tutelare può convocare, in qualunque momento, tutore e curatore (nonché l’amministratore di sostegno) per chiedere chiarimenti e notizie, ed eventualmente fornire istruzioni sul migliore perseguimento degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata. Quando occorre ricorrere al giudice tutelare?

Autorizzazione del giudice tutelare: ipotesi

Il ventaglio di ipotesi per le quali è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare è previsto dal nostro codice civile, che disciplina quali atti personali e patrimoniali il soggetto sottoposto a tutela può compiere in autonomia, quali devono invece essere posti in essere dal tutore senza dover ricorrere al giudice e quali, infine, necessitano di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare. Vediamo quindi quali sono queste ipotesi analizzandole separatamente.

Autorizzazione giudice tutelare: quando non occorre

Come abbiamo detto, per numerosi atti il minore o il tutore possono muoversi senza dover di necessità passare dal giudice tutelare. In questi casi, infatti, l’attività da porre in essere non necessita di alcuna autorizzazione, alla luce della sua funzione e della effettiva incidenza dell’atto da compiere sul patrimonio del minore. Vengono considerati atti di ordinaria amministrazione quelli che abbiano come obiettivo la conservazione e l’incremento del patrimonio del minore, che comportino l’ottenimento di un vantaggio economico senza però al tempo stesso implicare l’assunzione di un rischio di natura finanziaria. Nell’amministrazione dei beni dei figli, gli atti di ordinaria amministrazione e le attività necessarie alla cura ed educazione dei figli possono compiersi pertanto liberamente e anche disgiuntamente da ciascun genitore.

Autorizzazione del giudice tutelare: quando occorre

L’autorizzazione del giudice tutelare è invece necessaria per atti che eccedano l’ordinaria amministrazione, in quanto occorre una valutazione di merito da parte dell’autorità giudiziaria circa l’effettiva corrispondenza fra l’atto e l’interesse del minore, sotto il profilo della necessità o utilità per il minore o il nascituro.

Non è pertanto possibile per i tutori, senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

  • acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali;
  • effettuare transazioni o compromessi;
  • consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
  • assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  • stipulare mutui;
  • accettare eredità o rinunciarvi;
  • accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  • fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

note

Autore immagine: Pixabay.


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1 Commento

  1. Ero proprietaria al 100% di un appartamento con garage e nel mese di Dicembre 1919 ho avuto l’infelice idea di intestarlo a mio marito con cui andavo molto d”accordo, sin qui tutto ok quando all’improvviso mio marito si è ammalato ed è morto, ora l”appartamento con la successione è rimasto a me e ai 2 figli che avevano espresso l’idea di rinunciare all’eredita e farmi entrare in possesso della mia proprietà al 100% pero così non è stato perche la femmina sposata è mamma di una bambina e subbentra il giudice tutelare che negherà il consenso a rinunciare all’eredità, allora io pensavo e se vendo l’appartamento il giudice mi blocca la vendita, oppure se io compro la parte dei miei figli pagando con bonifico ci sono pure problemi da parte del giudice

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